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martedì 28 maggio 2013

Cassazione: No alla multa se il rilevatore automatico al semaforo non è segnalato e funziona in assenza degli agenti





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No alla multa se il rilevatore automatico al semaforo non è segnalato e funziona in assenza degli agenti
Bocciato il ricorso contro la
sentenza del giudice di pace: il ricorso del Comune non censura le
motivazioni contenute nella pronuncia sull'illegittimità del verbale di
contestazione all'automobilista
 (Sezione seconda, sentenza n.
9039/07; depositata il 16 


Cass. civ. Sez. II, Ord., 16-04-2007, n. 9039


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo -
Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avv. MASSIMILIANO MORICHI,
rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIORE ANTONIO, giusta procura a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

...OMISSISVLD....;

- intimata -

avverso la sentenza n. 913/05 del Giudice di pace di CARINOLA
dell'11.4.05, depositata il 13/04/05;

udita la relazione della causa
svolta nella Camera di consiglio il 09/03/07 dal Consigliere Dott.
Mario BERTUZZI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con atto notificato il 6.7.2005, il Comune di (OMISSIS)
ricorre per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di
Carinola del 13.4.2005, che aveva accolto il ricorso proposto da D.C.
M. avverso il verbale che le contestava la violazione dell'art. 41 C.d.
S. e art. 146 C.d.S., comma 3, per avere proseguito la marcia
nonostante il semaforo indicasse luce rossa, ritenendo che, nel caso di
specie, il verbale opposto fosse illegittimo sia perchè, redatto su un
modello computerizzato, privo di firma, che in quanto l'infrazione era
stata riscontrata tramite un rilevatore automatico che non era, al
momento del funzionamento, nella gestione diretta nè nella
disponibilità degli agenti, oltre a non essere preventivamente
segnalato e risultante privo di specifica omologazione.

L'intimata non
si è costituita.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli
atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per
la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto
per manifesta infondatezza.

Con un unico motivo, il ricorso denunzia
violazione, falsa ed omessa e/o insufficiente motivazione in ordine
all'art. 201 C.d.S., censurando la sentenza impugnata per non avere
considerato che il verbale opposto legittimo era provvisto degli
elementi di contenuto previsti dalla legge, inclusa la firma autografa
del verbalizzante, e per avere inoltre erroneamente ritenuto
illegittimo l'accertamento perchè condotto con apparecchiatura non
omologata e funzionante in assenza di un agente di polizia.

Il ricorso
è inammissibile.

La lettura della sentenza impugnata mostra, invero,
che la statuizione del giudice di pace di illegittimità del verbale di
contestazione opposto è motivata anche in ragione della considerazione
che l'apparecchiatura non era nella gestione diretta e della
disponibilità degli agenti e che la sua presenza non era stata
preventivamente segnalata agli automobilisti.

Queste ragioni non
risultano censurate e poichè esse, anche da sole, appaiono idonee a
sorreggere la decisione gravata, ne consegue l'inammissibilità della
impugnazione per difetto di interesse, in quanto l'eventuale giudizio
di fondatezza dei motivi del ricorso per Cassazione non inciderebbe
sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la
sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa (Cass. n.
2273 del 2005; Cass. n. 5902 del 2002).

Nulla si dispone sulle spese
di giudizio, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in
Roma, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007


 

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