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martedì 19 febbraio 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 18-2-2013 n. 4333/23.18.01 Serbia - Conversione di patenti di guida. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 18-2-2013 n. 4333/23.18.01
Serbia - Conversione di patenti di guida.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 18 febbraio 2013, n. 4333/23.18.01 (1).
Serbia - Conversione di patenti di guida.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


Alle
Direzioni generali territoriali

Loro sedi
Agli
U.M.C.

Loro sedi
Alla
Regione siciliana

Assessorato ai trasporti turismo e comunicazioni

Direzione Trasporti

Via Notarbartolo, n. 9

Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento

Servizio comunicazioni e trasporti

Motorizzazione civile

Lungadige S. Nicolò, 14

Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

Palazzo Provinciale, 3b

Via Crispi, 10

Bolzano
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

D.C. Pianificazione

Sez. Logistica e trasporto merci

Via Giulia, 75/1

34126 - Trieste
Al
Ministero degli affari esteri

D.G. per UE - Unità Paesi dei Balcani, INCE e IAI

Roma
All'
Ambasciata della Repubblica di Serbia

Via dei Monti Parioli, 20

00197 - Roma
Al
Ministero dell'interno

Direzione centrale- Polizia stradale

Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri

Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza

Roma
All'
Unione province d'Italia

P.zza Cardelli, 4

Roma
All'
A.N.C.I.

Via dei Prefetti, 46

Roma
Alla
Divisione 6 (Ex MOT 5)

Sede
Al
C.E.D.

Sede
Al
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e trasporti

Ufficio affari internazionali

Roma
All'
A.N.I.T.A.

Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici

Via Oglio, 9

00198 - Roma
Alla
Confartigianato Trasporti

Associazione nazionale autotrasporto

Via S. Giovanni in Laterano, 152

00184 - Roma




Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 266353 del 26 ottobre 2012, che l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il giorno 8 aprile 2013.
Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (allegato 1) nella versione in italiano, completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 8 aprile 2018.
Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla suddetta data dell'8 aprile 2013, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla III Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti serbe alle categorie di patenti italiane.
La parte finale di tale Tabella, che fornisce indicazioni su eventuali conversioni di patenti serbe avvenute prima del 19 gennaio 2013, non troverà ovviamente applicazione in quanto l'Accordo stesso entrerà in vigore successivamente a detta data.
Anche la I Tabella di equipollenza, pur facendo parte dell'accordo, non andrà utilizzata sempre perché l'Accordo entrerà in vigore dopo la citata data del 19 gennaio 2013.
Per agevolare le operazioni di conversione, solo per gli Uffici della Motorizzazione, sono trasmessi, anche a colori in formato elettronico, i due facsimile (con traduzione) delle patenti serbe valide ai fini della conversione, individuate nell'elenco modelli di patenti di guida e allegati all'Accordo. Come specificato in detto elenco le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno più valide dal 10 giugno 2014.
In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo stesso.
Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare serba per richiedere la certificazione in esame.
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.


Le patenti serbe convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:
Ambasciata della Repubblica di Serbia
Via dei Monti Parioli, 20
00197 - Roma


Si indicano anche vari recapiti di detta Ambasciata forniti dal Ministero degli Affari Esteri:
Tel. 063200805 - 063200990 - Fax 063200868
E-mail info@ambroma.com
E-mail konzularno@ambroma.com.


Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.
La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4, par. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.
Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella serba.
Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente serba, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.
Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, par. 2 dell'Accordo Italia - Serbia. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.D.S). La patente serba oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Serbia)".
Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.


La presente circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.


Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

Allegato 1


Ambasciata d’Italia


Belgrado


Prot. n. 2262


Nota verbale


L'Ambasciata della Repubblica italiana a Belgrado ha l'onore di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre a nome del proprio Governo, la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida il cui contenuto è del seguente tenore:


in lingua italiana


Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:


Art. 1


Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale, a favore del titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.


Art. 2


La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.


Art. 3


Ai sensi del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.


Art. 4


Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a conducenti disabili. Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nella Repubblica italiana da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione della patente di guida.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui si chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.


Art. 5


La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.
Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.


Art. 6


Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l'Attestazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di guida. Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.
Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello dell'Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell'Interno - Direzione della Polizia.


Art. 7


Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.


Art. 8


L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.


Art. 9


L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.


Art. 10


Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9. Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti artt. 7, 8 e 9.
Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.

I Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani
(da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18 gennaio 2013)



SERBIA
ITALIA


A1
A1
A2
A1
A
A
B1
-------
B
B
BE
B
C1
B
C1E
B
C
C
CE
CE
D1
B
D1E
B
D
D
DE
DE
CE+D
CE+DE





II Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi



ITALIA
SERBIA


A1
A1, M, AM
A
A, A1, A2, AM, M
B
(conseguita prima del 1° gennaio 1986) [*]
B, B1, A, A1, A2, AM, M
B
(conseguita dal 1° gennaio 1986 in poi) [*]
B, B1, A1, M, AM
BE
BE
C
C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE
CE
D
D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE
DE
CE+D
CE+DE


[*] la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 1° gennaio 1986.
Eventuali sottocategorie rilasciate in Italia dal 1° luglio 1996 fino all'entrata in vigore del D.M. 29 marzo 1999

ITALIA
SERBIA


B1
B1
C1
A1, B, C1
D1
A1, B, D1






III Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani
(da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore della Dir. 2006/126/CE)



SERBIA
ITALIA


A1
A1
A2
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
B
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
CE+D
CE+DE





Qualora sia stata convertita una patente serba delle categorie B1, C1, C1E, D1, D1E prima del 19 gennaio 2013, e quindi applicando la I Tabella di equipollenza, è possibile ottenere, su richiesta dell'interessato, una patente di guida italiana per conversione di quella serba già convertita e restituita all'Autorità competente. Oltre alla documentazione di rito, è necessario presentare un'attestazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti la categoria o le categorie serbe possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perché non previste dalla Tabella I. La richiesta di conversione in tal caso deve essere effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana.


IV Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi
(da applicare alle patenti italiane rilasciate conformemente alla Dir. 2006/126/CE)



ITALIA
SERBIA




A1
A1, M, AM
A2
A1, A2, AM, M
A
A, A1, A2, AM, M
B1

B1
B
(conseguita dal 1° gennaio 1986 in poi) [*]
B, B1, A, A1, A2, AM, M
B
(conseguita dal 1° gennaio 1986 in poi) [*]
B, B1, A1, M, AM
BE
BE
C1
C1, B, B1, A1, M, AM
C1E
C1E
C
C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE
CE
D1
D1, B, B1, A1, M, AM
D1E
D1E
D
D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE
DE
CE+D
CE+DE


[*] la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 1° gennaio 1986.





Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia


Circolare prot. n. 4333/23.18.01 del 18 febbraio 2013


Entrata in vigore Accordo Italia - Serbia: 8 aprile 2013. In vigore fino al 8 aprile 2018



ALBANIA
FRANCIA
MAROCCO
SPAGNA
(valido fino al 15 agosto 2014)



ALGERIA
GERMANIA
MOLDOVA
SRI LANKA



(valido fino al 14 novembre 2016)
ARGENTINA
GIAPPONE
NORVEGIA
SVEZIA
AUSTRIA
GRAN BRETAGNA
PAESI BASSI
SVIZZERA
BELGIO
GRECIA
POLONIA
TAIWAN
BULGARIA
IRLANDA
PORTOGALLO
TUNISIA
CIPRO
ISLANDA
PRINCIPATO DI MONACO
TURCHIA
CROAZIA
LETTONIA
REPUBBLICA CECA
UNGHERIA
DANIMARCA
LIBANO
REPUBBLICA DI COREA
URUGUAY
ECUADOR
LIECHTENSTEIN
REPUBBLICA SLOVACCA
(valido fino al 12 dicembre 2014)
(valido fino al 12 marzo 2017)



EL SALVADOR
LITUANIA
ROMANIA

(valido fino al 19 settembre 2014)



ESTONIA
LUSSEMBURGO
SAN MARINO

FILIPPINE
MACEDONIA
SERBIA



(valido fino al 8 aprile 2018)

FINLANDIA
MALTA
SLOVENIA








Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini


CANADA: Personale diplomatico e consolare
CILE: Diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: Personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: Cittadini in missione governativa e loro familiari

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 128
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 130
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 135

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