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venerdì 8 febbraio 2013

Consiglio di Stato:"nella parte in cui gli riconosce la qualifica di Vice Sovrintendente a decorrere dal 15 ottobre 2010, anzichè dal 21 luglio 2004,"


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-01-2013, n. 594
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 6 ottobre 2012, il Sovrintendente della Polizia di Stato (Lpd) chiede l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo C.d.S.,VI Sezione, n. 1597/2008 del 14 aprile 2008 e la declaratoria di nullità del D.m. n. 333-D/9807.C.F.21 del 21 ottobre 2010, nella parte in cui gli riconosce la qualifica di Vice Sovrintendente a decorrere dal 15 ottobre 2010, anzichè dal 21 luglio 2004, data in cui avrebbe concluso il 19 corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente (a seguito di concorso interno, da cui era stato illegittimamente escluso).
Resiste in giudizio il Ministero intimato.
Alla Camera di consiglio del 18 gennaio 2013 il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'Amministrazione, in esecuzione della sentenza del C.d.S. n. 1597/2008, ha adottato il decreto datato 18 luglio 2008 con cui il Sig. L. è stato dichiarato, in ottemperanza alla decisione del C.d.S. n. 1597 del 14 aprile 2008, vincitore del concorso interno a 1640 posti per l'accesso al 19 corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente.
Successivamente, con nota n. 333/D/9807.C.F. 21 del 25 maggio 2010, è stato ammesso a frequentare il 21 corso di formazione.
In esito a tale corso, con decreto 21 ottobre 2010, comunicato all'interessato con nota del 10 novembre 2010, dando atto della frequenza al suddetto 21 corso, in luogo del 19 da cui era stato illegittimamente escluso, è stata fissata la decorrenza a fini giuridici della qualifica conferita al 1gennaio 2004 ed ai fini economici dal 15 ottobre 2010 (giorno successivo alla data di conclusione del 21 corso).
Ritiene il Collegio che il provvedimento sia legittimo, derivando dal giudicato l'annullamento del decreto di esclusione dal concorso bandito nel 2004, e l'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente "ora per allora", ma non anche l'obbligo di retribuire le mansioni corrispondenti ad una qualifica che di fatto il ricorrente ha potuto conseguire solo in esito alla formazione professionale impartita durante il 21 corso.
Anche in materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti (situazione per certi versi analoga alla fattispecie) la giurisprudenza afferma che "Il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell'atto di inquadramento l'interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto, la "restitutio in integrum" agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l'illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l'interessato aspirava."(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 settembre 2010, n. 32314).
"Al dipendente reintegrato, peraltro, non spetta la integrale ricostruzione ex tunc della carriera, ma la reintegrazione nel ruolo "con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio"...In altri termini, non vi è restitutio in integrum relativamente al trattamento retributivo che, in base al principio di sinallagmaticità, va erogato a fronte dell'effettività prestazione lavorativa" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7978; 05 novembre 2012, n. 5618).
In conclusione, il ricorso per l'ottemperanza non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerata la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta il ricorso per l'ottemperanza al giudircato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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