IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA
INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo
unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni
speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce
i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui
devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da
diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto
dei Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge il febbraio 1971, n. 282, che integrando il citato
art. 88 della legge n. 1045/1939 consente ai Ministri della sanita' e
della Marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse
alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, che indica i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono
essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche'
le imbarcazioni e le navi da diporto;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni;
Vista la direttive 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992,
riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione
della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e
successive modificazioni;
Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
«Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2012;
Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2012;
Considerata la necessita' di procedere ad un ulteriore
approfondimento della questione alla luce di ulteriori osservazioni
dalle associazioni di settore;
Decretano:
Articolo unico
Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono
sospese sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione
delle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.
279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli
utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate
al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
Il Direttore generale della
prevenzione
Ruocco
Il Direttore generale
del trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 207
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