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Accesso ai verbali sul sinistro stradale: rivolgersi a chi ha rilevato l'incidente |
Se l'automobilista, informato del procedimento a suo carico per la revisione della patente, si rivolge alla Motorizzazione è legittimo il diniego: deve chiedere invece alla Polstrada o all'autorità intervenuta sul fatto |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1568/2007Reg.Dec.
N. 10430 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 10430 del 2006 proposto da
...OMISSISVLD......OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’avv.
Claudio Beltrame ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Claudio Staderini in Roma, via della Giuliana n.80;
contro
il
Ministero dei Trasporti (già delle Infrastrutture e dei Trasporti), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento o riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n.1366/06 in data 18 maggio 2006, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
visti gli atti tutti della causa;
nella camera di consiglio del 23 gennaio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, nessuno è comparso per le parti;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.
Con il ricorso di primo grado, l’istante – premesso che aveva ricevuto
la nota 15.9.2004 n. 14130/RC, con la quale l’Ufficio provinciale del
dipartimento dei trasporti terrestri di Venezia lo aveva informato
dell’avvio del procedimento di revisione della patente ai sensi
dell’art. 128 del codice della strada, in relazione ad un sinistro in
cui era egli stato coinvolto il 3.7.2004, e che aveva avanzato apposita
istanza volta ad ottenere l’accesso agli atti amministrativi in possesso
del detto Ufficio, istanza poi dalla stesso non accolta – impugnava
tale diniego di accesso agli atti e documenti richiesti, riferiti
all’indicato procedimento di revisione ex art. 128 del cod. str. ,
deducendo la violazione l’art. 21, comma 6, del D.P.R. 16.12.1992, n.
495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e
rilevando, nella sostanza, che la sua domanda riguardava le
informazioni, di cui all’art. 11, comma 4, dello stesso codice, per le
quali era possibile avanzare richiesta ai competenti organi dagli
interessati ossia le informazioni attinenti esclusivamente ad atti di
natura amministrativa.
Nel
giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che chiedeva la
reiezione del gravame ovvero la declaratoria della sua inammissibilità.
1.1.
Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR,, dopo avere
rilevato che nella specie, secondo quanto eccepito dall’Amministrazione,
i suddetti atti, atteso il loro carattere meramente amministrativo,
andavano richiesti alle competenti autorità di polizia e che
l’Amministrazione stessa aveva dichiarato di avere già provveduto a
trasmettere la nota relativa al richiesto accesso alle competenti
autorità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 352/1992, dichiarava
inammissibile la proposta impugnativa.
1.2.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’odierno appello, con il quale
il sig. ...OMISSISVLD...– prospettando, con un unico motivo, la censura
di insufficienza e/o illogica motivazione, nonché di falsa applicazione
degli artt. 22, 24 e 25 della legge n.241/1990 e dell’art. 21, comma 5 e
6, del D.P.R. n.495/1992 – ha riproposto nella sostanza le
argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, ribadendo che gli
atti da lui richiesti concernevano quelli, “di carattere esclusivamente
amministrativo, in possesso dell’Amministrazione” e in base ai quali la
Direzione di Venezia suddetta “avrebbe inteso esercitare il proprio
potere-dovere” di far sottoporre il ricorrente ad un nuovo esame di
idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del cod. str., concludendo per
l’annullamento della sentenza impugnata ovvero per la riforma della
stessa, con conseguente corretta applicazione dell’art. 25 L. n.
241/1990.
L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, opponendosi al ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2007 la causa è stata assunta in decisione.
2.
Come può rilevarsi dalla documentazione depositata agli atti del
giudizio, il sig. ...OMISSISVLD... Gardelin, che era rimasto coinvolto
in un incidente stradale in data 3.7.2004, riceveva la nota 15.9.2004 n.
14130/RC, con la quale la Direzione dell’Ufficio provinciale M.C.T.C.
del Dipartimento dei trasporti terrestri di Venezia comunicava l’avvio
nei suoi confronti del procedimento di revisione patente ai sensi
dell’art. 128 cod. str., in relazione al sopra indicato sinistro; dal
che una sua istanza, in data 16.10.2004, al medesimo Ufficio, volta a
“visionare o estrarre copia degli atti del sinistro di cui sopra per gli
usi consentiti dalla legge”, istanza in relazione alla quale l’Ufficio
predetto comunicava “che, allo stato, le informazioni riguardanti
l’incidente di cui trattasi possono essere fornite dal comando che ha
proceduto alla rilevazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 del D.P.R.
16.12.92 n.495”, non accogliendo quindi la richiesta dell’interessato.
Tale
non favorevole risposta alla menzionata richiesta di accesso ha
costituito, appunto, l’oggetto del ricorso originario, che la gravata
sentenza ha dichiarato poi inammissibile.
2.1. Le censure che vengono ora proposte avverso tale pronuncia di inammissibilità non possono essere condivise.
Con
esse l’istante sostiene, in sintesi, la erroneità e illogicità della
sentenza impugnata, evidenziando l’illegittimità dell’operato
dell’Amministrazione per non avere accolto la domanda di accesso agli
atti (di “carattere meramente amministrativo”) da lui richiesti, sul
presupposto che essi dovessero essere forniti dalle autorità che avevano
proceduto alla rilevazione ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R.
n.495/1992.
Ed
invero, nel caso in esame - come emerge dalla citata nota del
26.10.2004 - l’Ufficio provinciale M.C.T.C. di Venezia ha chiaramente
indicato nella risposta alla domanda di accesso avanzata
dall’interessato quale fosse l’autorità amministrativa a cui il medesimo
poteva rivolgersi per ottenere le informazioni richieste (evidentemente
non in possesso del detto Ufficio), individuandola nell’ufficio di
polizia che aveva proceduto alla rilevazione del surriferito incidente
stradale, ai sensi del citato art. 21, comma 3.
Infatti,
gli art. 11 e 12 del codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992, n. 285) -
che definiscono i servizi di polizia stradale e stabiliscono quali
organi sono competenti a svolgerli - indicano tra tali servizi, svolti
nell’interesse generale, quelli (ex art. 11, comma 1, lett. b))
concernenti la rilevazione degli incidenti stradali, per gli aspetti di
carattere penale che possono rivestire, nonché per gli aspetti connessi
con l’ordinato svolgimento del traffico, la cura dei quali è demandata
alla polizia; mentre il comma 4 dell’art. 11 cit. consente che qualsiasi
soggetto interessato possa ottenere, dagli organi di polizia, le
informazioni acquisite relativamente alle modalità di un incidente ed ai
dati relativi alle parti.
Del
resto, l’invocato art. 21, intitolato “(art.11. cod. str.)
Coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di
informazioni”, del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice
della strada (D.P.R. 16.12.1992, n 495) dispone chiaramente, ai commi 3 e
4, che “per ottenere informazioni di cui all’art.11 comma 4, del
codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con
raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui
appartiene il funzionario che ha proceduto alla rilevazione
dell’incidente” e che il comando o ufficio “è tenuto a fornire,
previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste
secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.2.
Ciò posto, non appare inficiata di illegittimità la comunicazione non
favorevole alla sua richiesta di accesso inviata al ricorrente con la
nota anzidetta del 26.10.2004 dalla sopraindicato Direzione provinciale
della M.C.T.C. di Venezia, la quale ha posto comunque in grado il sig.
...OMISSISVLD...di conoscere quali fossero gli uffici competenti a
soddisfare la sua richiesta, uffici ai quali peraltro era stata già
trasmessa - come precisato nella sentenza impugnata - la stessa istanza
d’accesso del ricorrente, ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R.
n.352/1992.
Presso
questi ultimi competenti uffici (di polizia), pertanto, il ricorrente
avrebbe dovuto attivarsi per vedere concretamente soddisfatta la sua
domanda di accesso, senza insistere, quindi, nella pretesa ribadita
nell’odierno appello.
Appare,
di conseguenza, corretta la statuizione di inammissibilità
dell’originario gravame pronunciata nella specie dai primi giudici.
Il ricorso in appello deve essere, quindi, respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 23 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere est
Aldo SCOLA Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
DOMENICO CAFINI GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....06/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 10430/2006
FF
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