N.900/2007
Reg. Dec.
N. 7183
Reg. Ric.
Anno 1998
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7183/98, proposto da
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E MINISTERO DEL TESORO,
rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima
domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
C O N T R O
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...,
costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Contieri ed
elettivamente domiciliato, in Roma, via Cicerone, 28, presso l’avv.
Raffaele Izzo;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. I, n. 1565 del 18 maggio 1998, resa “inter partes”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi l’Avvocato dello Stato Ventrella e l’avv. Marcone su delega dell’avv. A. Contieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Le
amministrazioni appellanti impugnano, con il presente atto di appello,
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale
amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso
dell’attuale appellato, ...OMISSISVLD... Pasanisi, riconoscendo il
diritto dello stesso a percepire la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a
titolo di allineamento stipendiale.
Avverso
la suddetta sentenza le amministrazioni appellanti rilevano che, a
seguito del decreto-legge n. 333 del 1992, l’istituto dell’allineamento stipendiale
è stato soppresso, per cui a far tempo dal 1° luglio 1992, non possono
più essere consentiti pagamenti nemmeno per situazioni precedentemente
maturatesi, per cui non è più possibile pagare alcunché a titolo di allineamento stipendiale, nemmeno interessi e rivalutazione monetaria.
In
subordine, le amministrazioni appellanti eccepiscono la prescrizione
quinquennale del diritto e comunque l’erroneità del riconoscimento della
rivalutazione monetaria sulla rivalutazione monetaria.
Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2006.
D I R I T T O
L’appello non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ed invero, l’allineamento stipendiale
era stato attribuito all’attuale appellato prima della soppressione
dell’istituto (che ha decorrenza dall’11 luglio 1992) e precisamente con
nota dell’11 febbraio 1991, per cui non ha significato l’affermazione
dell’Amministrazione che non sono dovuti la rivalutazione monetaria e
gli interessi legali.
Questi,
infatti, come correttamente rappresentato nella decisione impugnata,
non hanno una loro autonoma valenza, ma sono correlati esclusivamente al
credito principale (erogato) e tendono a far recuperare al creditore il
danno dallo stesso subito per effetto del lievitare del costo della
vita (rivalutazione monetaria) e nel ritardo nella soddisfazione del
credito (interessi al saggio legale).
L’intervento legislativo di soppressione dell’istituto dell’allineamento stipendiale
ha, invece, come è evidente, riferimento soltanto all’istituto in sé,
per cui dalla data prima indicata non può più essere corrisposto
l’allineamento in parola, ma esso non può riferirsi ad un credito
riconosciuto ed anche (nella sorte capitale) pagato, né ai suoi
accessori, quali appunto vanno considerati la rivalutazione monetaria e
gli interessi, altrimenti bisognerebbe anche ripetere il capitale
pagato.
Né
è maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la notizia del
credito si è avuta da parte dell’appellato soltanto con la nota dell’11
febbraio 1991, mentre lo stesso ha proposto ricorso per il
riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi in data
20 ottobre 1995.
Non
è, invece, dovuta la rivalutazione sulla rivalutazione, in quanto, come
si è prima enunciato, la rivalutazione monetaria copre integralmente il
danno in ordine all’aumentato costo della vita (svalutazione
monetaria), per cui non si vede perché sulla stessa debba calcolarsi
un’ulteriore rivalutazione monetaria.
Con quest’ultima precisazione, l’appello va pertanto rigettato.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Paolo SALVATORE - Presidente
Antonino ANASTASI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19 febbraio 2007(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
- -
N.R.G. 7183/1998
RL
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