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martedì 28 maggio 2013

TAR: Denuncia degli abusi edilizi e silenzio-rifiuto della Pa




Denuncia degli abusi edilizi e silenzio-rifiuto della Pa 
 
REPUBBLICA ITALIANAN. 312           Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOAnno 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI 
N. 7281 Reg.Ric.             Anno 2006
ha pronunciato la seguente 


SENTENZA
sul ricorso n. 7281 del 2006, proposto da
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...
rappresentato e difeso dall’avv. Di Meglio Giuseppe presso il cui studio elettivamente domicilia in Ischia alla via Osservatorio n.40 e perciò domiciliato in forza di legge presso la segreteria del T.A.R. Campania, sede di Napoli
contro
COMUNE DI SERRARA FONTANA
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento
  • dell’ordinanza n.110 del 29.08.2006, notificata il successivo 08.09.2006, pronunciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in Serrarara Fontana, località Cratela via Ciglio (ex S.S. 270 Km. 12+763) e recante l’ordine di demolizione di dette opere;
  • di ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente, in quanto lesivo dei diritti del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2006 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14.11.2006 e depositato il successivo 19.11.2006, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
  • Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29.10.1999 – Violazione e falsa della legge regionale n.82/1992 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento – Incompetenza;
  • Violazione e falsa applicazione art.27 D.P.R. 380/2001 – Violazione del c.d. giusto procedimento – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione;
  • Violazione artt.38 L.47/85, così come sostituito dall’ art.36 del D.P.R. 380/2001 e 3 L.241/1990 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e dei diritto – Carente istruttoria – Sviamento;
  • Violazione e falsa applicazione artt.4, 7 e 10 L.47/85, così come sostituiti dal D.P.R. 380/2001, nonché art.3 L.07.08.1990 n.241 – Violazione art.97 Cost. – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione e di istruttoria – Carenza di potere – Sproporzione;
  • Eccesso di potere per difetto di motivazione e dell’interesse pubblico;
  • Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art.2 della Legge n.662/96 e del D. Lvo 42/2004 – Omessa ponderazione.
Il Comune di  Serrara Fontana non si costituiva.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che il gravame può essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.
Il Collegio osserva che parte ricorrente ha dimostrato, mercè produzione in giudizio della relativa copia, di aver presentato al Comune di Serrara Fontana, in relazione alle medesime opere realizzate sine titulo, istanza per la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n.326/2003 (cd. condono edilizio, prot. N.11892 del  7 dicembre 2004) in epoca antecedente all’irrogazione della sanzione demolitoria avvenuta con il provvedimento impugnato con la presente impugnativa.
Orbene , costituisce jus receptum nel nostro ordinamento, oltre che principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza ammnistrativa, l’assunto secondo il qualel’Amministrazione, una volta eventualmente accertata l’illegittimità di una determinata situazione fattuale, è vincolata prima di procedere all’adozione dei conseguenzaili provvedimenti sanzionatoria valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 27 marzo 2002 n.199; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 luglio 2002, n.4335; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 gennaio 2003 n.64).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, non rinvenendosi nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla citata istanza di sanatoria.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’atto gravato
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, L.1034/1971).
Sussistono giusti motivi di equità, tenuto conto della natura della controversia, per la dichiarazione di non ripetibiltà delle spese in ragione dell’omessa costituzione del Comune di Serrara Fontana.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n.7281 del 2006, proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., meglio in epigrafe specificato, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n.110 del 29.08.2006, notificata il successivo 08.09.2006, pronunciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in Serrarara Fontana, località Cratela via Ciglio (ex S.S. 270 Km. 12+763).
Dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2006
Dott. Filippo Giamportone   Presidente
Dott.ssa Maria Abbruzzese   Giudice
Dott.ssa Ida Raiola   Giudice est.
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T.A.R. Campania – Napoli – VIa sez. – I. Raiola est.-


1
T.A.R. Campania – Napoli – VI sez. – I. Raiola est. -

 

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