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venerdì 8 febbraio 2013

TAR:"Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di (Lpd), con la qualifica di assistente della Polizia di Stato - ha rappresentato che con D.M. del 23 luglio 2009 è stato bandito dal Ministero dell'Interno il concorso per titoli di servizio ed esame scritto a 116 posti di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato agli appartenenti del ruolo Agenti¬ Assistenti che alla data del 31/12/2002 avevano quattro anni di servizio."





T.A.(Lpd) Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-02-2013, n. 1157
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di (Lpd), con la qualifica di assistente della Polizia di Stato - ha rappresentato che con D.M. del 23 luglio 2009 è stato bandito dal Ministero dell'Interno il concorso per titoli di servizio ed esame scritto a 116 posti di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato agli appartenenti del ruolo Agenti¬ Assistenti che alla data del 31/12/2002 avevano quattro anni di servizio.
Con D.M. del 30 ottobre 2008, era già stato bandito dalla medesima Amministrazione il concorso, per titoli di servizio, a 272 posti di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, riservato agli Assistenti Capo (sempre relativo alla vacanza del 2002).
Il Ministero dell'Interno, con D.M. del 28 febbraio 2011, ha decretato l'ampliamento dei posti, da 116 a 350, sul presupposto che al termine del 22 corso di formazione per Allievi Vice Sovrintendenti, relativo al citato concorso interno per titoli di servizio a 272 posti, si sarebbero verificate 234 defezioni (da qui l'ampliamento a 350 posti: 234 + 116). In realtà, le defezioni sono state 237 e non 234, considerato che il 22 corso è stato occupato da 35 dipendenti, due dei quali hanno rinunciato a fine corso.
In data 2 novembre 2011, è stata approvata la graduatoria di merito relativa ai 350 vincitori ed il 14 novembre 2011 è stata pubblicata una modifica della graduatoria per l'inserimento di un candidato (Lpd), che aveva presentato istanza di riesame (accolta). In data 28 novembre 2011 la graduatoria è stata nuovamente ripubblicata con l'inserimento di un altro concorrente.
A seguito di un riesame operato dalla Commissione esaminatrice, con decreto del 16 marzo 2011 sono state ritenute errate (per quanto riguarda il questionario del ricorrente) le domande 5, 17, 73 e 74 e, quindi, il (Lpd) è stato invitato a presentarsi per espletare una nuova prova avente ad oggetto le quattro domande indicate.
All'esito della prova, avendo risposto esattamente a tutte e quattro le domande, è stato redatto un nuovo elenco di idonei ed è stato assegnato al ricorrente un punteggio pari a 71.25.
La Commissione esaminatrice, facendo riferimento alla Tabella indicante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, ha valutato i titoli del ricorrente, attribuendogli (erroneamente) un punteggio complessivo pari a 90,95 (più basso rispetto a quello spettante al ricorrente).
Conseguentemente, il (Lpd) si è collocato al 358 posto della graduatoria, ma non è rientrato tra i vincitori (per soli 8 posti, ovvero, per un punteggio di 0,05), essendo pari a 91,00 il punteggio minimo per essere dichiarato vincitore.
Il (Lpd) ha proposto istanza di riesame relativa alla valutazione dei titoli, ma la stessa è stata disattesa dalla Commissione esaminatrice.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
Con memoria recante motivi aggiunti in data 15 marzo 2012, il ricorrente ha impugnato anche il verbale della Commissione esaminatrice n. 66 del 23 gennaio 2012.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del n. 450/2012 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocatosi in posizione utile nella graduatoria impugnata.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, nessuno dei controinteressati evocati in causa si è costituito in giudizio.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 29 novembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente - con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti datata 15 marzo 2012 - ha proposto le censure di seguito indicate.
I) - Violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per irrazionalità, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti tecnico-scientifici in relazione alle domande n. 1 e n. 29.
La Commissione di concorso è incorsa in errore nella individuazione della risposta esatta al primo quesito.
La prima domanda infatti prevedeva: "Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico?: a) L'avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza; b) Il nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; c) L'autorizzazione del Sindaco; d) Nessun obbligo."
A fronte della risposta data dal candidato (D), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A), probabilmente sulla base di quanto stabilito dall'art 18 del T.U.L.P.S. il quale prevede che: "i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore".
Occorre però evidenziare che tale norma, è stata successivamente dichiarata illegittima, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 dell'8 Aprile del 1958, poichè in contrasto con l'art 17 della Costituzione.
E' evidente, pertanto, che la risposta corretta proprio per come è stata formulata la domanda, avrebbe dovuto essere la "D", trattandosi di esercizio pubblico, consistente in un luogo 'aperto al pubblico', per il quale non è necessario alcun avviso.
La domanda n. 29, invece, era la seguente: "Tizio scaraventa Caio nell'acqua di un canale, con l'intenzione di ucciderlo. Successivamente, vedendolo annaspare e chiedere aiuto, si pente e si getta in acqua per salvarlo, ma Caio o annega. Tizio risponde di: a) Di omicidio volontario, ma beneficia di un'attenuante; b) Tentato omicidio; c) Omicidio volontario; d) Di nessun reato, perche ha fatto il possibile perche l'evento non si verificasse.".
Anche in questo caso, a fronte della risposta data dal candidato (C), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A).
L'ipotesi prevista dalla suindicata domanda è un caso di recesso attivo. Tuttavia, il recesso non è applicabile in quanto l'evento morte avviene nonostante Tizio abbia fatto di tutto affinché l'evento non si verificasse. In tal caso, il reo può beneficiare di una attenuante, che è facoltà del giudice concedere.
Per tale motivo, appare errato affermare quanto espresso nella lettera "A" che da per pacifica l'applicazione dell'attenuante, considerato, peraltro, che nessuna delle attenuanti comuni è accomunabile al caso di specie.
In sostanza, la domanda è stata formulata in maniera equivoca e, quindi, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto accettare la soluzione proposta dal candidato.
II) - Violazione del bando di concorso e di tutte le regole ed i principi fondamentali delle procedure concorsuali; eccesso di potere; violazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio; erronea valutazione dei titoli del ricorrente; illogicità manifesta; disparita di trattamento tra dipendenti concorrenti; difetto di motivazione.
Al ricorrente è stato attribuito, per i suoi titoli di servizio, un punteggio erroneo pari a 19,70.
Dall'esame dei titoli come valutati dalla Commissione, risulta che non è stato riconosciuto alcun punteggio all'abilitazione al sistema S.C.T. (sistema per il controllo del territorio), per il quale al ricorrente era stato rilasciato apposito badge personale con relativa password dopo lo svolgimento di un corso di formazione della durata di un giorno, e che avrebbe comportato il riconoscimento di ulteriori punti 0,1.
Inoltre, non e' stata calcolata l'abilitazione al riascolto chiamate linea 113, per il quale il ricorrente ne è il referente e che avrebbero dovuto comportare un riconoscimento di punti 0,1.
Tali abilitazioni, risultano regolarmente trascritte sul foglio notizie, con relativa certificazione da parte del Dirigente dell'U.P.G.S.P..
Non risultano, inoltre, calcolate due qualifiche di abilitazione professionale di tecnico delle industrie elettrico rispettivamente di 1 e 2 livello, conseguite in un istituto professionale Statale ed entrambe rilasciate a seguito di esame finale.
Il riconoscimento di siffatti titoli avrebbe permesso al Ridone di entrare nella graduatoria dei vincitori.
III) - Violazione del bando di concorso; erronea valutazione dei titoli del ricorrente; illogicità manifesta; disparità di trattamento tra concorrenti; difetto assoluto di istruttoria e carenza motivazione.
La Commissione, in sede di riesame effettuato solo a seguito della proposizione del ricorso, ha confermato il punteggio attribuito ai titoli di servizio presentati dal ricorrente, affermando che: "la relativa attestazione lasciata dal Dirigente reca la data del 2 maggio 2011 e non precisa l'effettuazione dei corsi, avverso se gli stessi siano stati effettuati in data utile per la valutazione (fino al 19 dicembre 2009). Pertanto ai sensi della lettera "D" dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, di cui al verbale n. 14 del 22 novembre 2010, detti asseriti corsi non potevano essere valutati."
Siffatto assunto è viziato da una carente istruttoria e da un palese travisamento dei fatti.
Infatti, i titoli di servizio indicati nella domanda di partecipazione sono tutti stati conseguiti in epoca precedente alla data di presentazione della domanda ed, in particolare, per quanto riguarda il riconoscimento per l'abilitazione al sistema "S.C.T." e l'abilitazione al "Riascolto chiamate linee 113", i titoli sono stati acquisiti rispettivamente nel 2003 e nel 2005 (come da certificati allegati alla memoria recante motivi aggiunti).
L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che tali titoli non risultano sul foglio matricolare, ma sono stati riportati nel foglio notizie e confermati dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza (come previsto dal bando e dalla relativa circolare ministeriale ).
Pertanto, prima di escluderne la valutazione la Commissione avrebbe dovuto accertare se i titoli fossero stati effettivamente conseguiti prima della data del 19 settembre 2009, termine ultimo previsto dal bando per il conseguimento dei titoli.
In relazione ai titoli non ritenuti utili, la determinazione assunta dall'Amministrazione risulta carente sotto il profilo motivazionale, non essendo stato esplicitato il perché tali titoli non siano da considerare "utili" per l'espletamento del servizio da ricoprire.
Per quanto riguarda le due domande ritenute errate e sulle quali sono stati presentati specifici motivi di censura, va rilevato che il parere del Consiglio di Stato n. 156/2012 (emesso a seguito di ricorso straordinario di un concorrente del concorso e depositato in giudizio dal Ministero dell'Interno) non entra nel merito del contenuto delle due domande contestate (1 e 29), ma si limita a giustificare l'operato dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
3. Il Collegio - all'esito di una valutazione più completa ed approfondita di quella consentita in sede cautelare -, ritiene che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito indicati, e debba essere accolto.
Dagli atti di causa emerge che in merito alla risposta al quesito n. 1 del questionario 'N', le doglianze del ricorrente sono fondate, tenuto conto del tenore della domanda: "Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico?: a) L'avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza; b) Il nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; c) L'autorizzazione del Sindaco; d) Nessun obbligo."
A fronte della risposta data dal candidato (D), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A), probabilmente sulla base di quanto stabilito dall'art 18 del T.U.L.P.S. il quale prevede che: "i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore".
Va, però, considerato che tale norma è stata dichiarata illegittima, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico (quale, appunto, un 'esercizio pubblico'), dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 dell'8 Aprile del 1958, poichè in contrasto con l'art 17 della Costituzione.
Pertanto, per come è stata formulata la domanda, avrebbe dovuto essere considerata corretta la disposta sub D), trattandosi di esercizio pubblico, consistente in un luogo 'aperto al pubblico', per il quale non è necessario alcun avviso (cf(Lpd) art. 18 TULPS alla luce della sentenza C.Cost. n. 27/1958).
Al riguardo, non assume particolare rilievo in questa sede il fatto che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si sia pronunciato (a seguito della proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato) favorevolmente all'Amministrazione in relazione ai quesiti nn. 1 e 29, perché il parere n. 156/12 del 16.1.2012, non entra nel merito del contenuto delle due domande contestate (1 e 29), ma si limita a giustificare l'operato dell'Amministrazione affermando che i quesiti erano stati sottoposti a verifica e risultati corretti.
In merito alla risposta al quesito n. 29 del questionario 'N', invece, le censure di parte ricorrente sono infondate in quanto il ricorrente non ha considerato che, oltre alle circostanze di cui all'art. 62 c.p., nel valutare la condotta penalmente rilevante oggetto del quesito, al giudice penale è consentito applicare le c.d. attenuanti generiche (o indefinite), di cui all'art. 62 bis c.p., prendendo in considerazione (a prescindere dalle circostanze previste dal citato articolo 62 c.p.) "altre circostanze diverse" ritenute tali da giustificare una diminuzione della pena.
Per quanto concerne, infine, i rilievi attinenti all'omessa valutazione di alcuni titoli del ricorrente, va considerato quanto segue.
In relazione all'abilitazione al Sistema STC e all'abilitazione 'Riascolto chiamate 113', l'attestazione posta all'attenzione dell'Amministrazione era datata 2.5.2011 e, quindi, non vi era prova circa il fatto che le abilitazioni fossero state conseguite prima del 19.9.2009 (data utile da prendere in considerazione al fine di individuare i titoli valutabili).
Riguardo alle due qualifiche di abilitazione professionale di Tecnico delle Industrie Elettrico di 1 e 2 livello, non appare viziata la scelta della Commissione esaminatrice di ritenerle non valutabili in quanto di non evidente utilità per l'Amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera 'D' dei criteri di valutazione di servizio (cf(Lpd) verbale n. 14 del 22.10.2010).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la domanda di annullamento proposta dal ricorrente sia fondata, nei limiti indicati, e debba essere accolta.
5. Vanno, invece, respinte le domande di accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria tra i vincitori del concorso de quo, e di risarcimento del danno patito per il mancato accesso al corso e per il successivo inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti.
Riguardo alla prima, infatti, essendo caratterizzate le scelte dell'Amministrazione da un apprezzabile margine di discrezionalità tecnica, non può parlarsi di 'diritto' del ricorrente ad ottenere un determinato punteggio e ad essere utilmente inserito nella graduatoria di merito, fermo restando che l'Amministrazione, a seguito della presente decisione, dovrà rideterminarsi conformandosi a quanto statuito dal giudice.
Per quanto concerne la seconda, va rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi della fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione, utili per configurare un danno risarcibile quantificato, provocato dall'Amministrazione con colpa o dolo, legato da nesso di causalità all'operato del Ministero dell'Interno.
Sotto il profilo della colpa, peraltro, l'eventuale 'errore' dell'Amministrazione appare scusabile in presenza di risposte opinabili ai quesiti contenuti nel questionario (come rilevato dalla stessa parte ricorrente).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la domanda di annullamento sia fondata e che le domande di accertamento e di risarcimento del danno debbano essere respinte.
7. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge le domande di accertamento e di risarcimento danni;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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