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venerdì 8 febbraio 2013

Ministero dell'interno Circ. 29-1-2013 n. 333 Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


Ministero dell'interno
Circ. 29-1-2013 n. 333
Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Circ. 29 gennaio 2013, n. 333 (1).

Iscrizione anagrafica cittadini emergenza Nord Africa.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.



Alla
   

Prefettura - UTG di Varese
   



Si fa riferimento alla Prefettura di Varese suindicata con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'ammissibilità dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente - con conseguente rilascio della carta d'identità - di alcuni cittadini nordafricani, accolti nell'ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria, dichiarato con D.P.C.M. 12 febbraio 2011.

Come noto, l'eccezionalità della normativa di cui all'emergenza Nord Africa, unitamente alla specifica previsione contemplata dall' articolo 4 dell'O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, disciplinante l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea delle categorie di cittadini nello stesso indicate, è venuta meno allo scadere del termine del 31 dicembre 2012 data finale dell'ultima proroga disposta riguardo alla cennata emergenza.

Ne deriva che, a far tempo dal 1° gennaio 2013, l'iscrizione anagrafica in APR ed il rilascio della carta d'identità ai richiedenti soggiacciono alle consuete regole vigenti in materia anagrafica.

Nel caso di specie si ritiene che i suddetti cittadini nordafricani, in quanto in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità, abbiano titolo per l'iscrizione in APR nonché al rilascio della carta d'identità. Nel caso di specie, si ritiene che il possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari possa dare titolo all'iscrizione anagrafica.

Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'scrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio in ordine alla Circ. 14 gennaio 2013, n. 1/13 di questo Dipartimento con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come "l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale" e che "l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art.1, comma 3, legge n. 1228/1954)".


Il Direttore centrale

Menghini



Circ. 14 gennaio 2013, n. 1/13
D.P.C.M. 12 febbraio 2011
O.P.C.M. 23 novembre 2011, n. 3982, art. 4
L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 2

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