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martedì 19 febbraio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 18-2-2013 n. 37/0003439 L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - Modifiche all'art. 70 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003 - Lavoro accessorio. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lett.Circ. 18-2-2013 n. 37/0003439
L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - Modifiche all'art. 70 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003 - Lavoro accessorio.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Lett.Circ. 18 febbraio 2013, n. 37/0003439 (1).
L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - Modifiche all'art. 70 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003 - Lavoro accessorio.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Questo Ministero, con Circ. 18 gennaio 2013, n. 4/2013, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio.
Fra le novità di maggior rilievo, come noto, c'è quella concernente le caratteristiche dei voucher, che devono essere "orari, numerati progressivamente e datati" e il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali".
Più in particolare è stato chiarito che «considerata la natura preventiva della comunicazione sull'utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla "data" non può che implicare che la stessa vada intesa come un "arco temporale" di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto».
In relazione a quanto sopra, va tuttavia tenuto conto che tali indicazioni richiedono una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell'Inps, nonché una diversa valutazione, in particolare nel settore agricolo, della corrispondenza oraria del valore nominale del voucher, attualmente fissato a 10 euro con D.M. 30 settembre 2005.
Ciò premesso, al fine di consentire una piena utilizzabilità dello strumento nelle more della definizione delle procedure in questione, si ritiene che possano trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l'utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico.
Sul punto si precisa altresì che - sempre nelle more della definizione delle citate procedure con le quali sarà possibile, anche da parte dell'Istituto, una piena verifica del rispetto delle limitazioni di carattere economico - l'acquisizione della dichiarazione indicata nella Circ. 2 marzo 2012, n. 4/2012 costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali.
Va poi ulteriormente chiarito che, tenuto conto delle specificità del settore agricolo ed in attesa della nuova determinazione dell'importo orario del voucher, fermo restando il suo valore "nominale", sia possibile far riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.


Il Direttore generale per l'attività ispettiva
Dott. Paolo Pennesi

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70 e segg.
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
D.M. 30 settembre 2005

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