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venerdì 14 marzo 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 febbraio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954) (GU n.61 del 14-3-2014)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2014 

Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico  -  ricettive  in
aria  aperta  (campeggi,  villagi  turistici,  ecc.)  con   capacita'
ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954)
(GU n.61 del 14-3-2014) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro"  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
"Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   "Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151";
  Visto il decreto  del  Ministero  dell'interno  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi";
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio,  con  particolare  riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2  -
Sicurezza in caso di incendio;
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per le strutture turistico -  ricettive  in  aria
aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e  simili,  con  capacita'
ricettiva superiore a 400 persone;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture
turistico   -   ricettive   in   aria   aperta,    quali    campeggi,
villaggi-turistici e simili, con capacita' ricettiva superiore a  400
persone.
                               Art. 2


                              Obiettivi

  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del
presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
    a) minimizzare le cause di incendio;
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti;
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno della struttura ricettiva;
    d) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree
limitrofe;
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i  locali
e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.
                               Art. 3


                        Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto.
                               Art. 4


              Applicazione delle disposizioni tecniche

  1. Le disposizioni riportate al titolo I  -  capo  I  della  regola
tecnica allegata al presente decreto,  si  applicano  alle  strutture
turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1  del  presente
decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso  siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
  2. Qualora  gli  interventi,  effettuati  su  attivita'  esistenti,
comportano la sostituzione  o  modifica  di  impianti  di  protezione
attiva antincendio, la  modifica  parziale  del  sistema  di  vie  di
uscita,  o  ampliamenti  e  realizzazioni  di  nuove  strutture,   le
disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I,  previste  dalla
regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano  solo  agli
impianti ed alle  parti  in  ampliamento  dell'attivita'  oggetto  di
intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di  superficie  da
destinare ad attivita'  ricettiva  e'  superiore  al  50%  di  quella
esistente, gli  impianti  di  protezione  attiva  antincendio  devono
essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni  stabilite
per le nuove attivita'.
  3. Per gli interventi di cui al comma 2, in  alternativa  a  quanto
previsto dallo stesso comma, si possono adottare le  disposizioni  di
cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta  decreto,
applicate all'intero insediamento ricettivo.
  4. Le strutture  turistico  -  ricettive  in  aria  aperta  di  cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I  -  capo
II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al  titolo  II,  della
regola  tecnica  allegata  al  presente  decreto,  come  previsto  al
successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:
    a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la  sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle  competenti
autorita',  cosi'  come  previsto   all'art.   38,   comma   1,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    b) pianificazione,  ovvero  lavori  di  realizzazione,  modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento  anche  in  corso,  sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, ai sensi ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
                               Art. 5


                       Commercializzazione CE

  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso.
                               Art. 6


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
strutture turistico - ricettive in aria aperta  di  cui  all'art.  4,
comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo  I
- capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro  i
termini temporali di seguito indicati:
    a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di  cui
ai punti 11; 12;  14;  15,  salvo  la  predisposizione,  nel  termine
previsto alla successiva lettera b), di idoneo  sistema  provvisorio,
anche di tipo mobile, di  illuminazione  a  copertura  delle  vie  di
circolazione e di esodo; 16, limitatamente  alla  rete  di  naspi  ed
idranti e 17;
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.
  2. In caso di applicazione del  titolo  II,  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto,  fatti  salvi  gli  obblighi  stabiliti
nella vigente legislazione tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di
prevenzione incendi, le  strutture  turistico  -  ricettive  in  aria
aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono  essere  adeguate  entro  i
termini temporali di seguito indicati:
    a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le  misure  di  cui  ai
punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel  termine  previsto
alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
      - B.3.2, relativamente al presidio fisso;
      - B.4.4, relativamente  alla  segnaletica  e  alle  planimetrie
orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
      - B.5.1;
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  l°  agosto  2011,  n.  151  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi precedenti.
  4. Entro ciascuna scadenza  di  cui  ai  commi  precedenti,  dovra'
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'  ai
sensi dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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