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martedì 19 febbraio 2013

Ministero dell'interno Circ. 26-11-2012 n. DCPREV/14720 Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area III - Prevenzione incendi.


Ministero dell'interno
Circ. 26-11-2012 n. DCPREV/14720
Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area III - Prevenzione incendi.

Circ. 26 novembre 2012, n. DCPREV/14720 (1).

Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel D.M. 7 agosto 2012.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area III - Prevenzione incendi.



Alle
   

Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
     

Loro sedi

Ai
   

Comandi Provinciali VV.F.
     

Loro sedi
   



L'art. 11, comma 1, del D.M. 7 agosto 2012 ha previsto la definizione, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai prescritti adempimenti di prevenzione incendi.

La nuova modulistica, pur mantenendo integra l'impostazione già prevista dalle precedenti versioni, è stata predisposta sulla base dei contenuti dell'articolato del D.M. 7 agosto 2012 e recepisce le novità ed aggiornamenti introdotti in materia di prevenzione incendi dallo stesso decreto, in particolar modo per quanto riguarda:

- nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi;

- sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti;

- documentazione tecnica da allegare alle istanze;

- richiamo dei contenuti del D.M. 9 maggio 2007 in materia di modalità di presentazione delle pratiche svolte seguendo l'approccio ingegneristico.

Si invitano pertanto codesti Uffici ad adottare, a decorrere dal 27 novembre p.v., unicamente i modelli allegati al decreto direttoriale n. 200, evitando di apportare variazioni agli stessi; eventuali dubbi interpretativi o applicativi potranno essere rappresentati a questa Direzione che provvederà ad esaminarli e, se del caso, ad adottare le necessarie iniziative.

Resta intesa la validità della documentazione relativa agli impianti e prodotti posti in opera prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e per i quali sia stata già redatta la relativa dichiarazione/certificazione con la modulistica precedentemente in uso.

Nell'allegato alla presente si riportano, in sintesi, le modifiche più significative rispetto alla precedente modulistica e gli aspetti salienti che caratterizzane i singoli modelli.


Il Direttore centrale

Dattilo



Allegato tecnico


1. Caratteristiche generali


1.1. Istanze e segnalazioni


In via preliminare, si evidenzia come tutti i modelli riferiti alle istanze e segnalazioni presentate dall'utenza sono caratterizzati dalla presenza di:

- uno spazio riservato al Comando ove inserire il numero di riferimento pratica e lo spazio per il protocollo;

- una sezione informativa necessaria ad identificare univocamente il responsabile dell'attività nonché i riferimenti della stessa (indirizzo, posta elettronica, ecc. ...);

- una sezione nella quale il responsabile dell'attività nel presentare l'istanza/segnalazione specifica l'ubicazione, il codice identificativo delle attività oggetto dell'istanza stessa.

Altre sezioni sono invece destinate alla acquisizione di altre informazioni che qualificano i singoli modelli, quali: indicazione se trattasi di nuovo insediamento o di lavori di modifica, riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere da parte del Comando, ecc.

Nella sezione relativa alla distinta dei versamenti effettuati a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, l'attività oggetto dell'istanza viene contraddistinta con il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7 agosto 2012. Viene inoltre ricordato con note a margine, che in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, per la definizione del relativo importo da versare si applicano le tariffe maggiorate così come previsto dallo stesso decreto.

Nei modelli di istanza/segnalazione vengono infine evidenziati, ove pertinente, gli obblighi ed i doveri, anche gestionali, che i responsabili dell'attività sono chiamati a rispettare durante l'esercizio della stessa, aspetto particolarmente importante soprattutto nel caso in cui si sia fatto ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.


1.2. Dichiarazioni e certificazioni


Anche le dichiarazioni/certificazioni rese da parte dei tecnici professionisti consulenti della committenza prevedono, come in passato, una sezione informativa iniziale, i riferimenti alla specifica attività o parte di essa oggetto della dichiarazione/certificazione nonché all'iter di sopralluoghi e di verifiche, sia documentali che strumentali, necessari per l'espressione del giudizio finale richiesto.

Così come previsto nell'articolato del D.M. 7 agosto 2012, al fine di una maggiore semplicità di utilizzo e successivo controllo, la nuova modulistica prevede esplicitamente l'indicazione della qualifica professionale richiesta per la firma dell'atto stesso (tecnico abilitato o professionista antincendio); unica eccezione, il modello mod. PIN 2.3-2012 - Dich. Prod., nel quale, seppure presente lo spazio per l'inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell'Interno, lo stesso dovrà essere compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori.



2. I modelli

2.1. Istanza di valutazione del progetto - Mod. PIN 1-2012


Nel modello, oltre a prevedere spazi per le informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie nonché il tipo di intervento in progetto, viene precisato con note a margine che la documentazione da allegare (relazioni tecniche ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato) deve essere redatta secondo quanto specificato nell'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, integrata con quanto stabilito dal D.M. 9 maggio 2007, nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative. In questo caso, il D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139" prevede che la documentazione sia a firma di tecnico iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui la valutazione del progetto si riferisca a modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'allegato I, lett. c) del D.M. 7 agosto 2012.


2.2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Mod. PIN 2-2012


Nella pagina iniziale sono stati previsti distinti riquadri, che andranno barrati in relazione al caso di interesse, riferiti alla documentazione progettuale rispetto alla quale il Responsabile dell'attività presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): progetti approvati dal Comando VV.F. (per attività di cat. B e C), documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione (per attività di cat. A) e documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione (per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui art. 4, comma 6, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza).

È precisato, con nota a margine, che in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, deve essere allegata anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

Viene evidenziato, altresì, che alla SCIA deve essere allegata l'asseverazione di cui all'art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento.


2.3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto - Mod. PIN 2 gpl- 2012


Il modello predisposto non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quello già in uso. Viene evidenziato che alla SCIA deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 4, comma 5, del D.M. 7 agosto 2012; in un apposito riquadro, da compilare in caso di serbatoio concesso in comodato, è stato riportato l'impegno a firma della ditta distributrice di GPL ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del responsabile dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.


2.4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio - Mod. PIN 2.1-2012


È stata riformulata, rispetto ai modelli precedentemente in uso, alla luce delle indicazioni contenute nel D.M. 7 agosto 2012 la sezione dei "visti" nonché la formula di asseverazione. Nella distinta della documentazione tecnica allegata all'asseverazione, è stato inserito nella sezione "documentazione progettuale" uno specifico riquadro per la Dichiarazione di non aggravio del rischio, ed è stato inoltre precisato, per le dichiarazioni/certificazioni allegate, che la relativa distinta deve essere comunque compilata in ogni sua parte mediante l'apposizione, nella corrispondente riga/colonna, del relativo numero dei modelli allegati, riportando il valore 0 (zero) per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate. Questa procedura, oltre a rappresentare un'utile check list per il tecnico, consentirà una più celere verifica formale da parte dei Comandi Provinciali.


2.5. Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - Mod. PIN 2.1-gpl-2012


Il modello predisposto non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quello già in uso; anche per questo modello è stata riformulata la sezione dei "visti", nonché la formula di asseverazione attestazione.


2.6. Certificazione di resistenza al fuoco - Mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI


La certificazione è a firma esclusiva di professionista antincendio.

Nella stessa è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche" così da meglio evidenziare che la certificazione è riferita alle reali caratteristiche riscontrate in opera. Rimangano valide, ove tuttora applicabili, le indicazioni al riguardo fornite con la Lett.Circ. 24 aprile 2008, n. P515/4101/sott.72/E.6.


2.7. Dichiarazione inerente i prodotti - Mod. PIN 2.3-2012 - Dich. Prod


La dichiarazione è a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio. Anche in questo modello è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche", anche per questo modello, rimangano valide, ove tuttora applicabili, le indicazioni al riguardo espresse con la Lett.Circ. 24 aprile 2008, n. P515/4101/sott.72/E.6.


2.8. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto - Mod. PIN 2.4- 2012 - Dich. Imp.


Il modello è redatto da parte dell'installatore dell'impianto e si riferisce ai casi residuali di impianti non disciplinati dal D.M. n. 37/2008 (p.e. impianti per l'evacuazione del fumo e del calore, ecc.) per i quali sia stato redatto il progetto dell'impianto. Nel modello sono stati previsti appositi box, da barrare in relazione al caso specifico, per indicare se la dichiarazione è riferita ad un nuovo impianto, ad un ampliamento di impianto o ad altra ipotesi, da specificare. È stata anche riformulata la sezione relativa alla documentazione che completa la dichiarazione stessa e precisato che l'installatore ha consegnato la predetta documentazione al responsabile dell'attività, ai fini dell'acquisizione nell'apposito fascicolo tecnico, da rendere disponibile in occasione dei controlli. Rimangano valide, ove tuttora applicabili, le indicazioni al riguardo fornite con la Lett.Circ. 24 aprile 2008, n. P515/4101/sott.72/E.6.


2.9. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto - Mod. PIN 2.5- 2012 -Cert. Imp.


La certificazione è a firma di un professionista antincendio operante nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale e si riferisce ai casi residuali di impianti non disciplinati dal D.M. n. 37/2008 per i quali non sia stato redatto il progetto dell'impianto.

Nel modello è stata aggiornata la sezione relativa alla tipologia degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi oggetto della certificazione, sono stati previsti appositi box, da barrare in relazione al caso specifico, per indicare se la dichiarazione è riferita ad un nuovo impianto, ad un ampliamento di impianto o ad altra ipotesi da specificare e, da ultimo, è stata riformulata la sezione relativa alla documentazione che completa la dichiarazione stessa.

Rimangano valide, ove tuttora applicabili, le indicazioni al riguardo espresse con la Lett.Circ. 24 aprile 2008, n. P515/4101/sott.72/E.6.


2.10. Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - Mod. PIN 2.6-2012


L'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 prevede l'obbligo per il responsabile dell'attività di riattivare la procedura di valutazione del progetto solamente in occasione di modifiche all'attività che comportino un aggravio del rischio incendio.

Per le modifiche di cui all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 che non comportino un aggravio del rischio, sussiste esclusivamente l'obbligo di presentazione di una nuova Segnalazione Certificata di inizio attività, relativa alle predette modifiche realizzate nell'attività. In tale circostanza, è previsto che l'asseverazione allegata alla SCIA, limitata agli aspetti oggetto di modifica, sia corredata anche da una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato.

Detta dichiarazione di non aggravio del rischio costituisce l'esito finale della specifica valutazione del rischio incendio effettuata dal tecnico abilitato, relativamente alla modifica che il responsabile dell'attività intende apportare.

A tal proposito, si evidenzia che nel modello di non aggravio è stato previsto apposito spazio nel quale il tecnico dovrà riportare una sintetica descrizione dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio e nel quale potrà indicare la documentazione tecnica utilizzata nel processo valutativo.

Al fine di fornire un utile strumento operativo, sia per i Comandi Provinciali incaricati dei controlli sia per i tecnici esterni, in alternativa alla valutazione del rischio sopra evidenziata, il D.M. 7 agosto 2012 prevede l'allegato IV in cui sono riportati i criteri per l'individuazione delle modifiche non ricomprese nell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Nel dettaglio, l'allegato IV indica, seppur in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e che, pertanto, ai sensi del comma 6, art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, sono soggette agli obblighi di cui allo stesso decreto.

In definitiva, per tutti gli interventi di modifica che non rientrano in nessuno dei casi riportati in allegato IV, ovvero che sono considerati non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (quali ad esempio, quelle definite in Allegato A al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,87"), non sussiste l'obbligo a carico del responsabile dell'attività di attivazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 151/2011, ma solamente, ai fini dell'aggiornamento della pratica antincendio, l'obbligo di documentarle al Comando Provinciale in occasione della presentazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.


2.11. Dichiarazione di installazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - Mod. PIN 2.7-2012


Il modello in argomento costituisce la dichiarazione di installazione per serbatoio G.P.L, in depositi sino a 5 m3 di capacità complessiva, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

La stessa è resa dal responsabile dell' azienda distributrice rifornitrice del G.P.L. ovvero impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il modello predisposto non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quello già in uso.


2.12. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - Mod. PIN 3-2012


Nella sezione delle dichiarazioni che rende il Responsabile dell'attività, risultano precisati i riferimenti della/e SCIA rispetto alla/e quali viene attestata l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

È stata inoltre dettagliata la sezione relativa agli obblighi gestionali, compresa la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendi.

Si evidenzia che se nell'attività sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi (con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione) e/o prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, si dovrà anche allegare l'asseverazione di cui al mod. PIN 3.1-2012 a firma di professionista antincendi, attestante che per gli stessi sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Al riguardo, sono state predisposte due apposite caselle, di cui una andrà obbligatoriamente barrata, indicanti rispettivamente la presenza di detta asseverazione o la sua assenza per la non installazione nell'attività dei relativi impianti/prodotti. Nel modello è prevista anche un'ulteriore casella da compilare nel caso l'attività, nel quinquennio/decennio precedente, sia stata oggetto di modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012, ossia di quelle modifiche che debbono essere documentate al Comando Provinciale al fine dell'aggiornamento della pratica.


2.13. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto - Mod. PIN 3-gpl-2012


Anche per questo modello sono state apportate modifiche analoghe a quelle già descritte per il mod. PIN 3-2012.


2.14. Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità - Mod. PIN 3.1-2012


Nel nuovo modello, ampliato rispetto alla precedente versione, sono stati esplicitati gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio per i quali necessita il controllo della funzionalità e dell'efficienza, ed è stata inserita la sezione relativa ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco. Si evidenzia che questi ultimi sono riferibili esclusivamente "ai prodotti e ai sistemi per la protezione passiva" di cui al D.M. 16 febbraio 2007, indicati al punto A. 3 dell'allegato al predetto decreto.


2.15. Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - Mod. PIN 3.1 - gpl-2012


Il modello risulta nel complesso coerente, in termini di struttura e terminologia utilizzate, con il modello PIN 3.1-2012 ed in linea con l'analogo modello precedentemente in uso.


2.16. Istanza di deroga - Mod. PIN 4-2012


Il modello risulta ampliato nella sezione relativa alla documentazione tecnica che il responsabile dell'attività allega all'istanza; in particolare, viene specificato che detta documentazione deve obbligatoriamente essere a firma di professionista antincendio e che deve essere integrata dalla valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo. Con nota a margine infine viene meglio precisata la documentazione tecnica da presentare, sempre a firma di professionista antincendio, in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al D.M. 9 maggio 2007.


2.17. Istanza di nulla osta di fattibilità - Mod. PIN 5-2012


Nel modello sono stati inseriti, nella sezione identificati va dell'attività, specifici campi che consentono, nel caso in cui si abbiano molte attività di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, di individuare quella o quelle per le quale viene presentata l'istanza.

Nella sezione relativa alla documentazione tecnica da allegare, è stato specificato che relazione tecnica ed elaborati grafici, coerenti con quanto previsto dall'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, devono evidenziare gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della stessa istanza.


2.18. Istanza di verifiche in corso d'opera - Mod. PIN 6-2012


Come nel modello relativo al nulla osta fattibilità, nella sezione identificativa dell'attività, sono stati inseriti specifici campi che consentono, nel caso in cui si abbiano molte attività di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, di individuare quella o quelle per le quale viene presentata l'istanza.

È stata infine inserita una nuova sezione nella quale il responsabile dell'attività indica la documentazione tecnico illustrativa allegata all'istanza necessaria all'espletamento della verifica richiesta.


2.19. Voltura - Mod. PIN 7-2012


La voltura è l'atto formale con il quale il nuovo responsabile comunica ufficialmente al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco il subentro nell'attività soggetta ai controlli. In buona sostanza, con la voltura, il nuovo responsabile acquisisce in proprio capo tutte le responsabilità e gli obblighi civili e penali ai fini antincendio connesse con l'esercizio dell'attività stessa.

Al riguardo, il decreto prevede che la dichiarazione per la voltura sia resa, secondo le forme di legge, dal nuovo responsabile dell'attività come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel modello di dichiarazione per la voltura, che recepisce i contenuti previsti all'art. 9 del D.M. 7 agosto 2012, è stata inserita una specifica sezione informativa iniziale, nella quale l'utente indica in particolare:

- il titolo ed il riferimento del subentro quale nuovo responsabile dell'attività;

- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;

- i riferimenti alla pratica VV.F. agli atti del Comando.



D.M. 7 agosto 2012, art. 11
D.M. 9 maggio 2007
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I

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