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venerdì 13 luglio 2012

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2012 ai sensi dell' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).


AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 10-7-2012 n. 24
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2012 ai sensi dell' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Organismo pagatore, Ufficio monocratico.

Circ. 10 luglio 2012, n. 24 (1).

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2012 ai sensi dell' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).

(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Organismo pagatore, Ufficio monocratico.



Ai
   

Produttori interessati

Al
   

Ministero delle politiche agricole e forestali
     

Via XX Settembre, 20
     

00187 - Roma

Agli
   

Assessorati all'agricoltura delle Regioni
     

Sedi

Ai
   

Centri di assistenza agricola
   



1. Premessa

La presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 per la campagna 2012, ai sensi della normativa indicata al successivo paragrafo.



2. Quadro normativo

La normativa di riferimento, sia nazionale che comunitaria, in ossequio alla quale è emanata la presente circolare, viene di seguito dettagliata.


2.1 Normativa comunitaria


Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica il Reg. (CE) n. 1290/2005, il Reg. (CE) n. 247/2006, il Reg. (CE) n. 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003.


Reg. (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.


Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.


2.2 Normativa nazionale

2.2.1 Decreti


D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.


D.Dirett. 7 aprile 2005, (n. D/137) - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all' art. 3 del D. M. 24 marzo 2005


D.M. 2 maggio 2006, (n. D/262) - Modifica del D.M. 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.


D.Dirett. 28 marzo 2007, (n. A/129) - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005


D.M. 2 gennaio 2008 - Modificazioni al D.M. 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.


Decr. 31 marzo 2008, (n. 3529) - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005.


D.Dirett. 27 marzo 2009 - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005.


D.M. 7 maggio 2009 - Modificazioni al D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.


D.Dirett. 23 marzo 2010, (n. 3478) del Mipaaf - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.


D.M. 13 maggio 2010 del Mipaaf - Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al D.M. 24 marzo 2005.


D.M. 2 agosto 2010 - Modifiche al D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118), concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.


D.Dirett. 18 marzo 2011, (n. 2161) del Mipaaf, pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110 - Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005 per il 2011.


2.2.2 Circolari Organismo di Coordinamento AGEA


Circ. 14 maggio 2009, n. ACIU.2009.801 - Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all' art. 3 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) - Modifiche e integrazioni alla Circ. 14 maggio 2008, n. ACIU.2008.838 dell’Agea.


Circ. 16 luglio 2010, n. ACIU.2010.542 - Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.


Circ. 24 settembre 2010, n. ACIU.2010.668 - Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.


Circ. 16 maggio 2011, n. ACIU.2011.395 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M 24 marzo 2005 per il 2011.


Circ. 30 giugno 2011, n. ACIU.2011.503 - Rettifica e integrazione Circ. 16 maggio 2011, n. ACIU.2011.395 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M 24 marzo 2005 per il 2011.


Circ. 19 settembre 2011, n. ACIU.2011.609 - Rettifica e integrazione Circ. 16 maggio 2011, n. ACIU.2011.395 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M 24 marzo 2005 per il 2011.


Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 - Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all' art. 3 del D.M 24 marzo 2005 per il 2012.


2.2.3 Circolari Organismo Pagatore AGEA


Circ. 2 marzo 2012, n. 3 dell’AGEA Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento - Campagna 2011.



3. Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 41 del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dal Capo 2, Sezione 2 del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di accesso alla riserva nazionale, trovano applicazione i criteri di priorità riportati nel paragrafo seguente, stabiliti dal D.M. 13 maggio 2010, pubblicato nella G.U. 12 giugno 2010, n. 135. La graduatoria delle domande in questione, qualora necessaria, sarà predisposta dall'Organismo di Coordinamento AGEA.


3.1 Criteri di priorità

Il D.M. 13 maggio 2010 ha stabilito dei criteri di priorità da adottarsi ai fini dell'accesso alla riserva nazionale qualora gli importi richiesti siano superiori alle disponibilità.

I criteri di priorità ed i relativi punteggi ad essi associati ai fini della costituzione della graduatoria sono i seguenti:

- Anagrafica: 55 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età inferiore o uguale ai 40 anni al momento di presentazione della domanda; 25 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età superiore a 40 anni ed inferiore o uguale a 65 anni al momento di presentazione della domanda.

- Territoriale: i punti vengono assegnati all'agricoltore in base alla zona omogenea di cui all' allegato A del D.M. 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili. In particolare, sono attribuiti 15 punti per le superfici ubicate in montagna, 10 a quelle in collina e 5 a quelle in pianura. Nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata;

- Professionale/Istruzione: i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili tra loro; in particolare vengono attribuiti:

a) 25 punti per l'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura che abbia versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;

b) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S), MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S), SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);

c) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina veterinaria presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;

d) 10 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

e) 5 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.

- Imprenditoria femminile: a parità di punteggio ottenuto applicando i criteri anagrafico, territoriale e professionale/istruzione, è data precedenza all'imprenditoria femminile mediante l'attribuzione di 5 punti aggiuntivi.

In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.

I requisiti per il calcolo del punteggio complessivo attribuibile a ciascun richiedente saranno desunti dalle informazioni di pertinenza dell'azienda richiedente, presenti nel SIGC.

I possibili requisiti sono i seguenti:

1. Età dell'agricoltore;

2. Sesso dell'agricoltore;

3. Zona omogenea di cui all' Allegato A del D.M. 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili;

4. Dichiarazione, da parte dell'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura, di avere versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;

5. Titolo di studio:

I) laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S);

II) laurea specialistica in MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S);

III) laurea specialistica in SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S);

IV) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S);

V) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S);

VI) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);

VII) diploma di laurea in Scienze agrarie conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;

VIII) diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;

IX) laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

X) diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.

In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata une riduzione lineare. Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.


Tali criteri e i relativi punteggi massimi ottenibili sono riepilogati nella tabella seguente:


Punteggio massimo ottenibile
   

Criteri di priorità

Anagrafica
   

Territoriale
   

Professionale/ Istruzione
   

Imprenditoria femminile
                 

montagna
   

15 pt.
   

contribuzione previdenziale in agricoltura
   

25 pt.
         

≤ 40 anni
   

55 pt.
   
                 

collina
   

10 pt.
   

laurea specialistica o vecchio ordinamento
   

15 pt.
   

agricoltore donna
   

100 pt.
                     

5 pt.
                             

laurea
   

10 pt.
         
     

> 40 ≤ 65 anni
   

25 pt.
   

pianura
   

5 pt.
   
                             

diploma
   

5 pt.
         
                 
                               


3.2 Presentazione della dichiarazione

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 15 maggio 2012, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto della presente circolare, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'OP Agea presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2011 secondo le modalità in appresso indicate.


3.2.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, rilasciata dal SIAN.


3.2.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA

Gli agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono scaricare il modello della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale 2011, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal portale SIAN (www.sian.it/utilità/download).

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00184 - Roma - entro le ore 17.00 del 31 luglio 2012 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.


Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:


AGEA

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 73/2009)

Domanda Unica di Pagamento 2012

- Allegato - Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale

Via Palestro, 81

00184 - Roma


I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:


NOME


COGNOME/RAGIONE SOCIALE


INDIRIZZO


CAP - COMUNE (PROV)


Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 73/2009)


Domanda Unica di Pagamento 2012


- Allegato - Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale


La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di dichiarazione.


3.3 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, l' art. 1 del D.Dirett. 23 marzo 2010 individua le fattispecie secondo la seguente tabella di ammissibilità:


Categoria di agricoltori
   

Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva

Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2012 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2011)
   

Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4.

A.2 Nuovi agricoltori dal 2012

Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2011 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva)
   

Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4:

B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2011 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011
     

B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2012

B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011

B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2012

B.6 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

C Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

D Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore
   


3.4 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1120/2009, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.


A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'art. 41, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dall'art. 2, lett. l) e dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1120/2009 e dall' art. 2 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nelle campagne precedenti, la codifica di questa fattispecie è la seguente:


A.2 Nuovi agricoltori dal 2012

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2012.

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

a) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lett. l) del Reg. (CE) n. 1120/2009, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

- Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica;

b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 dell’AGEA; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro sulla base dei criteri di priorità indicati nel D.M. 13 maggio 2010 calcolati sulla media regionale di cui all' art. 2 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e sm.i.


B. Agricoltori in situazioni particolari

Per il 2012 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

- trasferimento di terre date in affitto;

- investimenti;

- acquisto di terreni dati in locazione;

- provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.


B.1 Trasferimento di terre date in affitto

La fattispecie è regolamentata dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 1120/2009, dall' art. 2, comma 4, lett. a), D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e dall' art. 4 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Inoltre, il Reg. (CE) n. 1120/2009 all'art. 20, comma 2, stabilisce che l'agricoltore acquirente è "[...] qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda [...] nell'ambito di una successione effettiva o anticipata [...]".

La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso:


B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2010 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011

La fattispecie riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2010, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2011.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 20 del Reg. (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;

c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.


B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2012

La fattispecie riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2012 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2011.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 20 del Reg. (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;

c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all' art. 2 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).


B.4 Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'art. 22, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1120/2009, dall' art. 2, comma 4, lett. c), del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e dall' art. 5 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alla seguente tipologia di accesso:


B.4.4 Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.

I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.

I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2011 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.


B.4.5 Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2012

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2012 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

- i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

- i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2011 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all' art. 2 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).


B.6 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23 del Reg. (CE) n. 1120/2009 e dall' art. 6 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, in almeno uno degli anni tra il 2005 e il 2010.

La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:


B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23 del Reg. (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009.


La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea.


B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23 del Reg. (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

L'Organismo di Coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all' art. 2 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118).

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.


C. Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'art. 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009 e dall' art. 3 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003 nonché del D.M. 5 agosto 2004, (n. 1628).

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

L'agricoltore, nel periodo di riferimento, deve avere:

A. condotto superfici oggi ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impediva l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro.

Come indicato dall' art. 1, comma 4, del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) così come integrato dal D.M. 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono:

a) avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinare, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

È consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 9 giugno 2011.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'OP AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 dell'AGEA, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B. svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbia ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che gli sarebbe stato attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

Come specificato al precedente punto 1), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'OP AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.

L'Organismo Pagatore AGEA, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro secondo i criteri di cui all' art. 2 del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) così come modificato dal D.M. 7 maggio 2009, e pertanto:

a) relativamente al caso di cui alla precedente lettera A, la media regionale si applica per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori con superfici ammissibili per le quali non possiedono titoli;

b) relativamente al caso di cui alla precedente lettera B, la media regionale non si applica per gli agricoltori che aderiscono ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso ad una forma di pubblico intervento, ai quali è stato assegnato, mediante tale intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento. In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.


D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009, dall'articolo 18 del Reg. (CE) n. 1120/2009, dall' art. 2, paragrafo 3, D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e dall' art. 3 del D.Dirett. 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Come disposto dall' art. 1, comma 4, D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) (integrato dal D.M. 7 maggio 2009), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR).

Sono ammessi i programmi, che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2011.284 dell’AGEA, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2011.284 dell’AGEA; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 33, lett. a) del Reg. (CE) n. 73/2009, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c).

Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del periodo di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% del numero totale di ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale. L'Organismo di Coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009.


3.5 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che il produttore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione. Pertanto, barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.


3.6 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale

La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie è descritta nell'allegato 1 - Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale - che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni:

- colonna A: codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base alla presente circolare;

- colonna B: definizione della fattispecie ai sensi del D.Dirett. 23 marzo 2010, del D.Dirett. 18 marzo 2011 e della presente circolare;

- colonna C: in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva;

- colonna D: per le fattispecie A, B, C e D, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla domanda di accesso alla riserva;

- colonna E: descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio contratto di affitto, compravendita, atto di donazione, ecc.) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del Reg. (CE) n. 73/2009;

- colonna F: per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da presentare.


3.7 Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

L'allegato 2 - Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle domande di accesso alla riserva nazionale - in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva (colonna A), identificata secondo l'ordine e le codifiche introdotte dalla presente circolare, contiene l'elenco dei controlli (colonna B) effettuati dall'Organismo Pagatore Agea.

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;

2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:

- il controllo del coefficiente di densità sulle superfici a pascolo previsto per le fattispecie A, B, C riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica, relativamente ai capi bovini e ovicaprini, nel periodo 16 maggio 2011 - 15 maggio 2012;

- il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, lett. l), del Reg. (CE) n. 1120/2009 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci controllanti la società nella posizione di non aver esercitato l'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, si procederà con l'estrazione a campione di un certo numero di richieste per la verifica puntuale delle relative dichiarazioni.


3.8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.


     

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il D.Lgs. n. 165/1999 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'AGEA per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento
   

a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
     

b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
     

c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
     

d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
     

e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
     

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.

Modalità del trattamento
   

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
   

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma del Reg. (CE) n. 1290/2005 e Reg. (CE) n. 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
     

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.
     

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati
   

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
     

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.

Titolarità del trattamento
   

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 - Roma.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

http://www.agea.gov.it

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Responsabili del trattamento
   

Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
     

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
     

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
     

2. ottenere l'indicazione:
     

a) dell'origine dei dati personali,
     

b) delle finalità e modalità del trattamento,
     

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
     

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
     

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
     

3. ottenerne:

Diritti dell'interessato
   

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
     

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
     

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
     

4. opporsi:
     

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
     

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
     

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è l’Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 - Roma; l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Agenzia. Per l’esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l’indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it
   


Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.


Il Titolare dell'Ufficio monocratico

Dott.ssa Concetta Lo Conte



Allegato 1


Elenco codici fattispecie "Riserva nazionale"


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Allegato 2


Tabella sinottica dei controlli relativi alla riserva nazionale


Fattispecie di accesso alla riserva
   

Controlli
   

Responsabile: Organismo Pagatore (OP) Coordinamento (OC)



A. Nuovi agricoltori (A.2)


                 


           

Amministrativi
   


   


   


   




   

1
   

Presenza della autodichiarazione di nuovo agricoltore per il richiedente e nel caso delle persone giuridiche, dei soci controllanti.
   

OP


   

2
   

Superfici dichiarate superiori a 1 ettaro
   

OP


   

3
   

Gestione controllo superfici a pascolo permanente
   

OP


   

4
   

Specificazione delle superfici a pascolo con tare
   

OP


   


   


   




   


   

Controlli SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo con le basi dati storiche degli ultimi 5 anni per verificare l'assenza del produttore
   

OC


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle nuove
   

OC


   

5
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

6
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

7
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

8
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

9
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC


   

10
   

Controllo primo anno di applicazione del regime unico
   

OC



B. Agricoltori in situazioni particolari





B.1 Trasferimento di terre date in affitto (B.1.4 e B.1.5)




   


         


           

Amministrativi
   


   


         




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   

3
   

Superfici dichiarate superiori a 1 ettaro
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto.
   

OP


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle nuove
   

OC


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

5
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

6
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

7
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

8
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC


   

9
   

Controllo primo anno di applicazione del regime unico
   

OC


   

10
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito
   

OC


   


   

nazionale
   





B.4 Acquisto di terreni dati in locazione (B.4.4 e B.4.5)




   


   


   




   


   

Amministrativi
   




   


   


   




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   

3
   

Superfici dichiarate superiori a 1 ettaro
   

OP


   

4
   

Gestione controllo superfici a pascolo permanente
   

OP


   

5
   

Specificazione delle superfici a pascolo con tare
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto.
   

OP


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle nuove
   

OC


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

5
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

6
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e Ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

7
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e Ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

8
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC


   

9
   

Controllo coerenza disponibilità particelle
   

OP e OC


   

10
   

Controllo primo anno di applicazione del regime unico
   

OC



B.6 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie



B.6.1 Contenzioso con l'Amministrazione
   


   


   




   


   

Amministrativi
   




   


   


   




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'avvenuta correzione del dato di riferimento
   

OC


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità dei dati di riferimento relativi al richiedente
   

OC

B.6.2 Contenzioso tra le parti
   


         




   


   

Amministrativi
   




   


   


   




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   

3
   

Gestione controllo superfici a pascolo permanente
   

OP


   

4
   

Specificazione delle superfici a pascolo con tare
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto
   

OP


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle nuove
   

OC


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

5
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

6
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

7
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

8
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC



C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e sviluppo




   


   


   




   


   

Amministrativi
   




   


   


   




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   

3
   

Superfici dichiarate superiori a 1 ettaro
   

OP


   

4
   

Gestione controllo superfici a pascolo permanente
   

OP


   

5
   

Specificazione delle superfici a pascolo con tare
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto
   

OP


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle nuove
   

OC


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

5
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

6
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

7
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

8
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC


   

9
   

Controllo della non partecipazione agli aiuti nel periodo di riferimento
   

OC


   

10
   

Controllo della coerenza della dimensione aziendale 2012 con la dimensione aziendale del periodo di riferimento
   

OC

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore o numero superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e sviluppo (C.1 e C.2)


   


   


   




   


   

Amministrativi
   




   


   


   




   

1
   

Presenza e controllo della dichiarazione dell'agricoltore
   

OP


   

2
   

Controllo della documentazione a corredo dell'accesso alla fattispecie
   

OP


   

3
   

Superfici dichiarate superiori a 1 ettaro
   

OP


   

4
   

Superfici impegnate nel 2012 non utilizzabili per i titoli
   

OP


   


   


   




   


   

SIGC
   




   


   


   




   

1
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici con il catasto.
   

OP


   

2
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (eleggibilità su ortofoto) delle particelle già censite
   

OP


   

3
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito regionale
   

OP


   

4
   

Controllo dell'ammissibilità delle superfici (superi) in ambito nazionale
   

OC


   

5
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente
   

OP


   

6
   

Controllo della presenza degli allevamenti in BDN (bovini e ovicaprini) in caso di superfici a pascolo permanente (superi)
   

OC


   

7
   

Controllo del coefficiente di densità nel caso di superfici a pascolo permanente
   

OP e OC


   

8
   

Controllo della partecipazione agli aiuti nel periodo di riferimento delle particelle dichiarate impegnate e non disponibili nel 2012
   

OC


   

9
   

Controllo della coerenza delle rimanenti superfici ammissibili con la restante superficie aziendale
   

OC
                           



Allegato 3


Dichiarazione per l'accesso alla riserva nazionale


Scarica il file



Allegato 4


Guida alla compilazione dichiarazione per l'accesso alla riserva nazionale


Richiesta con la domanda unica presentata nella campagna 2012


Reg. (CE) n. 73/2009


Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 - 00184 - Roma - entro le ore 17.00 del 31 luglio 2012 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.


Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:


AGEA


Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 73/2009)


Domanda Unica di Pagamento 2012 - Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Via Palestro, 81


00184 -Roma


I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:


NOME


COGNOME/RAGIONE SOCIALE


INDIRIZZO


CAP - COMUNE (PROV)


Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 73/2009)


Domanda Unica di Pagamento 2012 - Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale


La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di dichiarazione.

La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.


Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia presentato la domanda Unica di Pagamento con trasmissione telematica dei dati della domanda da parte di un soggetto accreditato (Centro di assistenza agricola - CAA) a cui è stato conferito incarico di assistenza e che utilizza le apposite funzionalità informatizzate messe a disposizione dall'Organismo pagatore, deve recarsi presso lo stesso per presentare la dichiarazione di accesso alla Riserva Nazionale.


Indicare il numero della Domanda Unica presentata per la campagna 2012, nella quale è stata effettuata la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.


Quadro R1 - Dati identificativi dell'azienda


SEZ. I: Dati identificativi dell'azienda


Tutti i dati anagrafici devono corrispondere alle indicazioni date nella Domanda Unica presentata per la campagna 2012, nella quale è stata effettuata la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.


SEZ. II: Riepilogo richieste di accesso alla riserva nazionale di cui al quadro R4


Riga S1 -
   

Indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ASSEGNAZIONE riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alle fattispecie A, B, C.

Riga S2 -
   

Indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONSOLIDAMENTO, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.2.

Riga S3 -
   

Indicare le SUPERFICI NON PIU' DISPONIBILI IN AZIENDA, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.1.
   


IMPORTANTE Superfici da indicare (solo nel caso di effettivo pascolamento):

Per i codici colturali 103 (Pascolo arborato - bosco alto fusto e cespugliato), 063 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% - roccia affiorante) e 211 (superfici inerbite sottobosco - tara 20%) deve essere riportata la somma delle superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).


Per i codici colturali 054 (Pascolo arborato - bosco pascolabile ceduo), 064 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% - roccia affiorante) e 212 (Superfici inerbite sottobosco - tara 50%) deve essere riportata la somma delle superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).

Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.


Quadro R2A - Modalità di accesso alla riserva nazionale - Assegnazione titoli


SEZ. I: Nuovo agricoltore


A - Nuovo agricoltore (articolo 41, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 73/2009, art. 17 del Reg. (CE) n. 1120/2009 e l' art. 2 del D.Dirett. 23 marzo 2010)


A.2 - L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno. Inoltre, non deve aver esercitato alcun'altra attività agricola.

Deve descrivere dettagliatamente le superfici aziendali nel Quadro R4, indicando per ciascuna particella, nel riquadro 5, la fattispecie di riferimento "A.2".

Le superfici devono essere ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

Le superfici ammissibili non possono essere inferiori a 1 ettaro.


SEZ. II: Agricoltore in situazioni particolari


B - Agricoltore in situazioni particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del Reg. (CE) n. 73/2009

B.1 - trasferimento di terre date in affitto art. 20 del Reg. (CE) n. 1120/2009, art. 2, comma 4, lettera a), D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e art. 4 del D.Dirett. 23 marzo 2010)


B.1.4 - Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2011 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011


L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, limitatamente alle superfici investite ad agrumi il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2011.

Deve:

- dichiarare, barrando le apposite caselle, la natura del trasferimento e la quota parte dell'azienda nel cui possesso è stato immesso;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

- indicare tutte le particelle ricevute, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.1.4".

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina

Le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 non possono essere inferiori a 1 ettaro.


B.1.5 - Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime di unico di pagamento dal 2012


L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2011.

Deve:

- dichiarare, barrando le apposite caselle, la natura del trasferimento e la quota parte dell'azienda nel cui possesso è stato immesso;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

- indicare tutte le particelle ricevute, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.1.5".

Le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 non possono essere inferiori a 1 ettaro.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina.


B.4 - Acquisto di terreni dati in locazione (art. 22, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1120/2009, dall' art. 2, comma 4, lett. c), D.M. 24 maggio 2005, (n. D/118) e dall' art. 5 del D.Dirett. 23 marzo 2010)


B.4.4 - Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2011


L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, avvenuta dopo il 9 giugno 2011.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.4.4".

Le superfici ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 non possono essere inferiori a 1 ettaro.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina


B.4.5 - Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2012


L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, avvenuta dopo il 9 giugno 2011.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.4.5".

Le superfici ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 non possono essere inferiori a 1 ettaro.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina.


B.6 - Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (art. 23 del Reg. (CE) n. 1120/2009 e dall' art. 6 del D.Dirett. 23 marzo 2010)


B.6.2 - L'agricoltore deve essere in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria.

Deve:

- dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;

- indicare tutte le particelle interessate, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 5, la fattispecie di riferimento "B.6.2".

Le superfici devono essere ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina.


Quadro R2B - Modalità di accesso alla riserva nazionale - Assegnazione titoli


Agricoltore in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo


C - Riconversione della produzione (articolo 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009 e art. 3 del D.Dirett. 23 marzo 2010)


1. L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette specificando che le superfici in causa sono divenute ammissibili a seguito dell'attuazione del programma di riconversione concluso dopo il 9 giugno 2011;

- allegare copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 5, la fattispecie di riferimento "C".

Le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 non possono essere inferiori a 1 ettaro.

Qualora tra le superfici ammissibili ve ne siano alcune destinate a pascoli permanenti ai sensi della lettera F dell'allegato I del Reg. (CE) n. 1444/2002, è necessario dichiarare che essi siano utilizzati per il pascolo di almeno una delle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, con capi e codice allevamento presente nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

2. L'agricoltore deve aver svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbiano ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.


Quadro R2V - Modalità di accesso alla riserva nazionale - Variazione titoli


Sez. I - Agricoltore che dichiara un numero di ettari inferiore - Richiesta di consolidamento del valore dei titoli detenuti


D - Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 41, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009, dall'art. 18 del Reg. (CE) n. 1120/2009, dall' articolo 2, paragrafo 3, del D.M. 24 marzo 2005, (n. D/118) e dall' articolo 3 del D.Dirett. 23 marzo 2010).

L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Deve:

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette e di avere oggi la disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

- allegare la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo;

- allegare la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione;

- cedere alla riserva nazionale tutti i titoli che detiene, tranne quelli di ritiro e speciali;

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 5, la fattispecie di riferimento "D.1";

- indicare tutte le particelle oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 5, la fattispecie di riferimento "D.2";

- dichiarare che il numero di ettari dichiarati come attualmente ammissibili è non inferiore al 50% del totale degli ettari che deteneva nel corso del periodo di riferimento.


Quadro R3 - Sottoscrizione dichiarazioni


Indicare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il luogo e la data di sottoscrizione e firmare la dichiarazione negli appositi riquadri. Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Quadro R4 - Elenco delle superfici aziendali ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale


Le superfici aziendali sono ritenute ammissibili secondo quanto definito dal paragrafo 3.5 della Circ. 26 giugno 2012, n. ACIU.2012.284 dell'Agea. Esse devono essere state dichiarate nella Domanda Unica di Pagamento.


Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e dei comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al D.M. 10 agosto 2001 del MiPAF in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.


Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 30.06.2001 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;

2 = zona coperto da segreto militare;

3 = uso civico;

4 = zona demaniale;

5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2006;

6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare);

7 = stato estero;

8= particella appartenente al catasto urbano


Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);

- numero del foglio di mappa;

- numero della particella;

- eventuale subalterno.


Riquadro 4 - SUPERFICIE

Indicare per ogni particella o porzione di particella la superficie che si intende utilizzare in caso di assegnazione dei titoli richiesti, in relazione alla fattispecie prescelta.

Se la superficie è differenziata tra le diverse fattispecie, è necessario indicarla più volte.


Riquadro 5 - FATTISPECIE DI RIFERIMENTO DESCRITTA NEI QUADRI R2

Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle dichiarazioni fatte nei Quadri R2.

Per ogni fattispecie nella quale si fa ricadere la propria richiesta di accesso alla Riserva Nazionale è necessario indicare le superfici che sostanziano la richiesta stessa.

Per ogni particella o porzione di particella è necessario indicare il codice della fattispecie interessata, secondo le indicazioni date nei Quadri R2.



D.Dirett. 23 marzo 2010
D.Dirett. 18 marzo 2011, art. 1
D.M. 24 marzo 2005, art. 1
D.M. 24 marzo 2005, art. 2
D.M. 24 marzo 2005, art. 3
D.M. 7 maggio 2009
Reg. (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009
Reg. (CE) 29 ottobre 2009, n. 1120/2009

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