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martedì 28 maggio 2013

Cassazione: Multe, non basta l'indicazione "trasferito" a perfezionare la notifica





Multe, non basta l'indicazione "trasferito" a perfezionare la notifica
al trasgressore che cambia indirizzo senza comunicarlo
Il postino deve
comunque attivare le procedure previste per l'irreperibilità del
destinatario anche se l'automobilista non ha provveduto ad aggiornare i
dati relativi alla propria residenza





Cass. civ.
Sez. I, 15-02-2007, n. 3453


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario -
Presidente

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott.
FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco -
Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

...OMISSISVLD..., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 21, presso l'avvocato VITTORIO
BALZANI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIANESE FRANCESCO, giusta
mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI
LATINA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1319/01 del Giudice di
pace di LATINA, depositata il 05/11/01;

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 11/01/2007 dal Consigliere Dott.
Francesco Maria FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice
di Pace di Latina ...OMISSISVLD... proponeva opposizione, della L. n. 689 del 1981,
ex art. 23 avverso la iscrizioni nei ruoli esattoriali delle sanzioni
amministrative dovute per violazione dell'art. 142, comma 8, del
vigente codice della strada.

Deduceva il ricorrente che il diritto a
riscuotere le somme dovute per la violazione di cui al verbale di
contravvenzione n. (OMISSIS) doveva ritenersi prescritto in data
17.4.2001, atteso che la iscrizione nei ruoli esattoriali era stata
notificata all'opponente il 15.5.2001 e, pertanto, oltre il termine di
cinque anni dal giorno della commessa violazione ((OMISSIS)) ... .

Detto verbale era del tutto sconosciuto all'opponente, non essendogli
stato mai notificato.

Dalla lettura del verbale e dell'avviso di
ricevimento della raccomandata con la quale il verbale avrebbe dovuto
essere notificato a mezzo posta, forniti su richiesta dell'opponente
dalla Polizia Stradale di Latina, risultava a fianco dell'indirizzo di
(OMISSIS) - che costituiva la residenza dell'esponente fino alla data
del trasferimento di residenza avvenuto il 27.3.1995 a (OMISSIS),
ovvero oltre un anno prima dell'elevazione del verbale di
contravvenzione in data (OMISSIS) - la annotazione del postino di turno
"trasferito".

Deduceva, altresì, che per la notifica analogo discorso
valeva con riferimento al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS),
atteso che dal verbale e dall'avviso di ricevimento della raccomandata
spedita per la notifica a mezzo posta, forniti sempre dalla Polstrada
di Latina, a fianco del vecchio indirizzo risultava la annotazione del
postino di turno "trasferito".

Le suddette notifiche dovevano
ritenersi mille a tutti gli effetti.

Costituitosi in giudizio il
Prefetto di Latina chiedeva il rigetto della opposizione rilevando che
il difetto di notifica, eccepito dall'opponente, nasceva dal mancato
rispetto da parte dello stesso dell'art. 94 del vigente C.d.S..

Con
sentenza del 29.10.2001, depositata in cancelleria il 5.11.2001 il
Giudice di Pace adito respingeva l'opposizione, osservando che
l'opposizione proposta trovava un insormontabile ostacolo nella mancata
osservanza da parte del M. di quanto prescritto dall'art. 94 del
vigente C.d.S., per non aver questo aggiornato tempestivamente la
propria residenza si da rendersi reperibile.

Avverso tale sentenza M.
A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La
Prefettura di Latina non ha spiegato difese.

Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3);

omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in
relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 201; artt. 137 e segg. c.p.c.,
nonchè della L. 20 novembre 1982, n. 890.

La notificazione del plico
sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della
cartella esattoriale, tentata all'indirizzo risultante dal Pubblico
Registro Automobilistico e compiuta a mezzo della posta, non sarebbe
stata completata, perchè, non essendo stato rinvenuto il destinatario,
l'ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione
"trasferito". Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei
modi indicati dall'art. 143 cod. proc. civ..

Nè poteva ritenersi, in
base all'art. 94 del vigente C.d.S., come ritenuto dal giudice a quo,
che l'organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell'indirizzo
del destinatario, perchè il trasgressore non aveva ottemperato
all'obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del P.R.A.
e della Motorizzazione Civile.

Tale interpretazione non sarebbe
consentita da una esegesi sistematica nella norma summenzionata.

Una
corretta interpretazione della stessa non consentirebbe di prescindere
dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti
giudiziali civili a destinatari irreperibili.

Non essendosi proceduto
in tal senso le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero
nulle.

Il ricorso è fondato.

Il giudice a quo ha motivato il rigetto
dell'opposizione del ricorrente, affermando testualmente:
"L'opposizione, come proposta da ...OMISSISVLD..., trova un ostacolo insormontabile
nella mancata osservanza di quanto prescritto nell'art. 94 del vigente
C.d.S. a suo tempo concretizzata dall'interessato col non aver
tempestivamente aggiornato la propria residenza così da rendersi
reperibile.

La notifica, nel primo caso del verbale di contravvenzione
e nel secondo della cartella esattoriale, risulta effettuata dall'ente
notificatore proprio nella residenza iscritta nel P.R.A. all'indirizzo
ivi indicato. E non poteva essere altrimenti non essendo tenuto
l'organo notificatore alla ricerca dell'indirizzo preesistendo, in capo
all'automobilista, l'obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli
atti del P.R.A. e della Motorizzazione Civile".

Tale tesi non appare
condivisibile.

L'art. 94 del vigente C.d.S. non disciplina la
notificazione delle violazioni, ma disciplina le formalità per il
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e
per il trasferimento di residenza del destinatario, prevedendo sanzioni
amministrative pecuniarie per chi non ottempera agli obblighi imposti
dalla stessa disposizione, tra i quali figura quello di chiedere la
trascrizione del trasferimento di residenza.

Pertanto non può farsi
riferimento a tale norma per stabilire se la notifica di una violazione
sia valida o meno.

La norma che, invece, disciplina la notificazione
delle violazioni è l'art. 201 del vigente C.d.S..

Il comma 3 di tale
norma dispone che alla notificazione della violazione si provvede con
le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo
posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale; che comunque le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio
nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.
T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Tale
disposizione non può essere interpretata nel senso che le notificazioni
devono intendersi validamente eseguite quando effettuate alla
residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dall'archivio
nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.
T.C. o dal P.R.A. anche se il destinatario non viene rinvenuto in tali
luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza.

Tale
disposizione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di
questa corte, che il collegio condivide non ravvisando valide ragioni
per dissentirne, deve esser interpretata nel senso che la validità
della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa
presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento
delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del
destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia
quella postale (cfr. Cass. n. 5789 del 1992; Cass. n. 7044 del 1999; n.
5907 del 2002).

Ne consegue che in ipotesi come quella di specie,
nella quale l'agente postale si è limitato ad annotare sull'avviso di
ricevimento della raccomandata la scritta "trasferito" senza svolgere
alcuna altra attività, la notificazione non può ritenersi valida,
richiedendo necessariamente per essere tale l'espletamento delle
formalità previste dall'art. 140 c.p.c., per il caso di irreperibilità
del destinatario.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza
cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Latina, in persona di
altro magistrato, che per la decisione si uniformerà al principio di
diritto sopra enunciato.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e
rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Latina in persona di
altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.

Depositato
in Cancelleria il 15 febbraio 2007


 

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