Tasse automobilistiche, legittima la norma che impone il pagamento annuale in unica soluzione |
I giudici delle leggi chiariscono che sia l'annotazione che la trascrizione al Pra non determinano una presunzione assoluta ma relativa che può essere smentita con documenti certi |
Omissivld
ORDINANZA N. 129
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell’art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo (recte: trentasettesimo) e trentanovesimo (recte:
quarantesimo), del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato
disposto con l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), promossi
con ordinanze del 25 maggio 2005 dalla Commissione tributaria regionale
del Lazio sul ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate – Ufficio di
Viterbo nei confronti di Lucente Maria e del 13 giugno 2006 dalla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna sul ricorso
proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti di Casadei Evio,
rispettivamente iscritte ai nn. 500 e 504 del registro ordinanze 2006 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
Ritenuto
che, con ordinanza del 25 maggio 2006, la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sul ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
entrate – Ufficio di Viterbo, avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Viterbo n. 164/03/03, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, «nella parte in cui
stabilisce che la tassa di proprietà degli autoveicoli debba essere
corrisposta in un’unica soluzione, con pagamenti annuali anticipati,
anziché in relazione e in proporzione al periodo temporale di effettiva
disponibilità del veicolo»;
che, a parere del giudice a quo,
la norma censurata, nel determinare l’imposizione prescindendo dalla
effettiva disponibilità del veicolo (sottoposto a sequestro
amministrativo il 25 gennaio 1997) e, quindi, in ragione delle sole
risultanze del Pubblico registro automobilistico (PRA) e non già
dell’effettivo possesso del veicolo stesso, violerebbe il principio
della capacità contributiva, nonché quello di uguaglianza, trattando
nello stesso modo situazioni che, con riferimento al periodo di
disponibilità del veicolo, sono diverse;
che
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della
questione;
che, ad avviso dell’Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile, perché irrilevante ai fini della decisione del giudizio a quo,
oltre che per l’imprecisa indicazione della disposizione da sottoporre
al giudizio di questa Corte, dovendosi semmai riferire la questione
stessa, nei termini in cui è stata sollevata, al solo comma
trentasettesimo della disposizione impugnata;
che,
con ordinanza del 13 giugno 2006, la Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5,
commi trentaduesimo, trentaseiesimo (recte: trentasettesimo) e trentanovesimo (recte:
quarantesimo), del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato
disposto con l’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro
delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse
automobilistiche), «nella parte in cui prevede il pagamento della tassa
automobilistica in un’unica soluzione, per periodi annuali fissi
anticipati, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente
ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso dei veicoli»;
che,
secondo la Commissione rimettente, la norma impugnata, prevedendo il
pagamento anticipato della tassa per l’intero periodo annuale anche nel
caso in cui – come nella fattispecie di cui trattasi, relativa ad una
domanda di rimborso della tassa pagata per l’intero anno 2003 – il
presupposto impositivo, cioè il possesso dell’autovettura, sia venuto
meno nel corso del periodo medesimo, si porrebbe in contrasto con il
principio di capacità contributiva, obbligando al pagamento anticipato
della tassa per l’intero periodo annuale, nonché con il principio di
uguaglianza, in quanto la tassa risulterebbe dovuta in ugual misura sia
da chi possiede un’autovettura per l’intero anno, sia da chi la possiede
per un periodo di tempo più breve, diversamente da quanto stabilito per
l’imposta comunale sugli immobili (ICI) che, invece, è dovuta
proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso
dell’immobile;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di manifesta inammissibilità e di infondatezza
della questione;
che,
in primo luogo, l’Avvocatura eccepisce il difetto di rilevanza della
questione, non risultando dall’ordinanza di rimessione né la data del
pagamento della tassa automobilistica, né quella in cui sarebbe scaduto
il termine entro il quale si doveva procedere al pagamento della tassa
stessa;
che,
in via gradata, l’Avvocatura eccepisce, altresì, l’esistenza di una
consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (della quale la
Commissione rimettente non avrebbe tenuto conto, mentre avrebbe dovuto
sperimentare la possibilità di dare un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma denunciata), la quale ha
affermato che la disciplina di cui trattasi non condiziona l’esistenza
dell’obbligazione tributaria al mero dato formale dell’iscrizione del
veicolo al PRA, ponendo soltanto una presunzione relativa di
appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare, presunzione,
quindi, che può essere sempre superata dalla prova della cessazione del
possesso;
che,
sempre ad avviso della difesa erariale, la questione presenterebbe
ulteriori motivi di inammissibilità sia perché la normativa in tema di
ICI non costituirebbe un idoneo tertium comparationis,
sia perché non sarebbe consentito alla Corte costituzionale di
provvedere ad una diversa conformazione dei periodi di imposta, sia,
infine, perché il decreto ministeriale 25 novembre 1985 (Nuove forme di
pagamento delle tasse automobilistiche), non essendo fonte di produzione
di rango legislativo, non sarebbe suscettibile di sindacato di
costituzionalità;
che,
da ultimo, la questione stessa risulterebbe, in ogni caso, priva di
fondamento, poiché la durata annuale del periodo di imposta troverebbe
giustificazione e razionalità nelle esigenze di semplificazione e
standardizzazione relative ad una «fiscalità di massa».
Considerato
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o
connesse, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
unica decisione;
che
le Commissioni tributarie regionali del Lazio (r.o. n. 500 del 2006) e
dell’Emilia-Romagna (r.o. n. 504 del 2006) dubitano, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale,
rispettivamente, dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dello stesso art. 5, commi
trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, in quanto le norme
censurate, obbligando al pagamento annuale anticipato, in un’unica
soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa
sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui si è protratto il
possesso del veicolo, si porrebbero in contrasto con il principio di
eguaglianza e con quello di capacità contributiva;
che,
dall’ordinanza di rimessione n. 500 del 2006, risulta che il periodo
annuale di imposta cui si riferisce l’accertamento impugnato nel
giudizio a quo è quello avente decorrenza dal mese di gennaio 1997;
che,
dall’ordinanza stessa, risulta altresì che il sequestro amministrativo
del veicolo in oggetto è intervenuto in data 25 gennaio 1997;
che,
ai sensi dell’art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge n. 953 del
1982, i proprietari del veicolo sono tenuti al pagamento della
cosiddetta tassa automobilistica alla scadenza del termine utile per il
pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze;
che,
secondo l’art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 25 novembre
1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche),
applicabile nel giudizio principale ratione temporis, il termine utile scadeva l’ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale di imposta;
che,
dunque, nel caso dedotto nel giudizio principale, il termine utile per
il pagamento scadeva, come risulta dalla stessa ordinanza, il 31 gennaio
1997, data in cui il veicolo della ricorrente era già sottoposto a
sequestro amministrativo;
che
questa Corte, chiamata a pronunciarsi su queste disposizioni, ha già
affermato (ordinanza n. 120 del 2003) la mancanza di rilevanza della
fattispecie, ai fini della pronuncia sulla questione di
costituzionalità, nel caso in cui il proprietario del veicolo ponga in
essere atti attestanti la perdita di possesso del veicolo prima della
scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica;
che per quanto concerne, come nel caso oggetto del giudizio a quo,
la mancata annotazione presso il PRA della perdita di possesso del
veicolo, questa Corte, con la sentenza n. 164 del 1993, ha già affermato
che tale annotazione «è diretta ad agevolare, per l’amministrazione,
l’individuazione dell’obbligato al pagamento della tassa», sicché «si
deve ritenere che sia la trascrizione che l’annotazione non pongono una
presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che può essere
vinta dalla prova contraria con documenti di data certa»;
che,
ugualmente, la Corte di cassazione ha affermato che i dati del PRA
costituiscono una mera presunzione relativa, suscettibile di prova
contraria (sentenza 28 aprile 2006, n. 1011; sentenza 6 marzo 2003, n.
3350);
che,
sulla base delle considerazioni che precedono, risulta che il
rimettente ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che osterebbero
ad una interpretazione della disposizione censurata secondo i criteri
precisati dalla citata giurisprudenza di questa Corte e del giudice di
legittimità;
che,
pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile,
potendosi dare ingresso al sindacato di costituzionalità solo dopo che
sia rimasto infruttuoso il doveroso tentativo del giudice rimettente di
risolvere la controversia al suo esame sulla base della disciplina
vigente, in conformità alla interpretazione che di questa dà la
giurisprudenza costituzionale e quella della Corte di cassazione;
che – a prescindere dalla natura regolamentare dell’art. 1, lettera a),
del d.m. 25 novembre 1985, censurato dalla Commissione tributaria
regionale dell’Emilia-Romagna in combinato disposto con l’art. 5 del
d.l. n. 953 del 1985, e come tale non assoggettabile al giudizio di
legittimità costituzionale (ordinanze n. 37 del 2007, n. 401 e n. 125
del 2006) – nell’ordinanza n. 504 del 2006 non risulta alcuna
indicazione in ordine alla data di pagamento della cosiddetta tassa
automobilistica (venendo solo riferito che attiene all’anno 2003), né
alla decorrenza del periodo annuale di imposta, sicché non è dato
conoscere se l’annotazione al PRA della perdita di possesso del veicolo
sia avvenuta prima o dopo la scadenza del termine per il pagamento della
tassa medesima;
che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’insufficiente
descrizione della fattispecie, poichè impedisce di vagliare l’effettiva
applicabilità della norma ai casi dedotti, si risolve in carente
motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone,
conseguentemente, la manifesta inammissibilità (ordinanze n. 45 e n. 31
del 2007);
che,
alla stregua di tali rilievi, va dichiarata la manifesta
inammissibilità anche della questione sollevata dalla Commissione
tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
dichiara la
manifestainammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con
l’ordinanza in epigrafe;
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e
quarantesimo, dello stesso decreto-legge n. 953 del 1982, in combinato
disposto con l’art. 1, lettera a),del decreto del Ministro
delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse
automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
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