MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in
aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita'
ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954)
(GU n.61 del 14-3-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
"Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi";
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 -
Sicurezza in caso di incendio;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria
aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacita'
ricettiva superiore a 400 persone;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi,
villaggi-turistici e simili, con capacita' ricettiva superiore a 400
persone.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del
presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola
tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture
turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente
decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
2. Qualora gli interventi, effettuati su attivita' esistenti,
comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione
attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di
uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le
disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla
regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli
impianti ed alle parti in ampliamento dell'attivita' oggetto di
intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da
destinare ad attivita' ricettiva e' superiore al 50% di quella
esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono
essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite
per le nuove attivita'.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto
previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di
cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta decreto,
applicate all'intero insediamento ricettivo.
4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo
II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della
regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al
successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorita', cosi' come previsto all'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici
accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del
decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4,
comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I
- capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i
termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui
ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine
previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio,
anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di
circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed
idranti e 17;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.
2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica
allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti
nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di
prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria
aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i
termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai
punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto
alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
- B.3.2, relativamente al presidio fisso;
- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie
orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
- B.5.1;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi precedenti.
4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovra'
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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