Nuova pagina 1
Autovelox: legittima la norma che consente di derogare all'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione |
I giudici delle leggi chiariscono che tale facoltà, espressamente prevista dal Codice della strada nel caso di violazioni accertate attraverso apparecchiature elettroniche, non lede il diritto di difesa dell'automobilista |
VLDMSM
ORDINANZA N. 155
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San
Pietro Vernotico, nel procedimento civile vertente tra Roberto Conte e
l’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto
che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20
marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 201, comma
1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4,
comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che
il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione
proposta avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della
Provincia di Brindisi in forza dell’avvenuta contestazione
dell’infrazione stradale di cui all’art. 142, comma 8, del medesimo
codice della strada, infrazione accertata «a mezzo dell’apparecchiatura
elettronica Velomatic mod. 512»;
che il giudice a quo –
nell’evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame «è motivato dalla
omessa contestazione immediata dell’infrazione», ciò che precluderebbe
«all’opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente
quanto contestato nell’immediatezza del fatto» (come disposto, invece,
dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) – reputa di dover
condividere il dubbio di costituzionalità, prospettato dall’opponente
nel giudizio principale, relativo al predetto art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada;
che,
osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice della strada
enunciano, in via generale, «il principio della contestazione immediata
dell’infrazione», la disposizione censurata consente, viceversa, di
derogarvi, allorché l’accertamento della violazione avvenga «per mezzo
di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di Polizia stradale e nella loro disponibilità», apparecchi che
consentono «la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché
il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari»;
che,
in tal modo, l’amministrazione sarebbe legittimata a «precostituirsi
un’ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata
attraverso la scelta di uno strumento» che, «per come è fatto e per come
funziona», esclude «il principio della contestazione immediata»;
che, conseguentemente, l’art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
«perché lesivo del diritto di difesa da parte del cittadino-utente per
disparità di trattamento», e, inoltre, in quanto «impedisce il diritto
di agire immediatamente» e dunque di esercitare il «diritto di difesa»;
che
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per l’infondatezza della questione sollevata;
che
la dedotta violazione del diritto alla difesa, secondo l’Avvocatura
generale dello Stato, non sussiste, in quanto l’art. 200 del codice
della strada prevede l’obbligo della contestazione immediata non in
termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal senso solo «quando
sia possibile»;
che
le ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata integrano, appunto,
«situazioni operative» le quali, «per la natura della violazione, per
le circostanze di luogo e di tempo, non consentono la contestazione
immediata se non a prezzo di rischi elevatissimi per la sicurezza del
personale accertatore, degli altri utenti e dello stesso
contravventore»;
che,
d’altra parte, per tratti stradali diversi «dalle autostrade e dalle
strade extraurbane principali», la possibilità di omettere la
contestazione immediata dell’infrazione stradale non risulta rimessa
all’arbitrio dell’amministrazione, dipendendo da una «ponderata
valutazione del Prefetto», il quale «accerta l’esistenza di obiettive
circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza»;
che
su tali basi, pertanto, la difesa erariale ha concluso affinché la
Corte costituzionale – in conformità con il precedente costituito
dall’ordinanza n. 307 del 2006 – dichiari l’infondatezza della questione
sollevata.
Considerato
che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione
di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che questa Corte – con ordinanza n. 307 del 2006
– ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di
costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati
dall’odierno rimettente;
che
la citata pronuncia, oltre a ribadire in termini generali che
«l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con
una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del
diritto di difesa» (principio già affermato nell’ordinanza n. 150 del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005),
ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di
contestazione di illecito amministrativo, «la mancata presentazione di
osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la
possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo
un atto dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile
(autore e obbligato solidale), che è normalmente l’atto (ordinanza
ingiunzione) che contiene la determinazione e l’irrogazione della
sanzione» (così la citata ordinanza n. 307 del 2006, che richiama l’ordinanza n. 160 del 2002);
che
quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento «del
cittadino-utente», che il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una
(arbitraria) facoltà per l’amministrazione di «precostituirsi un’ipotesi
di deroga al principio della contestazione immediata», facendo ricorso
alle apparecchiature di rilevamento a distanza della velocità dei
veicoli, è sufficiente ribadire come «l’uso delle apparecchiature
suddette non sia affatto rimesso all’arbitrio dell’amministrazione,
essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati
dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto
stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n.
168» (ordinanza n. 307 del 2006);
che, pertanto, la questione sollevata dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico è manifestamente infondata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal
Giudice di pace di San Pietro Vernotico con l’ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.
Nessun commento:
Posta un commento