I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 27-4-2012 n. 59
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2012.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.
Circ. 27 aprile 2012, n. 59 (1).
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2012.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
A) Retribuzioni di riferimento
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Premesso quanto a suo tempo precisato con la Circ. 6 febbraio 2007, n. 34 per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2012 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2012, ad euro 45,70 (v. Circ. 9 febbraio 2012, n. 21 - parte 1, par. 1).
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2012, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2012, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2012 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Premesso quanto a suo tempo precisato con Msg. n. 29676 del 7 dicembre 2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2012, è pari a euro 40.65 (Circ. 9 febbraio 2012, n. 21 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Come già comunicato con la Circ. 17 giugno 2011, n. 86 con D.Dirett. 6 maggio 2011, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2011) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2011 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (v. Circ. 2 marzo 2000, n. 56, paragrafo 2, e Msg. 19 dicembre 2001, n. 955).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2011 [2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2010, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l'anno 2012 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2011.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (v. Circ. 11 marzo 2010, n. 37, par. 3).
Il reddito applicabile per l'anno 2012 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2011, pari a euro 51,47 (v. Circ. 23 maggio 2011, n. 76, par. 1).
[2] V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982.
4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con D.M. 24 gennaio 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2012 a favore dei lavoratori in epigrafe per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2012, sono riportate nella Circ. 19 marzo 2012, n. 40, allegato 2.
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2012, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. Circ. 3 febbraio 2012, n. 17):
- euro 6,68 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,54;
- euro 7,54 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,54 e fino a euro 9,19;
- euro 9,19 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,19;
- euro 4,85 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali (maternità)
L'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità, per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 39,58, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2011 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tabella A - Circ. 1° febbraio 2011, n. 24), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2012, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro 45,70, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2012 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tabella A - Circ. 9 febbraio 2012, n. 21), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2012.
Commercianti: euro 45,70, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2012 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - Circ. 9 febbraio 2012, n. 21), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2012.
B) Importi di riferimento per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera)
Generalità
L'art. 22, comma 1, della legge di stabilità (L. 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto che dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata (di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335), e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono aumentate di un punto percentuale.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva (istituita dall'art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72% (v. Msg. 9 novembre 2007, n. 27090).
In conseguenza del quadro normativo sopra riassunto, l'aliquota contributiva complessiva, dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta per l'anno 2012 pari al 27,72% (Circ. 3 febbraio 2012, n. 16).
Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2012, applicando l'aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a euro 14.930,00 (Circ. 3 febbraio 2012, n. 16, par. 5). Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 344,88.
Per gli eventi insorti nel 2012, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [3] corrisponde a euro 65.535,4 (= 70% del massimale 2011, pari a euro 93.622,00 - Circ. 9 febbraio 2011, n. 30).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, L. n. 296/2006 - art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011).
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2012, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 96.149,00 (Circ. 3 febbraio 2012, n. 16), l'indennità sarà calcolata su euro 263,42 (euro 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 10,54 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
[3] "L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento." (Art. 1 del D.M. 12 gennaio 2001).
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. Circ. 23 luglio 2001, n. 147), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della citata L. n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2012, l'indennità, calcolata su euro 263,42, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
- euro 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
- euro 42,15 (16%), in caso di accrediti contributivi da9 a 12 mesi.
2) Assegni di maternità concessi dai comuni
Come reso noto con Circ. 1 marzo 2012, n. 29 la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2012, è pari al 2,7%. Pertanto, per le nascite avvenute nel 2012 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2012, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti:
- assegno di maternità (in misura piena) = euro 324,79 mensili per complessivi euro 1.623,95;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 33.857,51.
3) Assegni di maternità dello stato concessi dall'Inps
L'importo dell'assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), valido per le nascite avvenute nel 2012 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2012, è pari, nella misura intera, ad euro 1.999,45 (Circ. 9 febbraio 2012, n. 21, par. 10), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2012 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 2,7% [4].
[4] Si rammenta che per il 2011 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a euro 1.946,88.
4) Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001
In base al D.M. 18 gennaio 2012 (pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2012, n. 18) - che stabilisce nella misura del 2,6% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2012 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2012 è pari a euro 6.246,89 (v. tabella B, allegato 2, della Circ. 2 febbraio 2012, n. 10).
Tale importo, com'è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 34, del D.Lgs. n. 151/2001 [5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2012, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2012 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 15.617,22 (= 6.246,89 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2012, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
[5] V. Circ. 6 giugno 2000, n. 109, Circ. 17 gennaio 2003, n. 8 e Circ. 4 febbraio 2008, n. 16.
5) Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. importi massimi per l'anno 2012
Come noto (v. Circ. 15 gennaio 2007, n. 14), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2012, sulla base della variazione dell'indice Istat del 2,7%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell'indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2012
45.471,78
34.189,00
93,41
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditarle (importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2012
34.189,00
657,48
93,41
Il Direttore generale
Nori
Allegato
Provincia
Retribuzione in euro
Contributo giornaliero in euro
Contributo base in euro
AGRIGENTO
59,96
16,42
0,07
ALESSANDRIA
68,24
18,69
0,08
ANCONA
63,73
17,46
0,07
AOSTA
58,33
15,98
0,06
AREZZO
62,61
17,15
0,07
ASCOLI PICENO
61,02
16,71
0,07
ASTI
65,06
17,82
0,07
AVELLINO
61,89
16,95
0,07
BARI
59,88
16,40
0,07
BELLUNO
66,65
18,26
0,07
BENEVENTO
60,63
16,61
0,07
BERGAMO
68,25
18,69
0,08
BIELLA
65,55
17,95
0,07
BOLOGNA
64,95
17,79
0,07
BOLZANO
65,80
18,02
0,07
BRESCIA
65,52
17,95
0,07
BRINDISI
62,61
17,15
0,07
CAGLIARI
61,56
16,86
0,07
CALTANISSETTA
61,72
16,91
0,07
CAMPOBASSO
53,94
14,77
0,06
CASERTA
57,30
15,69
0,06
CATANIA
61,72
16,91
0,07
CATANZARO
57,93
15,87
0,06
CHIETI
60,49
16,57
0,07
COMO
67,19
18,40
0,07
COSENZA
56,97
15,60
0,06
CREMONA
66,77
18,29
0,07
CROTONE
52,43
14,36
0,06
CUNEO
61,76
16,92
0,07
ENNA
63,04
17,27
0,07
FERRARA
65,29
17,88
0,07
FIRENZE
65,08
17,83
0,07
FOGGIA
67,19
18,40
0,07
FORLÌ/RIMINI
64,84
17,76
0,07
FROSINONE
53,27
14,59
0,06
GENOVA
63,99
17,53
0,07
GORIZIA
63,16
17,30
0,07
GROSSETO
64,65
17,71
0,07
IMPERIA
60,60
16,60
0,07
ISERNIA
56,65
15,52
0,06
LA SPEZIA
62,18
17,03
0,07
L'AQUILA
65,62
17,97
0,07
LATINA
63,01
17,26
0,07
LECCE
58,56
16,04
0,06
LECCO
67,89
18,60
0,07
LIVORNO
63,61
17,42
0,07
LODI
65,30
17,89
0,07
LUCCA
64,00
17,53
0,07
MACERATA
62,67
17,17
0,07
MANTOVA
68,42
18,74
0,08
MASSA CARRARA
55,75
15,27
0,06
MATERA
59,86
16,40
0,07
MESSINA
63,07
17,27
0,07
MILANO
64,35
17,63
0,07
MODENA
69,24
18,96
0,08
NAPOLI
60,39
16,54
0,07
NOVARA
65,96
18,07
0,07
NUORO
66,28
18,15
0,07
ORISTANO
67,15
18,39
0,07
PADOVA
67,09
18,38
0,07
PALERMO
62,65
17,16
0,07
PARMA
68,18
18,67
0,07
PAVIA
67,14
18,39
0,07
PERUGIA
64,91
17,78
0,07
PESARO URBINO
61,82
16,93
0,07
PESCARA
61,39
16,81
0,07
PIACENZA
67,48
18,48
0,07
PISA
64,40
17,64
0,07
PISTOIA
68,28
18,70
0,08
PORDENONE
63,37
17,36
0,07
POTENZA
54,48
14,92
0,06
PRATO
64,83
17,76
0,07
RAGUSA
60,44
16,55
0,07
RAVENNA
63,65
17,43
0,07
REGGIO CALABRIA
57,93
15,87
0,06
REGGIO EMILIA
69,18
18,95
0,08
RIETI
61,32
16,80
0,07
ROMA
74,23
20,33
0,08
ROVIGO
63,68
17,44
0,07
SALERNO
62,78
17,20
0,07
SASSARI
60,30
16,52
0,07
SAVONA
61,47
16,84
0,07
SIENA
66,49
18,21
0,07
SIRACUSA
63,11
17,29
0,07
SONDRIO
63,50
17,39
0,07
TARANTO
59,85
16,39
0,07
TERAMO
59,56
16,31
0,07
TERNI
61,41
16,82
0,07
TORINO
67,18
18,40
0,07
TRAPANI
61,45
16,83
0,07
TRENTO
72,57
19,88
0,08
TREVISO
68,21
18,68
0,08
TRIESTE
62,81
17,20
0,07
UDINE
61,90
16,95
0,07
VARESE
67,40
18,46
0,07
VENEZIA
66,26
18,15
0,07
VERB. C. OSSOLA
68,73
18,83
0,08
VERCELLI
67,01
18,35
0,07
VERONA
65,66
17,98
0,07
VIBO VALENTIA
57,43
15,73
0,06
VICENZA
66,95
18,34
0,07
VITERBO
61,81
16,93
0,07
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 34
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42
D.Dirett. 6 maggio 2011
D.M. 24 gennaio 2012
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 22
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.M. 18 gennaio 2012
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