In data 9 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini:
...Firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL ...Firmato
CISL ...Firmato
UIL ...Firmato
CGU-CISAL ...Firmato
CONFSAL ...Firmato
UGL ...Assente
CSE ...Firmato
USB ...Firmato
USAE ...Firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.
Art. 1.
Elettorato attivo e passivo
1. L'art. 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II -
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998,
come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, e' sostituito dal
seguente:
«1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni,
ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi
prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle
procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della
RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla
data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che,
candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di
inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che
parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di
contrattazione sono, altresi', eleggibili i dipendenti a tempo
determinato, in servizio alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di
garantire la stabilita' della RSU, abbia una durata complessiva di
almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresi', eleggibili i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato
conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche.»
Art. 2.
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che
comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia'
sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato
la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto
1998, sara' formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova
amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le
funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o
ufficio dove sono assegnati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti
della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono
assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere
sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come
sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica
RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della
RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si da'
luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto
1998.
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai
commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50%
dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto
1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le
organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove
elezioni entro 5 giorni dal riordino.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un
massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la
contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali
componenti della RSU rimasti in carica.
7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi
il CCNQ del 13 marzo 2013.
Art. 3.
Durata e sostituzione nell'incarico
1. L'art. 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I -
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e'
sostituito dal seguente:
«1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al
termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei
componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di
sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7
agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo,
secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU.
Quest'ultima ne da' comunicazione al servizio di gestione del
personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale
comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la
dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia
adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica
del singolo componente o dell'intera RSU puo' essere rilevata anche
dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti
della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla
sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni
sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.»
Art. 4.
Adempimenti
1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro
per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN
il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal
ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica
con le modalita' indicate dall'Agenzia.»
Art. 5.
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli
istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea
rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma
10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno
destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui
rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando
l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti
ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Allegato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla
sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un
testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle
successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite
con la presente ipotesi di CCNQ.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica
di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante
rapporto di lavoro o di servizio.
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