Translate

martedì 28 maggio 2013

Cassazione: Espletamento dei servizi di polizia stradale anche ai corpi dei servizi di polizia municipale -





Espletamento dei servizi di polizia stradale anche ai corpi dei
servizi di polizia municipale - territorio di competenza.



Cass. civ.
Sez. II, 07-03-2007, n. 5199


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario -
Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore
- Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere

Dott.
MALPICA Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

...OMISSISVLD..., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FLAMINIA 366, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO MARIA
CRISTINA, che lo difende unitamente all'avvocato RICCARDO ANANIA,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CARATE URIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 310/03 del Giudice di pace di
COMO, depositata il 07/03/03;

udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Francesca
TROMBETTA;

udito l'Avvocato D'ALESSANDRO Maria, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza 7.3.2003 il
G.d.P. di Como respingeva il ricorso proposto da ...OMISSISVLD... in opposizione al
verbale di contestazione N. (OMISSIS) emesso dalla Polizia Municipale
del Comune di Carate Urio per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma
8, per essere il conducente del veicolo Mercedes 25 tg (OMISSIS)
transitato in data 26.10.2002 alle ore 8,40 sulla s.s."(OMISSIS) alla
velocità di km 86 superando di Km/h16 il limite di 70 Km/h; velocità
rilevata dall'apparecchio velomatic 512 bidirezionale omologato.
Afferma il G.d.P. che dalle risultanze documentali e dall'istruttoria
svolta emerge che il fatto storico addebitato al B. si è svolto in
maniera conforme ai fatti contestati, quali emergono dal verbale di
contestazione, specificando che in quel tratto di strada non vi è
possibilità di fermare in sicurezza i veicoli trasgressori, per cui
l'agente unico rimane posizionato in un luogo di sufficiente sicurezza;
e nonostante il prefetto non abbia ancora determinato quali altre
strade siano assimilate alle autostrade o strade extraurbane, per le
quali è consentito l'uso di autovelox, ciò tuttavia non limita gli
ordinari controlli che prevedono, in caso di impossibile fermo del
veicolo Trasgressore, la successiva notifica del verbale di
contestazione. Nella specie, il G.d.P. vagliati i motivi addotti dal
verbalizzante, afferma che, pur trattandosi di agente unico,
l'inosservanza del fermo e contestazione immediata, appare
giustificata.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B..

Nessuno si è costituito per la controparte.

Motivi della decisione
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:

1. la violazione
dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere il G.d.P. motivato in ordine
alla competenza di un vigile dipendente di un comune a svolgere
funzioni di polizia stradale in altro comune, pur autorizzato dal
dirigente del comune di appartenenza, senza però trovarsi in posizione
di "comando", e senza che il Comune svolga in forma associata il
servizio di polizia municipale;

2. la violazione dell'art. 12 C.d.S.
approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992; la violazione della L. n. 65 del
1986, art. 5; carenza di potere violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art. 92;

violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53;
violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 - per avere il G.d.P.
ritenuto legittimo, confermandolo, il verbale di accertamento della
Polizia Municipale di Carate Urio NONOSTATE: A) sia stato adottato da
un agente di Polizia Municipale non dipendente del Comune di Carate
Urio e quindi svolgente tali funzioni fuori del comune dal quale
dipende, senza che sussistesse un consorzio o una unione di comuni,
approvata dai consigli comunali, che lo consentisse; senza che l'agente
fosse stato "comandato" a svolgere il servizio presso una diversa
amministrazione; B) non sia giuridicamente ammissibile che un soggetto
NON appartenente alla struttura dell'ente, adotti atti di natura
amministrativa a contenuto sanzionatorio stante il rapporto di
immedesimazione organica dell'organo con la P.A.; C) l'agente M.
dipendente del Comune di Como autorizzato dal dirigente del personale a
svolgere un incarico per conto di un altro comune, in qualità di
collaboratore coordinato e continuativo non potesse tale incarico
svolgere, in quanto pubblico dipendente non svolgente attività part-
time; D) l'attività di accertamento dei servizi di Polizia stradale
svolta dall'Agente M., sia stata esercitata in carenza di potere e
quindi sia nulla.

Il 1 motivo di ricorso è fondato. La questione della
legittimazione dell'agente accertatore M.S., quale dipendente di un
Comune diverso da quello di Carate Urio, nel quale è stata contestata
al B., la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, è stata dal
medesimo posta già con l'atto di opposizione al verbale di
accertamento, sostenendosi che il M., in quanto esercitante funzioni di
polizia municipale, fuori del comune di appartenenza, non aveva il
potere di elevare contravvenzioni al C.d.S., nel territorio di un altro
comune; nè a conferire tale potere poteva valere l'asserito rilascio di
apposita autorizzazione da parte del dirigente, al personale del Comune
di Como.

Sull'eccepita carenza di legittimazione del M. il G.d.P. non
si è in alcun modo pronunciato.

Ne consegue, pertanto, stante il
disposto dell'art. 12 C.d.S., che attribuisce l'espletamento dei
servizi di polizia stradale anche ai corpi dei servizi di polizia
municipale, purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza,
che, in accoglimento del motivo in esame, con assorbimento degli altri,
la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con
rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al
G.d.P. di Como nella persona di diverso magistrato.

P.Q.M.
La corte
accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio, al G.d.P. di Como,
nella persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 9 marzo
2006.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007


 

Nessun commento: