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venerdì 8 febbraio 2013

TAR: "266 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Perito Tecnico del ruolo tecnico dei Periti Tecnici della Polizia di Stato, suddivisi nei vari settori (settore polizia scientifica, settore telematica, settore motorizzazione, ecc.)."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2013, n. 1097
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - arruolato con la qualifica di Operatore Tecnico Scelto della Polizia di Stato il 29 maggio 2001, in servizio presso l'Autocentro della Polizia di Stato "(Lpd) (Lpd)" con sede in (Lpd) - ha rappresentato che con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.333-B/13D.4.08 del 24.09.2008, è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 266 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Perito Tecnico del ruolo tecnico dei Periti Tecnici della Polizia di Stato, suddivisi nei vari settori (settore polizia scientifica, settore telematica, settore motorizzazione, ecc.).
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del bando di concorso, avrebbe potuto partecipare alla selezione il personale del ruolo dei Revisori Tecnici della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio alla data del decreto (24.09.2008), non inferiore a tre anni, ovvero "... il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici con un'anzianità di servizio, alla stessa data, non inferiore a sette anni, purché nel biennio precedente non abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione ad altra più grave".
Avendo i requisisti previsti dal bando, il (Lpd) ha presentato domanda di partecipazione al concorso.
Tuttavia, con decreto del 2 ottobre 2009, il Ministero dell'Interno lo ha escluso dal concorso "atteso che l'anzianità di servizio maturata dal momento della nomina in prova dai candidati di cui al dispositivo del presente decreto, alla data del 24 settembre 2008, risultava inferiore a quella minima richiesta dal bando".
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR (Lpd) il quale, con ordinanza n. 94/2010, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ai fini dell'ammissione con riserva alle prove scritte del concorso.
Successivamente, la difesa erariale ha proposto regolamento di competenza.
Nel frattempo, il ricorrente ha superato le prove scritte, ma non è stato ammesso a partecipare alle prove orali e, quindi, ha chiesto al TAR (Lpd), (Lpd), di ottenere la piena esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 94/2010.
Il giudice adito, con ordinanza n. 609/2011, ha accolto il ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, affermando che l'Amministrazione aveva l'obbligo non solo di ammettere con riserva il ricorrente alle prove scritte, ma anche di consentirgli l'espletamento di tutte quelle previste dalla procedura concorsuale, con inclusione nella graduatoria in caso di esito positivo delle stesse.
Nel frattempo, tuttavia, lo stesso TAR (Lpd), con D.P. n. 5 del 2010, aveva accolto il regolamento di competenza proposto dalla difesa erariale ed aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella del TAR del Lazio.
Conseguentemente, l'interessato ha riassunto la causa dinanzi al giudice competente.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 18 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso contestando i vizi di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà della motivazione ed inosservanza della lex specialis.
In particolare, il ricorrente ha affermato che l'impugnato provvedimento risulta viziato in quanto, contrariamente a quanto emerge dal decreto di esclusione, alla data di pubblicazione del bando di concorso (24.09.2008) il (Lpd) - in servizio nel ruolo degli Operatori Tecnici della Polizia di Stato -, aveva maturato i sette armi di servizio.
Infatti, il ricorrente presta servizio nel ruolo di appartenenza con decorrenza 29 maggio 2001, così come attestato dal Direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato "(Lpd) (Lpd)" con certificato prot. n. 21310/9867 del 13.11.2009.
Conseguentemente, l'esclusione dalla procedura concorsuale decretata nei confronti del ricorrente per l'asserita assenza del requisito dell'anzianità minima, dovrebbe essere considerata illegittima e frutto di un errore.
2. L'Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
3. Il Collegio, preliminarmente, osserva che con decreto 333-B/13D.4.08 del 10 maggio 2011, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/14.bis del 13 maggio 2011, è stata pubblicata la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per il conferimento di 266 posti di vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.M. 24 settembre 2008.
La parte ricorrente non risulta aver impugnato tale atto e aver integrato il contraddittorio nei confronti di coloro che hanno superato la selezione.
Pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto - anche ove fosse accolta la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso del (Lpd) - resterebbe pienamente valida ed efficace la graduatoria di merito ed intangibile la posizione dei vincitori del concorso, non essendo stato impugnato l'atto conclusivo della procedura selettiva.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
O- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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