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martedì 28 maggio 2013

Consiglio di Stato: Accesso ai verbali sul sinistro stradale




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Accesso ai verbali sul sinistro stradale: rivolgersi a chi ha rilevato l'incidente
Se l'automobilista, informato del procedimento a suo carico per la revisione della patente, si rivolge alla Motorizzazione è legittimo il diniego: deve chiedere invece alla Polstrada o all'autorità intervenuta sul fatto
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1568/2007
Reg.Dec.
N. 10430  Reg.Ric.
ANNO  2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10430 del 2006 proposto da ...OMISSISVLD......OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Beltrame ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudio Staderini in Roma, via della Giuliana n.80;
contro
il Ministero dei Trasporti (già delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; 
per l'annullamento o riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n.1366/06 in data 18 maggio 2006, resa tra le parti;
     visto il ricorso con i relativi allegati;
     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
     visti gli atti tutti della causa;
     nella camera di consiglio del 23 gennaio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, nessuno è comparso per le parti;
     ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
     1. Con il ricorso di primo grado, l’istante – premesso che aveva ricevuto la nota 15.9.2004 n. 14130/RC, con la quale l’Ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri di Venezia lo aveva informato dell’avvio del procedimento di revisione della  patente ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, in relazione ad un sinistro in cui era egli stato coinvolto il 3.7.2004, e che aveva avanzato apposita istanza volta ad ottenere l’accesso agli atti amministrativi in possesso del detto Ufficio, istanza poi dalla stesso non accolta – impugnava tale diniego di accesso agli atti e documenti richiesti, riferiti all’indicato procedimento di revisione ex art. 128 del cod. str. , deducendo la violazione l’art. 21, comma 6, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e rilevando, nella sostanza, che la sua domanda riguardava le informazioni, di cui all’art. 11, comma 4, dello stesso codice, per le quali era possibile avanzare richiesta ai competenti organi dagli interessati ossia le informazioni attinenti esclusivamente ad atti di natura amministrativa.
     Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che chiedeva la reiezione del gravame ovvero la declaratoria della sua inammissibilità.
     1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR,, dopo avere rilevato che nella specie, secondo quanto eccepito dall’Amministrazione, i suddetti atti, atteso il loro carattere meramente amministrativo, andavano richiesti alle competenti autorità di polizia e che l’Amministrazione stessa aveva dichiarato di avere già provveduto a trasmettere la nota  relativa al richiesto accesso alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 352/1992, dichiarava inammissibile la proposta impugnativa.
     1.2.  Avverso tale sentenza è stato proposto l’odierno appello, con il quale il sig. ...OMISSISVLD...–  prospettando, con un unico motivo, la censura di insufficienza e/o illogica motivazione, nonché di falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n.241/1990 e dell’art. 21, comma 5 e 6, del D.P.R. n.495/1992 –  ha riproposto nella sostanza le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, ribadendo che gli atti da lui richiesti concernevano quelli, “di carattere esclusivamente amministrativo, in possesso dell’Amministrazione” e in base ai quali la Direzione di Venezia suddetta “avrebbe inteso esercitare il proprio potere-dovere” di far sottoporre il ricorrente ad un nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del cod. str., concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata ovvero per la riforma della stessa, con conseguente corretta applicazione dell’art. 25 L. n. 241/1990.
     L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, opponendosi al ricorso.
     1.3. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2007 la causa è stata assunta in decisione.
     2.  Come può rilevarsi dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, il sig. ...OMISSISVLD... Gardelin, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale in data 3.7.2004, riceveva la nota 15.9.2004 n. 14130/RC, con la quale la Direzione dell’Ufficio provinciale M.C.T.C. del Dipartimento dei trasporti terrestri di Venezia comunicava l’avvio nei suoi confronti del procedimento di revisione patente ai sensi dell’art. 128 cod. str., in relazione al sopra indicato sinistro; dal che una sua istanza, in data 16.10.2004, al medesimo Ufficio, volta a  “visionare o estrarre copia degli atti del sinistro di cui sopra per gli usi consentiti dalla legge”, istanza in relazione alla quale l’Ufficio predetto comunicava “che, allo stato, le informazioni riguardanti l’incidente di cui trattasi possono essere fornite dal comando che ha proceduto alla rilevazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 del D.P.R. 16.12.92 n.495”, non accogliendo quindi la richiesta dell’interessato.
     Tale non favorevole risposta alla menzionata richiesta di accesso ha costituito, appunto, l’oggetto del ricorso originario, che la gravata sentenza ha dichiarato poi inammissibile.
     2.1. Le censure che vengono ora proposte avverso tale pronuncia di inammissibilità non possono essere condivise.
     Con esse l’istante sostiene, in sintesi, la erroneità e illogicità della sentenza impugnata,  evidenziando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per non avere accolto la domanda di accesso agli atti (di “carattere meramente amministrativo”) da lui richiesti, sul presupposto che essi dovessero essere forniti dalle autorità che avevano proceduto alla rilevazione ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n.495/1992.
     Ed invero, nel caso in esame - come emerge dalla citata nota del 26.10.2004 - l’Ufficio provinciale M.C.T.C. di Venezia ha chiaramente indicato nella risposta alla domanda di accesso avanzata dall’interessato quale fosse l’autorità amministrativa a cui il medesimo poteva rivolgersi per ottenere le informazioni richieste (evidentemente non in possesso del detto Ufficio), individuandola nell’ufficio di polizia che aveva proceduto alla rilevazione del surriferito incidente stradale, ai sensi del citato art. 21, comma 3.
     Infatti, gli art. 11 e 12 del codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992, n. 285) - che definiscono i servizi di polizia stradale e stabiliscono quali organi sono competenti a svolgerli - indicano tra tali servizi, svolti nell’interesse generale, quelli (ex art. 11, comma 1, lett. b)) concernenti la rilevazione degli incidenti stradali, per gli aspetti di carattere penale che possono rivestire, nonché per gli aspetti connessi con l’ordinato svolgimento del traffico, la cura dei quali è demandata alla polizia; mentre il comma 4 dell’art. 11 cit. consente che qualsiasi soggetto interessato possa ottenere, dagli organi di polizia, le informazioni acquisite relativamente alle modalità di un incidente ed ai dati relativi alle parti.
     Del resto, l’invocato art. 21, intitolato “(art.11. cod. str.) Coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di informazioni”, del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n 495) dispone chiaramente, ai commi 3 e 4, che “per ottenere informazioni di cui all’art.11 comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente” e che il comando o ufficio “è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
     2.2. Ciò posto,  non appare inficiata di illegittimità la comunicazione non favorevole alla sua richiesta di accesso inviata al ricorrente con la nota anzidetta del 26.10.2004 dalla sopraindicato Direzione provinciale della M.C.T.C. di Venezia, la quale ha posto comunque in grado il sig. ...OMISSISVLD...di conoscere quali fossero gli uffici competenti  a soddisfare la sua richiesta, uffici ai quali peraltro era stata già trasmessa - come precisato nella sentenza impugnata - la stessa istanza d’accesso del ricorrente, ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. n.352/1992.
     Presso questi ultimi competenti uffici (di polizia), pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per vedere concretamente soddisfatta la sua domanda di accesso, senza insistere, quindi, nella pretesa ribadita nell’odierno appello.
     Appare, di conseguenza, corretta la statuizione di inammissibilità dell’originario gravame pronunciata nella specie dai primi giudici.
     Il ricorso in appello deve essere, quindi, respinto.
     Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA     Presidente
Sabino LUCE                                      Consigliere
Paolo BUONVINO                Consigliere
Domenico CAFINI                                         Consigliere est
Aldo SCOLA      Consigliere
 
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere       Segretario
DOMENICO CAFINI     GLAUCO SIMONINI


 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il....06/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 10430/2006


FF

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