Translate

lunedì 17 marzo 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30 Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole. (14G00044) (GU n.63 del 17-3-2014) Vigente al: 1-4-2014



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30 

Regolamento recante modifiche alla  disciplina  dell'attivita'  delle
autoscuole e dei corsi di formazione e procedure  per  l'abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuole. (14G00044)
(GU n.63 del 17-3-2014)  
 Vigente al: 1-4-2014    Capo I

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
17 MAGGIO 1995, N. 317, REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE.



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada,  ed
in particolare gli articoli 116 e 123  concernenti,  rispettivamente,
le patenti per la  guida  dei  veicoli  a  motore  e  l'attivita'  di
autoscuole;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente  di  guida,  ed  in  particolare  l'articolo  28  concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia  di  patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i  criteri  minimi  che
devono essere soddisfatti dai veicoli  impiegati  per  effettuare  le
prove di capacita' e comportamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  Nuovo
codice della strada;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile  2013,  recante   recepimento   della   direttiva   2012/36/UE
concernente le patenti di guida;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n.  317,  recante  la  disciplina  dell'attivita'  delle
autoscuole;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante "Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c);
  Considerata la necessita'  di  adeguare  la  disciplina  posta  dal
citato articolo 6 del decreto 17  maggio  1995,  n.  317  alle  nuove
disposizioni in materia di cui al predetto allegato  II,  lettera  B,
del  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuto di adeguare  le  ulteriori  disposizioni  del  decreto  17
maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate  all'articolo  123  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  dal  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, nella misura  strettamente  necessaria  a  garantire  la
piena e coerente efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni  ed  in
un'ottica  piu'  coerente  con  la   liberalizzazione   del   settore
intervenuta ad  opera  del  citato  decreto-legge,  rinviando  ad  un
successivo   decreto   la   disciplina   degli   ulteriori    profili
dell'attivita' di autoscuola;
  Ritenuto altresi' di  dettare  nuove  disposizioni  transitorie  in
materia di disciplina dell'attivita' delle  autoscuole,  al  fine  di
definire regimi transitori  pregressi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto 17 maggio 1995, n. 317;
  Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento  recante
la disciplina dei corsi di formazione e procedure per  l'abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
  Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato  decreto
26 gennaio 2011, n. 17,  relativi  alla  formazione  periodica  degli
insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  rep.
Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della
richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo  11,  comma  1,  la
lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2,  comma  2,  del
decreto 26  gennaio  2011,  n.  17,  della  previsione  di  «soggetto
autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  26  settembre
2013;
  Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere  del
Consiglio  di  Stato   di   considerare   l'ipotesi   di   stabilire,
all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata
della sospensione in quanto si  ritiene  opportuno  che,  nelle  more
dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di  formazione  periodica,
la validita' dell'abilitazione di insegnante e  di  istruttore  resti
sospesa, risolvendosi un'eventuale  decadenza  dalla  stessa  in  una
misura eccessiva rispetto  all'effettiva  capacita'  di  recupero  ed
aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della  frequenza
di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento
e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. All'articolo  1  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella  rubrica,  le  parole:  «e  limitazione  numerica»  sono
soppresse;
    b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio  delle  patenti»
sono inserite le seguenti: «e dei  documenti  di  abilitazione  e  di
qualificazione professionale».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  le
parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «per avviare l'esercizio».
                               Art. 2

     Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. All'articolo  3  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, dopo  le  parole:  «centri  di  istruzione»  e'
aggiunta la seguente: «automobilistica»;
    b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1.  I  locali  dell'autoscuola  e  dei  centri  di  istruzione
automobilistica,  di  cui  all'articolo  7  del   presente   decreto,
comprendono almeno:
        a) un'aula di superficie non inferiore a  mq.  25  dotata  di
idoneo arredamento e separata dagli  uffici  o  da  altri  locali  di
ricevimento   del   pubblico.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule  possono  avere
una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al  precedente
periodo;
        b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq.
10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa  con
ingresso autonomo;
        c) servizi igienici.
      2. L'altezza minima di tali locali e gli  ambienti  di  cui  al
comma 1, lettere a)  e  c),  sono  conformi  a  quanto  previsto  dal
regolamento  edilizio   vigente   nel   comune   in   cui   ha   sede
l'autoscuola.»;
    c) al comma 3, dopo le parole:  «8  agosto  1991,  n.  264»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che  subentrino  nei
locali delle stesse»; dopo le parole:  «o  di  chiusura  al  traffico
della strada,» sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  di  sopravvenuta
inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
                               Art. 3

  Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. All'articolo  4  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «,
fatta eccezione per il caso che  le  lezioni  teoriche  siano  svolte
avvalendosi  dei  supporti  audiovisivi  o   multimediali,   di   cui
all'articolo 5, comma 2»;
    b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti  parole:  «,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede l'autoscuola».
  2. All'articolo  5  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole  di  cui  al
punto a),» fino a: «sono dotate del materiale  didattico  di  cui  ai
seguenti punti:» sono soppresse;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il materiale didattico di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita'
ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del  caso,  dal  legale
rappresentante dell'autoscuola, anche per  eventuali  ulteriori  sedi
della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
    c) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 4

     Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le
esercitazioni di guida, di cui devono essere  dotate  le  autoscuole,
anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo  123,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende  i
veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2,  A,
B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche'  almeno  uno  tra  quelli
utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti  conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B,  paragrafo  5.2,
del  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  e   successive
modificazioni.
  2. I veicoli di cui al comma 1  possono  essere  dotati  di  cambio
manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del
decreto  legislativo  18   aprile   2011,   n.   59,   e   successive
modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito  dal  punto
5.1.2 del citato allegato.».
                               Art. 5

     Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il  centro  di
istruzione automobilistica, costituito da due o  piu'  autoscuole  ai
sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  e'  riconosciuto  dalla  provincia  territorialmente
competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
  2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha  costituito  un
centro  di  istruzione  automobilistica  hanno  sede  nella  medesima
provincia ove e' ubicato il  predetto  centro  di  istruzione,  fatta
salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in  comuni  appartenenti  a
province diverse, purche' limitrofi al comune in cui  e'  ubicata  la
sede del centro stesso.
  3. Ai fini  del  riconoscimento  di  cui  al  comma  1,  il  legale
rappresentante  del  consorzio  presenta  apposita  dichiarazione  di
inizio  di  attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente,
recante:
    a) la denominazione delle autoscuole aderenti  e  le  generalita'
dei rispettivi legali rappresentanti;
    b) le generalita'  del  responsabile  del  centro  di  istruzione
automobilistica, che deve essere in possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 123, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria;
    c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori  dei  quali
il centro si avvale per l'espletamento  della  formazione  teorica  e
pratica che le autoscuole consorziate hanno  conferito  allo  stesso;
qualora siano stati  conferiti  esclusivamente  corsi  di  formazione
teorica  o  di  formazione  pratica,  sono  indicate  le  generalita'
rispettivamente  dei  soli   insegnanti   o   dei   soli   istruttori
specificando, per questi ultimi, che sono  titolari  di  abilitazione
adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
    d)   l'ubicazione   della   sede   del   centro   di   istruzione
automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una
delle autoscuole consorziate;
    e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione
automobilistica.
  4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma  3,  il
legale  rappresentante  del   consorzio   presenta   alla   provincia
territorialmente competente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' comprovante la conformita'  dei  locali,  dell'arredamento
didattico  e  del  materiale  per  le  lezioni  teoriche  e  per   le
esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente  agli
articoli  3,  4,  5  e  6,  con  esclusione  del  veicolo  utile   al
conseguimento  della  patente  di  categoria  B.  Tale  veicolo  deve
tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione  automobilistica
che svolge i corsi di formazione di insegnanti  e  di  istruttori  ai
sensi dell'articolo  123,  comma  10-bis,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  5. Qualora  al  centro  di  istruzione  automobilistica  sia  stata
demandata esclusivamente la formazione  pratica  dei  conducenti,  la
dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa
solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettere b) e c). Qualora al centro di  istruzione  automobilistica
siano state demandate solo alcune tipologie di corsi  di  formazione,
teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui  al  comma
4,  relativa  al  materiale  per  le  lezioni  teoriche  e   per   le
esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento  alla  dotazione
di  tale  materiale  prescritta  per  l'espletamento  della  relativa
attivita'.
  6. Alla dichiarazione di  inizio  attivita'  di  cui  al  comma  3,
presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo  comma
3 ed al comma 4, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo
123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di  cui  al
comma  3,  ovvero  alla  dichiarazione  di  cui  al   comma   4,   e'
tempestivamente comunicata dal legale  rappresentante  del  consorzio
alla provincia territorialmente competente.
  8. Ai centri di istruzione automobilistica  confluiscono  solo  gli
allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al  centro
stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato
9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
  9. Ciascuna autoscuola consorziata  svolge  per  i  propri  allievi
corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente
della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali  e
dell'arredamento didattico di  cui  agli  articoli  3  e  4  nonche',
limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale
didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida  di
cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di  cui  all'articolo  8.  Puo'
altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o
solo pratici,  per  il  conseguimento  di  una  o  piu'  delle  altre
categorie  di  patenti  e  dei  documenti  di   abilitazione   e   di
qualificazione professionale, in favore degli  allievi  iscritti  nei
propri  registri  e   non   demandati   al   centro   di   istruzione
automobilistica, a condizione  di  disporre  del  predetto  materiale
didattico  di  cui  agli  articoli  5  e  6  e  dei  docenti  di  cui
all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
  2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed  ai  centri  di
istruzione  automobilistica  concernenti  i  veicoli  utili  per   le
esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle  autoscuole
ovvero  ai   centri   di   istruzione   automobilistica,   ai   sensi
rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di  doppio
comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione  di  quelli
di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione  dei  doppi  comandi
risulta dalla carta  di  circolazione.  I  veicoli  dotati  di  doppi
comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico  protetto,
idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata  della  guida,
sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere  conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in  dotazione
alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione  automobilistica,  per
le esercitazioni e per la prova di verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti utili al conseguimento delle  patenti  di  guida,  sono
immatricolati rispettivamente a  nome  del  titolare  dell'autoscuola
ovvero del consorzio che ha costituito il centro  di  istruzione.  E'
ammesso il ricorso  all'utilizzo  dello  strumento  contrattuale  del
leasing,  nonche'  della  locazione  senza  conducente   che   ricada
nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  94,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Possono essere messi a disposizione di  un'autoscuola  o  di  un
centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli  utili   per   le
esercitazioni e per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento:
    a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato  96,
di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo,
del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  nonche'  per  il
conseguimento  delle  patenti  di  guida  speciali  e  quelle   delle
categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi  a  disposizione
dall'allievo   dell'autoscuola   e   del   centro    di    istruzione
automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari  con
facolta' di acquisto o venditori  con  patto  di  riservato  dominio.
Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo
oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di  cui
al comma 1, terzo e quarto periodo;
    b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1  e  D1E.  Tali  veicoli
possono essere messi a disposizione, a  qualunque  titolo,  da  altri
consorzi  o  altre  autoscuole,   entrambi   ricompresi   nell'ambito
territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo
7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali  veicoli,
l'autoscuola o il centro  di  istruzione  automobilistica  presentano
alla provincia  territorialmente  competente  apposita  comunicazione
recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della
disponibilita'  e  la  durata.   La   predetta   comunicazione   puo'
eventualmente  essere   resa   anche   in   sede   di   presentazione
rispettivamente  della  dichiarazione  di  inizio  attivita'  di  cui
all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4.
  4. I veicoli utili al  conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma  3,  lettera  a),
quando  sono  in  dotazione  ad  un'autoscuola  o  ad  un  centro  di
istruzione automobilistica ai  sensi  del  comma  2,  possono  essere
utilizzati   per   uso   privato   a   condizione    di    rinunciare
all'agevolazione  fiscale  sulla  tassa  di  proprieta'  e  che,  ove
presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
  5. I veicoli utili al  conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente  alle  disposizioni
emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma  2,  lettera  ii),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola,  sono  considerati  ad  uso
speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai veicoli di cui al  comma  3,  lettera  b),
quando  sono  in  dotazione  ad  un'autoscuola  o  ad  un  centro  di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
  6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati  anche
per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche'  per
ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica.
  7. Non e' ammessa la comproprieta'  o  la  dotazione  a  titolo  di
leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  dei  veicoli
tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o  piu'  consorzi  di
cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto  decreto
legislativo. I veicoli  in  dotazione,  ai  sensi  del  comma  2,  al
medesimo titolare di  autoscuola  possono  essere  utilizzati  presso
tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica  provincia,  ferma
restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di  almeno  un
veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
  8. In  caso  di  documentato  guasto  dell'unico  veicolo  utile  a
conseguire una determinata categoria di patente,  l'autoscuola  o  il
centro di istruzione automobilistica possono  utilizzare,  anche  per
gli  esami,  un  veicolo  conferito  in  disponibilita'  da  un'altra
autoscuola o da un  centro  di  istruzione  automobilistica,  per  un
periodo non superiore a  trenta  giorni,  previa  comunicazione  alla
provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate  e
documentate esigenze.
  9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o
di un  centro  di  istruzione  automobilistica,  ovvero  la  relativa
dismissione,  sono   comunicati   alla   provincia   territorialmente
competente entro otto giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  data  di
stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora,
a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un  consorzio,  il
cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi
dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  10. Per i veicoli in  dotazione,  le  autoscuole  ed  i  centri  di
istruzione  automobilistica  ottemperano  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  provvedono   anche   alla   copertura   assicurativa   della
circolazione durante le  esercitazioni  di  guida  e  l'effettuazione
degli esami.
  11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono
provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti
la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  le  prove  di
capacita' e di comportamento per il conseguimento  delle  patenti  di
guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono  essere  sostenute  presso
tali spazi da:
    a) allievi rispettivamente  dell'autoscuola  e  delle  autoscuole
consorziate;
    b) altri candidati, eventualmente  anche  iscritti  presso  altre
autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o  il
centro   di   istruzione    automobilistica    ne    consentano    la
disponibilita'.».
                               Art. 6

Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10  ed  11,
                 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 8 (Personale docente). - 1. Per  ciascuna  sede  l'autoscuola
deve  avere  in  organico  almeno  un  insegnante  di  teoria  ed  un
istruttore di  guida,  abilitati,  ovvero  un  soggetto  titolare  di
entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni  possono  essere
svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico
di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285.
  2. Presso il centro di istruzione  automobilistica,  al  quale  sia
stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione  teorica  dei
conducenti, deve essere in organico almeno un  insegnante  di  teoria
abilitato; qualora sia stata demandata la  formazione  pratica,  deve
essere in organico almeno un istruttore di guida  abilitato;  qualora
siano state  demandate  entrambe  le  formazioni,  devono  essere  in
organico almeno un insegnante di teoria ed  un  istruttore  di  guida
abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe  le  abilitazioni.
Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del
centro di  istruzione  automobilistica;  e'  consentito  altresi'  al
centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che
lo hanno costituito.
  3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere
a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto
ai commi 1 ed  2,  qualora  risulti  che  siano  stati  iscritti  nei
registri e direttamente presentati  agli  esami,  allievi  in  numero
superiore  a  160  nel  corso  dell'anno  ad  esclusione  di   quelli
eventualmente inviati al  centro  di  istruzione,  dei  candidati  ai
certificati  di  abilitazione  professionale  e  delle  revisioni  di
patente.
  4. Se un'autoscuola  o  un  centro  di  istruzione  automobilistica
rimangono  sprovvisti  dell'unico  insegnante  o  istruttore  di  cui
dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento,  la
possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia
territorialmente  competente  puo'   consentire   che   il   titolare
dell'autoscuola  o  il  responsabile   del   centro   di   istruzione
automobilistica possano utilizzare, quale supplente  temporaneo,  per
non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra  autoscuola
o centro di istruzione gia' autorizzati, in  modo  da  assicurare  il
regolare funzionamento della stessa  in  relazione  al  numero  degli
allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una
volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di  proroga,
per motivate e documentate esigenze, qualora  trattasi  del  titolare
dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo  123,
comma 4, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  o  del
responsabile  del  centro  di  istruzione  automobilistica,  di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b).
  5. L'autoscuola o il centro di istruzione  automobilistica  possono
utilizzare a tempo parziale  insegnanti  ed  istruttori  regolarmente
abilitati  nonche'   lavoratori   autonomi   anch'essi   regolarmente
abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole,  appartenenti  ad
un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita'  presso  le
diverse sedi.
  6. Gli istruttori abilitati e autorizzati  che  hanno  superato  il
limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  possono
continuare a svolgere le  proprie  funzioni,  purche'  mantengano  la
titolarita' della patente di guida della categoria C o  CE,  con  gli
autoveicoli per i quali e' valida la patente di  cui  sono  titolari,
purche'  la  massa  autorizzata,   se   trattasi   di   autotreni   o
autoarticolati, non sia superiore a 20t.
  7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati  ad  esercitare
l'attivita'  presso  un'autoscuola  o   un   centro   di   istruzione
automobilistica  dalla  provincia  territorialmente   competente   in
ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
  2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17  maggio  1995,  n.  317,
sono abrogati.
                               Art. 7

    Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e'  sostituito
dal seguente:
  «Art.  12  (Durata  minima   delle   lezioni   teoriche   e   delle
esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione  teorica  per  il
conseguimento delle patenti di categoria AM,  anche  speciale,  hanno
durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per
il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1,  C,
D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
  2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi  di  formazione
teorica per sostenere l'esame di revisione  della  patente  posseduta
ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
    a) di categoria BE;
    b) da parte di un candidato che non abbia conseguito  l'idoneita'
in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti.
  3. I corsi per il conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
  4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2  e
3 ha durata non inferiore ad un'ora.
  5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
                               Art. 8

    Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. All'articolo 13  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
    b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta
la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente
al  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   di
autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  provincia  a  cui
compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e  d)
sono abrogate;
    c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui  alle  lettere  b),
c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere  redatti  e  tenuti  dal
centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di
cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto  dal  centro
di istruzione automobilistica»;
    d) al comma 3, le parole: «Tale  centro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole:  «in
apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel  registro  di
cui al comma 1, lettera e)»;
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Il registro di iscrizione  ed  il  registro  degli  allievi
trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono  conformi  ai
modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
                               Art. 9

    Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

  1. All'articolo 14  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  20,  comma  6,
della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che,  anteriormente
alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione  dei
conducenti  per  il  conseguimento  delle  patenti  di  guida   delle
categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi
esami  di  revisione,  ovvero   a   tal   fine   avevano   presentato
dichiarazione di inizio attivita', continuano la  predetta  attivita'
dotate del solo materiale richiesto dalla  normativa  previgente  per
l'espletamento  delle  lezioni  teoriche  e  dei  veicoli   richiesti
dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni  di  guida,
in relazione a tali categorie di patenti.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono  estendere  la
loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le  categorie
di   patenti   e   documenti   di   abilitazione   e   qualificazione
professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi
dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha  costituito  un
centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono  tenute  alla
presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma
non   comporta,   di   per   se',   variazione   della    titolarita'
dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono,  in  ogni  caso,
piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al
solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»;
    c) il comma 6 e' abrogato.
                               Art. 10

                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto  17
maggio 1995, n. 317, non sono  piu'  applicabili  trascorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto
17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  17
maggio 1995, n.  317,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c), si  applicano  nei  confronti  delle  autoscuole  che,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data
del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che  trasferiscono
la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei  locali  per
causa di forza maggiore documentabile.
  4. Fino alla completa  predisposizione  dei  questionari  di  esame
informatizzati di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  8  gennaio  2013,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n.  25  del  30  gennaio  2013,
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche  speciali,  C1E,  CE,
D1E e DE», le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  del
decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo  7  del
presente decreto, si applicano anche ai corsi di  formazione  teorica
per il conseguimento di una patente di guida di  categoria  C1E,  CE,
D1E e DE.
Capo II

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 26 GENNAIO 2011, N. 17, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE
LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE
DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.


                               Art. 11

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione
  e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.

  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  26
gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione  e
procedure  per  l'abilitazione  di  insegnanti   ed   istruttori   di
autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. La revoca della patente di cui al comma  1,  lett.  d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
    b) all'articolo 4, comma 1, ed  all'articolo  9,  comma  1,  sono
aggiunti in fine i seguenti  periodi:  «La  formazione  periodica  e'
ripetuta con cadenza biennale  a  decorrere  dalle  date  di  cui  al
precedente periodo. Il corso  di  formazione  periodica  puo'  essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente  il  compimento  del
biennio di cui al  precedente  periodo:  in  tal  caso  la  validita'
dell'abilitazione  e'  rinnovata  senza  soluzione  di   continuita'.
Qualora il corso di formazione  periodica  sia  frequentato  dopo  lo
scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza  e  fino  alla
avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di  cui  al
comma 2.»;
    c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
  d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La revoca della patente  di  cui  al  comma  1,  lett.  d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
  e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di  cui  all'allegato
2,  lettera  A),»  sono  inserite   le   seguenti:   «relativa   alle
peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli -  Utilizzo  dei
diversi dispositivi,»; nel comma  2,  dopo  le  parole:  «secondo  il
programma di cui all'allegato 1»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica  del  programma
del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2  e'
inserito il seguente:
  «2-bis. Il soggetto che sia  titolare  tanto  dell'abilitazione  di
insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite  ai  sensi  dei
commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi  della  previgente
normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe
le abilitazioni frequentando  uno  solo  tra  i  corsi  di  cui  agli
articoli 4 e 9.».
                               Art. 12

                          Entrata in vigore

  1. Le disposizioni  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  come
modificate dal Capo I del  presente  decreto,  entrano  in  vigore  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla  pubblicazione  del
presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6,  7
e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
  2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del
presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 10 gennaio 2014

                                                    Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 762


NNNN



































Nessun commento: