Circolazione ciclomotore - contrassegno identificativo fotocopiato -
possibilità di contraffazione.
Cass. civ. Sez. II, 26-02-2007, n.
4387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente
Dott.
SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
...OMISSISVLD...., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato PETROLO MARINA, che lo
difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI
MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in
ROMA LGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, difeso dagli avvocati SURANO MARIA
RITA, ELENA SAVASTA, FRANCESCO PIROCCHI, giusta delega in atti;
-
controricorrente -
avverso la sentenza n. 7264/03 del Giudice di pace
di MILANO, depositata il 28/05/03;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 16/01/07 dal Consigliere Dott. Ennio
MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con ricorso depositato il 17.3.03 C.G. proponeva opposizione
al verbale di contestazione della violazione degli artt. 152, 97 e 80 C.
d.S. elevato dalla Polizia municipale di Milano in data (OMISSIS),
chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Milano, costituitosi, ne
chiedeva il rigetto sulla scorta della documentazione esibita e della
testimonianza resa dall'agente accertatore.
Il giudice di pace di
Milano con sentenza n. 16298/03, depositata il 20.5.03, rigettava il
ricorso, confermando il verbale di accertamento.
Per la cassazione
della decisione ricorre l'opponente esponendo tre motivi: 1)omessa e
contraddittoria motivazione in ordine alla contestata violazione
dell'art. 152 C.d.S.; 2) contraddittorietà dei motivi in ordine alla
violazione dell'art. 97 C.d.S.; 3)erronea applicazione dell'art. 80 C.d.
S..
Resiste con controricorso l'intimato Comune.
Il ricorso è
infondato e va pertanto rigettato. I primi due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente connessi, in quanto
attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata.
Ben
vero, emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata
che il giudicante ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli
elementi emergenti dalla documentazione esibita dal responsabile del
Comune di Milano e i chiarimenti forniti dallo stesso:ha ritenuto
sussistente la violazione dell'art. 97 C.d.S., affermando che l'utente
non ha la facoltà di circolare alla guida di un ciclomotore applicando
al veicolo la copia fotostatica del suo contrassegno; ha confermato
l'operato dell'agente in ordine alla contestazione del fatto che
l'opponente viaggiava alla guida del ciclomotore con i fari spenti.
Vale, infatti, osservare che la disposizione di cui all'art. 97 C.d.S.
mira a garantire il valore certificatorio del contrassegno di
identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili
manipolazioni dei dati ivi riportati, e, a un tempo, consentire agli
addetti alla circolazione l'immediato riscontro dei dati di
identificazione del veicolo.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente
osservare che in dibattimento non sono emersi elementi contrari al
fatto indicato nel verbale di contestazione della violazione.
Coerente
con la realtà processuale è il rigetto del terzo motivo di opposizione,
in quanto non risulta prodotto il documento autorizzativo alla
circolazione del motoveicolo per il periodo andante dalla data della
richiesta di revisione a quella fissata per la revisione dello stesso.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00
per spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in
Cancelleria il 26 febbraio 2007
--------------------------------------------------------------------------------
possibilità di contraffazione.
Cass. civ. Sez. II, 26-02-2007, n.
4387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente
Dott.
SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
...OMISSISVLD...., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato PETROLO MARINA, che lo
difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI
MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in
ROMA LGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, difeso dagli avvocati SURANO MARIA
RITA, ELENA SAVASTA, FRANCESCO PIROCCHI, giusta delega in atti;
-
controricorrente -
avverso la sentenza n. 7264/03 del Giudice di pace
di MILANO, depositata il 28/05/03;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 16/01/07 dal Consigliere Dott. Ennio
MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con ricorso depositato il 17.3.03 C.G. proponeva opposizione
al verbale di contestazione della violazione degli artt. 152, 97 e 80 C.
d.S. elevato dalla Polizia municipale di Milano in data (OMISSIS),
chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Milano, costituitosi, ne
chiedeva il rigetto sulla scorta della documentazione esibita e della
testimonianza resa dall'agente accertatore.
Il giudice di pace di
Milano con sentenza n. 16298/03, depositata il 20.5.03, rigettava il
ricorso, confermando il verbale di accertamento.
Per la cassazione
della decisione ricorre l'opponente esponendo tre motivi: 1)omessa e
contraddittoria motivazione in ordine alla contestata violazione
dell'art. 152 C.d.S.; 2) contraddittorietà dei motivi in ordine alla
violazione dell'art. 97 C.d.S.; 3)erronea applicazione dell'art. 80 C.d.
S..
Resiste con controricorso l'intimato Comune.
Il ricorso è
infondato e va pertanto rigettato. I primi due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, essendo sostanzialmente connessi, in quanto
attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata.
Ben
vero, emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata
che il giudicante ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli
elementi emergenti dalla documentazione esibita dal responsabile del
Comune di Milano e i chiarimenti forniti dallo stesso:ha ritenuto
sussistente la violazione dell'art. 97 C.d.S., affermando che l'utente
non ha la facoltà di circolare alla guida di un ciclomotore applicando
al veicolo la copia fotostatica del suo contrassegno; ha confermato
l'operato dell'agente in ordine alla contestazione del fatto che
l'opponente viaggiava alla guida del ciclomotore con i fari spenti.
Vale, infatti, osservare che la disposizione di cui all'art. 97 C.d.S.
mira a garantire il valore certificatorio del contrassegno di
identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili
manipolazioni dei dati ivi riportati, e, a un tempo, consentire agli
addetti alla circolazione l'immediato riscontro dei dati di
identificazione del veicolo.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente
osservare che in dibattimento non sono emersi elementi contrari al
fatto indicato nel verbale di contestazione della violazione.
Coerente
con la realtà processuale è il rigetto del terzo motivo di opposizione,
in quanto non risulta prodotto il documento autorizzativo alla
circolazione del motoveicolo per il periodo andante dalla data della
richiesta di revisione a quella fissata per la revisione dello stesso.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00
per spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in
Cancelleria il 26 febbraio 2007
--------------------------------------------------------------------------------
Nessun commento:
Posta un commento