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Opposizione alle sanzioni amministrative, se l'ufficio giudiziario ha
sbagliato la notifica la sentenza va cassata
Senza la comunicazione al
vero legittimato passivo il contraddittorio non è instaurato: è escluso
che si possa procedere all'esame dell'opposizione
Cass. civ. Sez. I,
14-02-2007, n. 3346
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario -
Presidente
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. PLENTEDA Donato -
Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere
Dott. BENINI
Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
...OMISSISVLD..., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BRIZZI e STEFANO
SALTARELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI MURLO;
- intimata -
avverso
la sentenza n. 1488/01 del Giudice di Pace di SIENA, depositata il
28/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
del 19/12/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo,
che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Ritenuto che il Giudice di Pace di Siena con sentenza del 28
novembre 2001,ha respinto l'opposizione ai sensi della L n. 689 del
1981, di ...OMISSISVLD... in tema di violazione del codice della strada rilevata,
dalla Polizia Municipale del Comune suddetto, con verbale del
13/12/2002;
Che per la cassazione della sentenza il T. ha proposto
ricorso affidato a due motivi con i quali ha dedotto violazione degli
art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. C.d.S., nonchè omessa e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia in guanto: a) nel caso
la contestazione immediata dell'infrazione non era impossibile, ma era
dipesa unicamente dalle modalità di organizzazione del servizio,ben
potendo un agente verificare la velocità con gli appositi apparecchi e
l'altro provvedere alla contestazione, b) le ragioni indicate a
sostegno della mancata contestazione - la velocità eccessiva del
veicolo, nonchè la mancanza di spazi adatti a provvedere al fermo in
condizioni di sicurezza - erano generiche e contrarie alla stessa
finalità per cui detta contestazione è disposta, nonchè estranee alle
fattispecie elencate dall'art. 384 reg. C.d.S., che consentono di non
effettuarla, osserva: il ricorso in opposizione è stato notificato al
comando di polizia municipale del Comune di Murlo che non ha
personalità giuridica, nè autonoma legittimazione; ed è stato respinto
senza che sia stato instaurato il contraddittorio con il Comune di
Murlo (che non si è costituito), da cui dipende detta Polizia
municipale ed al quale spettava la legittimazione passiva a resistere
all'opposizione (Cass. 17708/2005 - 6934/2003).
Ora,le Sezioni Unite
di questa Corte, con la recente sentenza 21624/2006 hanno rilevato che
la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, richiamata
dall'art. 204 bis C.d.S., disponendo che "il ricorso ed il decreto sono
notificati, a cura della cancelleria ... all'autorità che ha emesso
l'ordinanza", indica in modo inequivocabile che, nel procedimento di
cui alla L. n. 689 del 1981, si è derogato al principio secondo cui
l'individuazione del legittimato passivo ai fini della proposizione e
notificazione dell'atto introduttivo è esclusivo compito della parte,
senza che possa assumere alcuna iniziativa o responsabilità in
proposito l'ufficio giudiziario. La norma, infatti, non si limita a
stabilire, puramente e semplicemente, che il ricorso e il decreto di
fissazione dell'udienza siano notificati a cura del cancelliere, ma
pone a diretto carico di quest'ultimo la notificazione all'autorità che
ha emesso l'atto impugnato, e cioè al soggetto passivamente
legittimato. Tale specificazione acquista particolare significato nel
quadro dell'affidamento della notificazione all'ufficio giudiziario, e
non può essere ridotta ad una mera riproduzione del principio generale
in materia di formazione e notificazione degli atti introduttivi. Ne
deriva che l'ufficio giudiziario assume la definitiva responsabilità di
tale individuazione è non è affatto vincolato all'indicazione del
ricorrente; che quest' ultima, se errata e condivisa dall'ufficio
notificante, può comportare soltanto un vizio della sentenza e non
certamente l'inammissibilità dell'atto introduttivo.
Pertanto, il
vizio della sentenza impugnata che ha esaminato il merito
dell'opposizione senza che il ricorso introduttivo del giudizio sia
stato notificato al Comune di Merlo, per quanto detto legittimato a
contraddire, non consentendo l'instaurazione del contraddittorio,
impedisce l'esame delle censure svolte nel ricorso;
per cui il
collegio deve disporne la cassazione con rinvio ad altro magistrato
dell'ufficio del Giudice di Pace di Siena, il quale dovrà procedere
nuovamente agli incombenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 23, e, in particolare, disporre la notificazione del ricorso in
opposizione al Comune di Murlo. Al Giudice di rinvio è rimessa anche la
decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte, provvedendo sul ricorso,cassa la sentenza impugnata e dispone
che il Giudice di Pace notifichi il ricorso in opposizione ed il
decreto di fissazione dell'udienza di comparizione al Comune di Murlo,
nonchè che provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 14 febbraio 2007
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