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venerdì 27 febbraio 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio. (15G00022) (GU n.43 del 21-2-2015) Vigente al: 8-3-2015



     DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8 
Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162  per  chiudere  la  procedura  di
infrazione  2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazione  della
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di  semplificazione  dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio. (15G00022) 
(GU n.43 del 21-2-2015)

 
 Vigente al: 8-3-2015  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, contenente nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli  ascensori
considerati in servizio pubblico; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del  29
giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della  relativa  licenza  di  esercizio,  e  in
particolare  l'articolo  11,  comma  1,  ai  sensi   del   quale   le
disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si  applicano  agli
ascensori e ai montacarichi in servizio privato; 
  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante
attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che
modifica  la  direttiva  95/16/CE  relativa  agli  ascensori,  ed  in
particolare l'articolo 16 che, confermando il  potere  di  intervento
regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le  disposizioni
di attuazione della  medesima  direttiva  2006/42/CE,  per  la  parte
relativa alle  modifiche  della  direttiva  95/16/CE  in  materia  di
ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1999, n. 162; 
  Considerato che la Commissione europea, in data 24  novembre  2011,
ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione  in
mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE,  in  base,  tra  l'altro,  alla
motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le  due
suddette direttive comunitarie si riferiscono ai  soli  ascensori  in
servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene  tale
distinzione; nonche' in  base  alla  motivazione  che  la  disciplina
relativa agli ascensori  in  servizio  pubblico,  di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del  1980,  contengono
talune disposizioni piu' restrittive rispetto a quanto previsto dalla
direttive 95/16/CE e 2006/42/CE; 
  Considerato, pertanto, che al  fine  di  evitare  l'aggravio  della
procedura  di  infrazione   si   rende   necessario   modificare   le
disposizioni regolamentari di cui sopra  per  renderle  integralmente
aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  di
concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  della  salute,  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
 
                             E m a n a: 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.
162,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  214,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 1, le  parole:  «in  servizio  privato»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 12: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio
degli ascensori e montacarichi»; 
      2) al comma 1, le  parole:  «,  non  destinati  a  un  servizio
pubblico di trasporto,» sono soppresse; 
    c) l'articolo 13, comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
proprietario dello stabile, o  il  suo  legale  rappresentante,  sono
tenuti  ad  effettuare  regolari   manutenzioni   dell'impianto   ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica  ogni
due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e
degli apparecchi di  sollevamento  rispondenti  alla  definizione  di
ascensore la  cui  velocita'  di  spostamento  non  supera  0,15  m/s
provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  mezzo  di  tecnici
forniti di laurea in ingegneria: 
      a)  l'azienda  sanitaria  locale  competente  per   territorio,
ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione  della
legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza; 
      b) la direzione  territoriale  del  lavoro  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio,  per  gli
impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le  aziende
agricole; 
      c) la direzione generale  del  trasporto  pubblico  locale  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  gli  ascensori
destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come  stabilito
all'articolo  1,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; 
      d) gli organismi di  certificazione  notificati  ai  sensi  del
presente  regolamento  per  le  valutazioni  di  conformita'  di  cui
all'allegato VI o X; 
      e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati,  per  le
verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico  organismo
nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008»; 
    d) dopo l'articolo 17 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  17-bis.
(Accordo preventivo per installazione di  impianti  di  ascensori  in
deroga). - 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi  appropriati
da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli  operatori
e manutentori nei  casi  eccezionali  in  cui  nell'installazione  di
ascensori non e' possibile realizzare i  prescritti  spazi  liberi  o
volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina,  l'accordo
preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al  presente  decreto,
e' realizzato: 
      a) in edifici esistenti, mediante  comunicazione  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  corredata  da  specifica  certificazione,
rilasciata  da  un  organismo  accreditato  e  notificato  ai   sensi
dell'articolo  9,  in  merito  all'esistenza  delle  circostanze  che
rendono indispensabile il ricorso  alla  deroga,  nonche'  in  merito
all'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per  evitare  il
rischio di schiacciamento; 
      b)  quando  lo  stesso  e'  necessario  per  edifici  di  nuova
costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di  impossibilita'
per  motivi  di  carattere  geologico,  mediante  preventivo  accordo
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico  entro  il  termine
previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272. 
  2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero
dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate  ai
sensi del comma 1, lettera a), corredato  di  sintetici  elementi  di
informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono,
sulle  motivazioni  della  deroga  e  sulle   soluzioni   alternative
adottate.». 
  2. La documentazione da presentare al'organismo notificato, ai fini
della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162,
introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico,
ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto, e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di natura non regolamentare, da  adottarsi  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento. 
                               Art. 2 
 
 
                    Verifiche e prove periodiche 
 
  1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche  per  il
funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico  sono
disciplinate con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. 
                               Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2015 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
            nell'esercizio delle funzioni del Presidente 
             della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 
                         della Costituzione 
                               GRASSO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, 
reg.ne - prev. n. 375 

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