Translate

martedì 28 maggio 2013

Consiglio di Stato: Allineamento stipendiale




N.900/2007
Reg. Dec.
N. 7183
Reg. Ric.
Anno 1998
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7183/98, proposto da
     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E MINISTERO DEL TESORO,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
     C O N T R O
   ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...,
     costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Contieri ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Cicerone, 28, presso l’avv. Raffaele Izzo;
     PER L’ANNULLAMENTO
     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. I, n. 1565 del 18 maggio 1998, resa “inter partes”.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, il Consigliere Eugenio Mele;
     Uditi l’Avvocato dello Stato Ventrella e l’avv. Marcone su delega dell’avv. A. Contieri;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F A T T O

     Le amministrazioni appellanti impugnano, con il presente atto di appello, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso dell’attuale appellato, ...OMISSISVLD... Pasanisi, riconoscendo il diritto dello stesso a percepire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a titolo di allineamento stipendiale.
     Avverso la suddetta sentenza le amministrazioni appellanti rilevano che, a seguito del decreto-legge n. 333 del 1992, l’istituto dell’allineamento stipendiale è stato soppresso, per cui a far tempo dal 1° luglio 1992, non possono più essere consentiti pagamenti nemmeno per situazioni precedentemente maturatesi, per cui non è più possibile pagare alcunché a titolo di allineamento stipendiale, nemmeno interessi e rivalutazione monetaria.
     In subordine, le amministrazioni appellanti eccepiscono la prescrizione quinquennale del diritto e comunque l’erroneità del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla rivalutazione monetaria.
     Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.
     La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2006.
D I R I T T O
L’appello non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
     Ed invero, l’allineamento stipendiale era stato attribuito all’attuale appellato prima della soppressione dell’istituto (che ha decorrenza dall’11 luglio 1992) e precisamente con nota dell’11 febbraio 1991, per cui non ha significato l’affermazione dell’Amministrazione che non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
     Questi, infatti, come correttamente rappresentato nella decisione impugnata, non hanno una loro autonoma valenza, ma sono correlati esclusivamente al credito principale (erogato) e tendono a far recuperare al creditore il danno dallo stesso subito per effetto del lievitare del costo della vita (rivalutazione monetaria) e nel ritardo nella soddisfazione del credito (interessi al saggio legale).
     L’intervento legislativo di soppressione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ha, invece, come è evidente, riferimento soltanto all’istituto in sé, per cui dalla data prima indicata non può più essere corrisposto l’allineamento in parola, ma esso non può riferirsi ad un credito riconosciuto ed anche (nella sorte capitale) pagato, né ai suoi accessori, quali appunto vanno considerati la rivalutazione monetaria e gli interessi, altrimenti bisognerebbe anche ripetere il capitale pagato.
     Né è maturata la prescrizione quinquennale, in quanto la notizia del credito si è avuta da parte dell’appellato soltanto con la nota dell’11 febbraio 1991, mentre lo stesso ha proposto ricorso per il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi in data 20 ottobre 1995.
     Non è, invece, dovuta la rivalutazione sulla rivalutazione, in quanto, come si è prima enunciato, la rivalutazione monetaria copre integralmente il danno in ordine all’aumentato costo della vita (svalutazione monetaria), per cui non si vede perché sulla stessa debba calcolarsi un’ulteriore rivalutazione monetaria.
     Con quest’ultima precisazione, l’appello va pertanto rigettato.
     Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
     Spese  di giudizio compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
     Paolo SALVATORE   - Presidente
     Antonino ANASTASI   - Consigliere
     Salvatore CACACE   - Consigliere
     Sergio DE FELICE   - Consigliere
     Eugenio MELE    - Consigliere est.
     LESTENSORE    IL PRESIDENTE
     Eugenio Mele       Paolo Salvatore  
                           IL SEGRETARIO
     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

19 febbraio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Antonio Serrao
- - 
N.R.G.  7183/1998


RL

 

Nessun commento: