MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle
autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuole. (14G00044)
(GU n.63 del 17-3-2014)
Vigente al: 1-4-2014 Capo I
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
17 MAGGIO 1995, N. 317, REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed
in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente,
le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di
autoscuole;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che
devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le
prove di capacita' e comportamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE
concernente le patenti di guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attivita' delle
autoscuole;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c);
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina posta dal
citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove
disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B,
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17
maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la
piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in
un'ottica piu' coerente con la liberalizzazione del settore
intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un
successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili
dell'attivita' di autoscuola;
Ritenuto altresi' di dettare nuove disposizioni transitorie in
materia di disciplina dell'attivita' delle autoscuole, al fine di
definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del
decreto 17 maggio 1995, n. 317;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante
la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto
26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli
insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep.
Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della
richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la
lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del
decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto
autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre
2013;
Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del
Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire,
all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata
della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more
dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica,
la validita' dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti
sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una
misura eccessiva rispetto all'effettiva capacita' di recupero ed
aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza
di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento
e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono
soppresse;
b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti»
sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le
parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «per avviare l'esercizio».
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» e'
aggiunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione
automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto,
comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di
idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di
ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere
una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente
periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq.
10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con
ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al
comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede
l'autoscuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che subentrino nei
locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico
della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta
inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
Art. 3
Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte
avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui
all'articolo 5, comma 2»;
b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede l'autoscuola».
2. All'articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al
punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai
seguenti punti:» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il materiale didattico di cui al comma 1, puo' essere
sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita'
ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale
rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi
della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le
esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole,
anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i
veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A,
B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche' almeno uno tra quelli
utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2,
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio
manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto
5.1.2 del citato allegato.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di
istruzione automobilistica, costituito da due o piu' autoscuole ai
sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' riconosciuto dalla provincia territorialmente
competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un
centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima
provincia ove e' ubicato il predetto centro di istruzione, fatta
salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a
province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la
sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale
rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di
inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente,
recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalita'
dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalita' del responsabile del centro di istruzione
automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria;
c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori dei quali
il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e
pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso;
qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione
teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalita'
rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori
specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione
adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione
automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una
delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione
automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, il
legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia
territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' comprovante la conformita' dei locali, dell'arredamento
didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le
esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli
articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al
conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve
tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica
che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai
sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata
demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la
dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa
solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica
siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione,
teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma
4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le
esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento alla dotazione
di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa
attivita'.
6. Alla dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3,
presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo comma
3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al
comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e'
tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio
alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro
stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato
9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi
corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente
della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e
dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche',
limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale
didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di
cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Puo'
altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o
solo pratici, per il conseguimento di una o piu' delle altre
categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei
propri registri e non demandati al centro di istruzione
automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale
didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui
all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di
istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le
esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole
ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi
rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio
comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli
di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi
risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi
comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto,
idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida,
sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione
alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per
le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono
immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola
ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E'
ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del
leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada
nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un
centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le
esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento:
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96,
di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il
conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle
categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione
dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione
automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con
facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo
oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui
al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli
possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri
consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito
territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo
7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali veicoli,
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano
alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione
recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della
disponibilita' e la durata. La predetta comunicazione puo'
eventualmente essere resa anche in sede di presentazione
rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita' di cui
all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a),
quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere
utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare
all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove
presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni
emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso
speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b),
quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche
per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per
ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica.
7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a titolo di
leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli
tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o piu' consorzi di
cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto
legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al
medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso
tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma
restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un
veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a
conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il
centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per
gli esami, un veicolo conferito in disponibilita' da un'altra
autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un
periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla
provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate e
documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o
di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa
dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente
competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora,
a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il
cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi
dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di
istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui
all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della
circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione
degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono
provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di
capacita' e di comportamento per il conseguimento delle patenti di
guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso
tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole
consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre
autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il
centro di istruzione automobilistica ne consentano la
disponibilita'.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11,
del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola
deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un
istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di
entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere
svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico
di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia
stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei
conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria
abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve
essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora
siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in
organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida
abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni.
Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del
centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al
centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che
lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere
a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto
ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei
registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero
superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli
eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai
certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di
patente.
4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica
rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui
dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la
possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia
territorialmente competente puo' consentire che il titolare
dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione
automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per
non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola
o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il
regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli
allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una
volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga,
per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare
dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del
responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono
utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente
abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente
abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad
un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le
diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il
limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la
titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli
autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari,
purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o
autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare
l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione
automobilistica dalla provincia territorialmente competente in
ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,
sono abrogati.
Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle
esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il
conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno
durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per
il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C,
D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione
teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta
ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita'
in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e
3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta
la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui
compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d)
sono abrogate;
c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b),
c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal
centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di
cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro
di istruzione automobilistica»;
d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle
seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in
apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di
cui al comma 1, lettera e)»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi
trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai
modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6,
della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente
alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione dei
conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi
esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato
dichiarazione di inizio attivita', continuano la predetta attivita'
dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per
l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti
dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida,
in relazione a tali categorie di patenti.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la
loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le categorie
di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione
professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi
dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un
centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla
presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma
non comporta, di per se', variazione della titolarita'
dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso,
piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al
solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»;
c) il comma 6 e' abrogato.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17
maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto
17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17
maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1,
lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data
del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono
la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per
causa di forza maggiore documentabile.
4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame
informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013,
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE,
D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del
presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica
per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE,
D1E e DE.
Capo II
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 26 GENNAIO 2011, N. 17, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE
LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE
DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.
Art. 11
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione
e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e
procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di
autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
b) all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica e'
ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al
precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del
biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validita'
dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'.
Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo
scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla
avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al
comma 2.»;
c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato
2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle
peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei
diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il
programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con
esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica del programma
del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di
insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei
commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente
normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe
le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli
articoli 4 e 9.».
Art. 12
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come
modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7
e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del
presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 gennaio 2014
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 762
NNNN
Nessun commento:
Posta un commento