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venerdì 27 febbraio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 26 febbraio 2015. (GU n.16 del 27-2-2015)



         MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONCORSO
Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  conferimento  di
  ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia
  di Stato, indetto con D.M. 26 febbraio 2015. 
(GU n.16 del 27-2-2015)

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche  agli
ordinamenti del  personale  della  Pubblica  Sicurezza  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   Amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
recante  norme  per  l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'articolo 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  131,
che ha modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  n.
334 del 2000, prevedendo che l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed
esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso  al  ruolo
dei  commissari della  Polizia  di  Stato,  approvato   con   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di protezione dei
dati personali; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30  giugno
2003, n. 198; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  del  25  novembre  2005  e  successive  integrazioni,
concernente   la   determinazione   della   laurea   magistrale    in
giurisprudenza; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  del  16  marzo  2007   e   successive   integrazioni,
concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca del  9  luglio  2009  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di  concerto  con  il
Ministro della Funzione Pubblica e con il  Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale,
in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della  Polizia
di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6  della  legge  28  novembre
2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto l'articolo 8 del decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il proprio decreto che ha determinato in  80  i  posti  per
l'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; 
 
                               Decreta 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato. 
    Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti: 
      A) venti sono riservati agli  orfani,  al  coniuge,  ovvero  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti  del  personale  delle  Forze  di  Polizia,  nonche'   del
corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in  servizio  e
per causa di  servizio;  la  predetta  riserva  opera  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966,  n.  1116  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      B) due sono riservati, ai sensi dell'articolo 1005 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di  complemento  che
abbiano terminato senza demerito  la  ferma  biennale,  nonche'  agli
Ufficiali in ferma  prefissata  collocati  in  congedo  ai  quali  si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli  ufficiali  di
complemento; 
      C) due sono riservati, ai sensi dell'articolo  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro  che
siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per la partecipazione al concorso e' richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
      d) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.  Ai  sensi  del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a  limiti
di eta' la partecipazione al concorso  degli  appartenenti  ai  ruoli
degli agenti ed assistenti e  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche'
degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi  restando  gli  altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; 
      e) titolo di studio: ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide  le  seguenti
classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: 
        1) laurea magistrale conseguita presso una Universita'  della
Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione  universitario
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  laurea,
previste dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2014: 
        - classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); 
        - classe delle lauree magistrali in scienze  delle  pubbliche
amministrazioni (LM-63); 
        - classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia
(LM-56); 
        -    classe    delle    lauree    magistrali    in    scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        - classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica
(LM-62); 
        2)  oppure,  laurea  specialistica  conseguita   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione  universitario  equiparato,  appartenente  ad  una   delle
seguenti classi di laurea di seguito indicate: 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in   giurisprudenza
(22/S); 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienze   delle
pubbliche amministrazioni (71/S); 
        - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
(64/S); 
        - classe delle lauree specialistiche  in  teoria  e  tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); 
        -   classe   delle   lauree   specialistiche    in    scienze
economico-aziendali (84/S); 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienza   della
politica (70/S); 
        3)  oppure,  diploma  di   laurea   conseguito   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e  delle  sue
disposizioni attuative, equiparato ad  una  delle  classi  di  laurea
specialistiche o magistrali di cui ai  punti  1)  e  2)  dal  decreto
interministeriale del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009.  Al  riguardo,  il
candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato  secondo  il
vecchio ordinamento che  trovi  corrispondenza  con  piu'  classi  di
lauree specialistiche  o  magistrali,  ad  una  successiva  richiesta
dell'Amministrazione dovra'  fornire  il  certificato  con  il  quale
l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea  attesti  a  quale
classe e' equiparato il proprio titolo di studio; 
        4) sono fatti salvi, ai  sensi  del  suindicato  articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di
laurea in giurisprudenza  e  in  scienze  politiche  o  equipollenti,
conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o  presso
un  Istituto  di  istruzione  universitaria  equiparata,   rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127
e delle sue disposizioni attuative; 
        f) avere l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale  30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale  somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto; 
        5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. 
    I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di
cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina. 
                               Art. 3 
 
 
                   Casi particolari di esclusione 
 
 
    Non possono partecipare al concorso gli  obiettori  di  coscienza
che  sono  stati  ammessi  a  prestare  servizio  civile,  ai   sensi
dell'articolo 636, primo comma,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi  dalle
Forze Armate, dai Corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici   uffici,   dispensati    dall'impiego    per    persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego  statale,  ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato condanna a pena detentiva per  reati  non  colposi  o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    Costituisce, inoltre, causa ostativa  per  la  partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    L'esclusione dal concorso per difetto  dei  prescritti  requisiti
sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato  del  Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 4 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti  nell'arco  dell'intera
procedura  concorsuale   saranno   raccolti   presso   il   Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali  -  per
le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del
candidato. 
    L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui  all'art.
7 del citato decreto legislativo 196/2003. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -
Direzione Centrale per le Risorse Umane. 
    Il responsabile del  trattamento  e'  il  Direttore  dell'Ufficio
Attivita' Concorsuali. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso  deve  essere  compilata
utilizzando la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito  della
Polizia  di  Stato  http://www.poliziadistato.it  oppure   sul   sito
https://concorsips.interno.it_,   seguendo    le    istruzioni    ivi
specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  data
di pubblicazione del presente bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi
di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova
d'esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo)  per
la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane -  Ufficio  Attivita'  Concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      1 - il cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile); 
      2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 
      3 - il possesso della cittadinanza italiana; 
      4 - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  ovvero
il motivo della non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      5 - di non aver riportato condanne  penali  o  applicazioni  di
pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale  e  di
non   avere   in   corso   procedimenti   penali   ne'   procedimenti
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, dovranno indicare le  condanne  e  i  procedimenti  a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      6 - a) il diploma di  laurea  magistrale  o  specialistica  con
l'indicazione dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato, della
data di  conseguimento  e  del  codice  della  classe  di  laurea  di
appartenenza; 
        b)  ovvero,  il  diploma   di   laurea   rilasciato   secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo  adeguamento  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15  maggio  1997,  n.  127  e
delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione  dell'Universita'
o Istituto  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  di  conseguimento,
nonche', ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2,
lettera e), punto 3, la classe di laurea specialistica  o  magistrale
alla quale il diploma di laurea viene equiparato  con  certificazione
rilasciata dall'Ateneo  che  lo  ha  conferito  e  da  presentare  su
richiesta dell'Amministrazione; 
      7 - la lingua straniera  nella  quale  intendono  eventualmente
sostenere la prova di esame, di cui al  successivo  articolo  17  del
presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
      8 - di non  essere  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza
ammessi  a  prestare  servizio  civile,  ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 636 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
oppure avere presentato apposita istanza di rinuncia allo  status  di
obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo; 
      9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego. 
    Le domande dovranno, altresi', contenere la  precisa  indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
successive  variazioni  del   predetto   recapito   dovranno   essere
comunicate  tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, presso il Ministero dell'Interno  -  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -
Ufficio Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio, n. 5,  00185
Roma. 
    Nelle domande dovra'  essere  indicato  l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'articolo  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che intendono concorrere ai posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, secondo comma lettere A), B)  e  C),  dovranno  farne
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere  ai  posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma lettera C), dovranno, altresi', specificare la  lingua,
italiana o tedesca, nella quale preferiscono  sostenere  le  previste
prove d'esame e consegnare la  relativa  certificazione  prima  delle
stesse. 
    Il  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione   di   comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del  candidato  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato  nella  domanda,  ne'  di  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 
                               Art. 6 
 
 
             Categorie dei titoli ammessi a valutazione 
 
 
    Le categorie dei titoli ammessi a  valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli  richiesti  per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9: 
        1)    laurea    specialistica/magistrale    rilasciata     da
un'istituzione  universitaria  statale  o  comunque  riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente in materia; 
        2) diplomi di specializzazione,  attestati  di  frequenza  di
corsi di aggiornamento e  perfezionamento  post  lauream  e/o  master
rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o,   comunque,
riconosciute in conformita' della normativa vigente in materia; 
        3) dottorato di ricerca  conseguito  presso  un'  istituzione
universitaria  o,  comunque,  riconosciuta   in   conformita'   della
normativa vigente in materia; 
        4)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni. 
      B) titoli professionali, fino a punti 15: 
        1) incarichi conferiti con provvedimenti dell'amministrazione
di appartenenza o di quella  presso  cui  presta  servizio,  che  non
rientrino nelle normali mansioni di  ufficio  ovvero  determinino  un
rilevante  aggravio  di  lavoro  o  presuppongono   una   particolare
competenza  giuridica,  amministrativa  o   tecnico-professionali   o
l'assunzione di particolari responsabilita'; 
        2) pubblicazioni scientifiche in alcuna delle materie oggetto
delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni  vigenti
in materia di stampa e che rechino un  contributo  apprezzabile  alla
dottrina ovvero alla pratica professionale  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; 
    I suddetti titoli devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso  ai  ruoli
dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della  Polizia  -
Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  e'  presieduta  da  un
consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato  dello  Stato
di qualifica corrispondente a consigliere  di  Stato,  ovvero  da  un
prefetto, ed e' composta da due funzionari dei  ruoli  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con  qualifica
non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti  universitari
esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice  puo'
essere   nominato   anche   un    funzionario    dell'Amministrazione
dell'Interno collocato in quiescenza  da  non  oltre  un  quinquennio
dalla data del decreto che indice il concorso. 
    Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso   e   all'informatica,    la    Commissione    esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nelle lingue straniere e da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato esperto in informatica. 
                               Art. 8 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Nel caso in cui il numero delle  domande  di  partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi  a  concorso  e
non  sia  inferiore  a  cinquemila,  verra'  effettuata   una   prova
preselettiva,  volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati   da
ammettere alle successive prove. 
    La prova e' articolata in quesiti a risposta a  scelta  multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale,  diritto  processuale   penale,   diritto   civile,   diritto
costituzionale e diritto amministrativo. 
    I  quesiti  concernenti  le  sopraindicate   discipline   saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova  preselettiva  sul
sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. 
    Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'  unica  domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla  natura  della  domanda  che  e'  rispettivamente   facile,   di
difficolta' media e difficile. 
    L'attribuzione   del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della
prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a  livello
regionale o interregionale. 
    In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede  di  espletamento  della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con  le  modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La votazione conseguita non concorre  alla  formazione  del  voto
finale di merito. 
                               Art. 9 
 
 
                Svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    La prova preselettiva  e'  effettuata  per  gruppi  di  candidati
divisi per sedi,  nei  giorni  e  nell'ora  che  verranno  pubblicati
successivamente. 
    Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la  prova,
la  Commissione  esaminatrice   provvede   alla   distribuzione   dei
questionari gia' selezionati automaticamente. 
    I  questionari  sono  contenuti  in  confezioni   individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale  da  parte  dei  candidati  e'
autorizzata dalla Commissione. 
    E' disposta l'esclusione dalla  prova  del  candidato  che  abbia
aperto il plico contenente il questionario prima  dell'autorizzazione
della Commissione. 
    I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura  e
di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati. 
    A  ciascun  candidato   viene   somministrato   un   questionario
contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
vertenti sulle discipline indicate nell'articolo  8,  in  ragione  di
quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo  per  le
risposte di duecentodieci minuti. 
    I questionari  sono  formulati  come  domande  dirette  cui  deve
corrispondere una sola delle cinque risposte. 
    I quesiti da  sottoporre  ai  candidati  sono  sorteggiati  dalla
Commissione esaminatrice mediante  procedura  automatizzata,  tenendo
conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado  di
difficolta' delle domande. 
    A tal fine, le domande facili rappresentano il  30%  del  totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    Qualora in sede di correzione  si  riscontrasse  la  presenza  di
quesiti errati  la  Commissione  provvedera'  all'annullamento  degli
stessi. 
                               Art. 10 
 
 
                      Diario prova preselettiva 
 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 31 marzo 2015 verra'  pubblicata  la
data ed il luogo di svolgimento  della  prova  preselettiva,  nonche'
l'avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it alla  voce  "concorsi")  dei  quesiti  oggetto
della citata prova. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
                               Art. 11 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La correzione  degli  elaborati  e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica. 
    Avvalendosi   del   sistema   automatizzato,    la    Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati. 
    La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione  sul  sito
Internet della Polizia  di  Stato  (www.poliziadistato.it  alla  voce
"concorsi"). 
    Dell'approvazione  della  graduatoria  stessa  e'  data   notizia
mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie   Speciale
"Concorsi ed Esami", che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 12 
 
 
Prove  di  efficienza  fisica   ed   accertamenti   psico-fisici   ed
                            attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli
accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,  nella
sede, nei giorni e nell'ora che saranno  preventivamente  comunicati,
un numero sufficiente di candidati  acche'  il  numero  degli  idonei
raggiunga le 400 unita', pari a 5 volte il numero dei posti  messi  a
concorso. 
    Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari
all'ultimo  dei  candidati  riconosciuti  idonei   entro   i   limiti
dell'aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a  sostenere
le prove scritte. 
    Ai fini dell'accertamento delle prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove,  da  parte  di
una Commissione composta da un dirigente della Polizia di  Stato  che
la presiede, da un medico della  Polizia  di  Stato,  nonche'  da  un
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con
qualifica di coordinatore  di  "settore  sportivo".  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori
della Polizia di Stato o  da  un  appartenente  ai  ruoli  tecnici  o
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
      
 
=====================================================================
|        PROVA       |   UOMINI  |  DONNE |          NOTE           |
+====================+===========+========+=========================+
|                    |           | Tempo  |                         |
|                    | Tempo max |max 5'  |                         |
| Corsa 1000 m.      |4' 05''    |05''    |                         |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
| Salto in alto      | 1,15 m.   | 1,00 m.|Max 3 tentativi          |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
| Sollevamento alla  |           |        |                         |
|sbarra              | n. 5      | n. 2   |Continuativi (Max 2 min.)|
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneita' sportiva agonistica in corso di validita'
per l'Atletica  Leggera,  secondo  il  decreto  del  Ministero  della
Sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed  integrazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  Medico  Sportiva
Italiana,  ovvero  a  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
convenzionate che esercitano in tali ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. 
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove  in  questione  e  la
conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta  con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti  ed  esclusione
dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo  della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    I concorrenti che avranno riportato giudizio di  idoneita'  nelle
prove  di  efficienza  fisica   saranno   sottoposti   a   successivi
accertamenti  psico-fisici,  a  cura  di  una  apposita   Commissione
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico  che
la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da  due
componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i  dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale. 
    A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un  esame
clinico generale ed a prove  strumentali  e  di  laboratorio,  dovra'
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale. 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7- GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11- Anti HCV. 
    Il giudizio di  idoneita'  o  di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione  medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di   non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    I candidati riconosciuti idonei alla  visita  fisica  e  psichica
verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una  Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e composta da  un  funzionario  del
ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la  presiede,  da  quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. 
    Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine  del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'  di
polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che
individuali, ed in un colloquio con un componente della  Commissione.
Su  richiesta  del  selettore  la  Commissione   puo'   disporre   la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in  cui  siano
risultati positivi i test e  sia  risultato  negativo  il  colloquio,
questo e' ripetuto in sede  collegiale.  L'esito  delle  prove  viene
valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 
    Con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvati i  test,  predisposti  da  istituti
pubblici o privati specializzati. 
    Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  riportato  in  tale
accertamento e' definitivo e comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 14 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica,  agli  accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d'esame di cui all'articolo 17 del presente bando. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
Speciale  "Concorsi  ed  esami"  del  29  maggio  2015  verra'   data
comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle  prove
scritte. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
    Durante la prova preliminare e le prove scritte  d'esame  non  e'
permesso ai concorrenti di comunicare  tra  loro  verbalmente  o  per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con
gli incaricati della vigilanza  o  con  i  membri  della  Commissione
esaminatrice. 
    E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere,  appunti,
libri, opuscoli di qualsiasi genere,  agende  elettroniche,  telefoni
cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei  alla  memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    Gli elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono  essere
scritti, a pena di nullita',  esclusivamente  su  carta  portante  il
timbro  d'ufficio  e  la  firma  di  un  membro   della   Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 
    Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti,  il  tutto
senza note ne' richiami dottrinali  o  giurisprudenziali,  nonche'  i
dizionari  linguistici,  che  siano  stati   consegnati   il   giorno
precedente la prima prova scritta d'esame, per la  relativa  verifica
da parte della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 
    Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento  del  tema
e' escluso dal concorso. 
                               Art. 15 
 
 
                          Richiesta titoli 
 
 
    I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d'esame  di  cui
all'articolo   17   del   presente   bando    dovranno    consegnare,
inderogabilmente, il giorno precedente la prima prova scritta d'esame
la documentazione inerente l'eventuale possesso  dei  titoli  di  cui
all'articolo 6. 
    La valutazione dei titoli di  cui  al  presente  articolo  verra'
effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che  saranno  ammessi   a
sostenere la prova orale. 
    Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo  6  del  presente
bando,  la  commissione  esaminatrice,  nella   riunione   precedente
l'inizio  della  correzione  degli  elaborati,  determina  i   titoli
valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione
dei relativi punteggi. 
    Le somme dei punti assegnati per  ciascuna  categoria  di  titoli
sono divise per il numero dei votanti ed i  relativi  quozienti  sono
sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce  il  punteggio
di merito attribuito dalla commissione stessa. 
                               Art. 16 
 
 
                       Diario ulteriori prove 
 
 
    Nel caso non ricorrano le condizioni di cui  all'articolo  8  del
presente bando  e  non  abbia  luogo  la  prova  preselettiva,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" del 10 aprile 2015 verranno resi noti la data  ed
il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in  ordine
agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
                               Art. 17 
 
 
                           Materie d'esame 
 
 
    Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. 
    Le prove scritte, della durata  massima  di  otto  ore  ciascuna,
vertono sulle seguenti materie: 
      - diritto  costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo con eventuale  riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      - diritto penale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto  delle  prove
scritte, sulle seguenti: 
      -  diritto  civile;   diritto   del   lavoro;   diritto   della
navigazione;   ordinamento   dell'Amministrazione   della    Pubblica
Sicurezza;  nozioni  di   medicina   legale;   nozioni   di   diritto
internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato  tra  quelle
indicate nel presente bando; informatica. 
    L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera  consiste
in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed  in
una conversazione. La  prova  orale  di  informatica  e'  diretta  ad
accertare  il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente di conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
                               Art. 18 
 
 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
    Le prove scritte si intendono superate dai candidati che  abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove. 
    La  Commissione,  qualora  abbia  attribuito  al  primo  dei  due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo  prescritto,
non procede all'esame dell'altro. 
    L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del  voto  riportato
nelle prove scritte, sara'  comunicata  al  candidato  almeno  trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi. 
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco dei candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in  apposito  albo  del
Ministero dell'Interno. 
                               Art. 19 
 
 
    Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove 
 
 
    La mancata presentazione del candidato nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere l'eventuale  prova  preliminare,  la
prova  di  efficienza  fisica,  gli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali, le prove scritte o la  prova  orale,  comporta  la  sua
esclusione di diritto dal concorso. 
                               Art. 20 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame sono  invitati  a
far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni  dal  giorno  in  cui  hanno  ricevuto  il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso  dei  titoli  che
danno diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti  e  quelli  di
preferenza   nella   nomina,   gia'   indicati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 21 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione forma  la  graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma della  media  dei  voti
riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e  del
punteggio attribuito ai titoli. 
    La graduatoria del concorso  e  la  dichiarazione  dei  vincitori
saranno effettuate secondo le  norme  e  con  le  riserve  dei  posti
previste dall'articolo 1 del presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni previste dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
                               Art. 22 
 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia - Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza,
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati  nella
graduatoria  saranno  invitati   a   far   pervenire   al   Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane  -  Servizio  Dirigenti,  Direttivi  ed
Ispettori, entro il termine perentorio di  un  mese,  decorrente  dal
primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni  ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive  ai  sensi  dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: 
      a) il non aver riportato condanne a pena  detentiva  per  reati
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di studio,  di  cui  all'articolo  2,
lett. e), del presente bando; 
      f)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva. 
    Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c)  non  dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 
    I candidati utilmente collocati in graduatoria  saranno  nominati
Commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria. 
                               Art. 23 
 
 
                     Termine consegna documenti 
 
 
    I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il  termine
stabilito dal precedente articolo 20 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano  stati  spediti  per  posta  o  con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    La mancata consegna della documentazione di rito entro  il  primo
mese di servizio, come  stabilito  dal  precedente  articolo  22,  il
mancato    completamento    della    documentazione    o     l'omessa
regolarizzazione della stessa, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina. 
                               Art. 24 
 
 
                   Pubblicazione della graduatoria 
 
 
    Il decreto di approvazione della graduatoria del  concorso  e  di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero  dell'Interno  e  di  tale  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Dalla data della pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e  120,  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai  sensi  del
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 25 
 
 
                        Status dei vincitori 
 
 
    I  vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   del
Ministero dell' Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento  civile
o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
                               Art. 26 
 
 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel   ruolo   dei
                             commissari 
 
 
    I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare  il  corso
di formazione della durata di due anni  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  finalizzato  anche  al
conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in
due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo. 
    Al termine del corso di  formazione  i  commissari  capo  saranno
assegnati    ai    servizi    d'Istituto    presso     gli     uffici
dell'Amministrazione della Pubblica  Sicurezza  ad  esclusione  degli
Uffici Centrali del Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  e  degli
uffici situati nelle province in cui risiedono alla data del presente
bando, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma
4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    L'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata
dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di  fine  corso,
nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. 
    I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati  di  cui  al
precedente articolo 1, secondo comma, lettera C,  verranno  assegnati
come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali  del
predetto corso di formazione, ad uffici della  provincia  di  Bolzano
ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed Esami". 
 
      Roma, 26 febbraio 2015 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                             Pansa                    
 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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