DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della
diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno
da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju). (15A01161)
(GU n.42 del 20-2-2015)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 10 febbraio 2015
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento
della predetta direttiva CE;
Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del
23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 26 settembre 2014 recante misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa
(Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, adottato al
fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione
della Commissione sopra citata;
Considerato che dal mese di ottobre 2013 nel territorio della
regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, e' stato
riscontrato il batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa che
ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie
coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido
delle stesse, determinando un grave rischio di pandemia fitosanitaria
nei territori in cui si insedia;
Considerato, inoltre, che il ritrovamento di detto batterio da
quarantena, inserito nella lista A1 dell'European and mediterranean
plant protection organization, ha determinato l'avvio di un'intensa
attivita' tecnico-amministrativa, nonche' di monitoraggio dell'intero
territorio regionale da parte della regione Puglia, coinvolgendo
Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali di elevato
riconoscimento scientifico e professionale;
Considerato, altresi', che nel periodo estivo del 2014 e' stata
riscontrata un'estensione delle infezioni sul territorio leccese tale
da pregiudicare la sopravvivenza di numerose specie vegetali
produttive, con ingenti effetti anche di carattere economico, tenuto
conto che il 30 per cento del totale della produzione olearia
italiana proviene dalla regione Puglia, con significativo impatto sul
mercato occupazionale;
Considerato; infine che la situazione di criticita' in rassegna
coinvolge aree sia pubbliche che private, compromettendo, altresi',
le attivita' produttive agricole, vivaistiche e turistiche, nonche'
determinando un grave pregiudizio al territorio ed al patrimonio
paesaggistico legato alla presenza di olivi monumentali;
Vista la nota del Presidente della regione Puglia del 2 dicembre
2014;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 21 gennaio 2015
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la nota della regione Puglia del 27 gennaio 2015 con la quale
e' stata trasmessa una relazione aggiornata sull'evoluzione del
fenomeno ed e' stata prospettata l'esigenza di intervenire con mezzi
e poteri straordinari al fine di assicurare, in tempi congrui,
l'attuazione delle misure contenute nel richiamato decreto
ministeriale del 26 settembre 2014, unitamente ad una quantificazione
del connesso fabbisogno finanziario integrativo delle risorse gia'
rese disponibili, a tal fine, dalla medesima regione oltre che dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Viste le note del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 26 e del 27 gennaio 2015, con le quali, tra l'altro,
viene richiesto l'intervento del Fondo per le emergenze nazionali di
cui al richiamato art. 5 della legge n. 225/1992 a copertura del
fabbisogno residuo quantificato per l'attuazione degli interventi
urgenti;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 27
gennaio 2015;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgenti
necessarie per impedire la diffusione del predetto batterio e
salvaguardare l'olivicoltura della regione Puglia, nonche' al fine di
scongiurare l'eventuale avvio della procedura di infrazione
comunitaria nei confronti dello stato italiano, ai sensi
dell'articolo 226 del trattato CE;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello
stato di emergenza;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. UCL
2327 del 10 febbraio 2015;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio
della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza
dello stato di emergenza e richiamati in premessa, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui
al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale
in atto.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nelle more
della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili
fabbisogni, ad integrazione delle risorse statali e regionali gia'
stanziate a tal fine di cui alle note richiamate in premessa, si
provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie
disponibilita'.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2015
Il Presidente: Renzi
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