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venerdì 27 febbraio 2015

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9 Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. (15G00020) (GU n.44 del 23-2-2015) Vigente al: 10-3-2015



     DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9 
Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine  di  protezione  europeo.
(15G00020) 
(GU n.44 del 23-2-2015)

 
 Vigente al: 10-3-2015  
 
Capo I

Disposizioni generali

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 76 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e  in
particolare l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni di principio e attuazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento
degli  effetti  di  misure  di  protezione  adottate   da   autorita'
giurisdizionali  degli  Stati  membri,  nei  limiti   in   cui   tali
disposizioni  non  sono  incompatibili   con   i   principi   supremi
dell'ordinamento costituzionale  in  tema  di  diritti  fondamentali,
nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  13  dicembre  2011,  sull'ordine  di  protezione
europeo; 
    b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale
da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente,
che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e  indipendenza,  di
uno Stato membro dell'Unione europea con la quale  vengono  applicati
divieti o restrizioni finalizzati a tutelare  la  vita,  l'integrita'
fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o  l'integrita'
sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale; 
    c)  ordine  di  protezione  europeo:   una   decisione   adottata
dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al  fine
di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che  gli
effetti della misura di protezione  si  estendano  al  territorio  di
altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o  soggiorni  o
dichiari di voler risiedere o soggiornare; 
    d) persona protetta: la persona fisica oggetto  della  protezione
derivante  dalla  misura  di  protezione  adottata  dallo  Stato   di
emissione; 
    e)  persona  che  determina  il  pericolo:  la  persona  nei  cui
confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti  all'adozione
di una misura di protezione; 
    f) stato di emissione: lo Stato membro al cui  interno  e'  stata
adottata la misura di protezione  in  riferimento  alla  quale  viene
chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo; 
    g) stato di  esecuzione:  lo  Stato  membro  al  quale  e'  stato
trasmesso, ai  fini  del  riconoscimento,  un  ordine  di  protezione
europeo. 
                               Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. In relazione alle  disposizioni  degli  articoli  3  e  4  della
direttiva, autorita' competenti, secondo le  rispettive  attribuzioni
definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le
autorita' giudiziarie. 
  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione  e  alla
ricezione delle misure di protezione e  degli  ordini  di  protezione
europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. 
  3. Nei limiti indicati  dal  presente  decreto,  e'  consentita  la
corrispondenza diretta  tra  autorita'  giudiziarie.  In  tale  caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il  Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine  di
protezione. 
Capo II

Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero

                               Art. 4 
 
 
                  Modifica all'articolo 282-quater 
                   del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «1-bis. Con la comunicazione prevista dal  comma  1,  la  persona
offesa e' informata della facolta' di richiedere  l'emissione  di  un
ordine di protezione europeo.». 
                               Art. 5 
 
 
                      Procedimento di emissione 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone
una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e  282-ter
del codice di procedura penale. 
  2. Il giudice provvede su  richiesta  della  persona  protetta  che
dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro
ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro
Stato  membro.  La  richiesta  puo'  essere  presentata   anche   dal
rappresentante legale della persona protetta.  Nella  richiesta  sono
indicati, a pena di inammissibilita', il  luogo  in  cui  la  persona
protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata  e  le
ragioni del soggiorno. 
  3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e'  emessa
in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati: 
    a) identita'  e  cittadinanza  della  persona  protetta,  nonche'
identita' e cittadinanza del  tutore  o  del  rappresentante,  se  la
persona protetta e' minore o legalmente incapace; 
    b) data a decorrere dalla quale la  persona  protetta  risieda  o
soggiorni ovvero intenda  risiedere  o  soggiornare  nello  Stato  di
esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; 
    c) indirizzo, numeri di telefono  e  fax,  nonche'  indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  dell'autorita'  che  ha  emesso   il
provvedimento; 
    d) data di deposito del provvedimento  contenente  la  misura  di
protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di  protezione
europeo; 
    e) sintesi dei  fatti  e  delle  circostanze  che  hanno  portato
all'adozione della misura di protezione; 
    f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione,  ivi
compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo
in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; 
    g) identita'  e  cittadinanza  della  persona  che  determina  il
pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona; 
    h) eventuale ammissione della persona protetta  al  patrocinio  a
carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo
provvedimento. 
  4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo'  essere
proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n.
69. 
                               Art. 6 
 
 
           Trasmissione dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. L'autorita' giudiziaria che ha  emesso  l'ordine  di  protezione
europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al
Ministero della  giustizia  ai  fini  della  successiva  trasmissione
all'autorita' competente dello Stato  di  esecuzione,  con  qualsiasi
mezzo  idoneo  a  comprovare  l'autenticita'  del  documento,  previa
traduzione nella lingua di  detto  Stato.  Ad  analoga  comunicazione
provvede nei casi in cui adotti provvedimenti  di  revoca,  modifica,
proroga o nei casi di annullamento  o  sostituzione  della  misura  o
dell'ordine di protezione europeo. 
  2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti
di riconoscere un  ordine  di  protezione  europeo  emesso  ai  sensi
dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza  indugio
a darne comunicazione all'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  la
misura di protezione ai  fini  della  successiva  comunicazione  alla
persona protetta. 
Capo III

Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero

                               Art. 7 
 
 
         Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine 
                        di protezione europeo 
 
  1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide  la
Corte di appello nel cui distretto la persona protetta,  in  sede  di
richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o  presso  cui
ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere. 
                               Art. 8 
 
 
           Procedimento per il riconoscimento di un ordine 
                        di protezione europeo 
 
  1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine  di  protezione
europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della
Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7. 
  2. A seguito della  trasmissione  di  cui  al  comma  1,  la  Corte
d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni  dalla  data  di
ricevimento dell'ordine di protezione europeo. 
  3. Quando le informazioni  sono  incomplete,  il  Presidente  della
Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede
le necessarie integrazioni e il termine  di  cui  al  comma  2  resta
sospeso dalla data della  comunicazione  sino  alla  ricezione  delle
informazioni mancanti. 
                               Art. 9 
 
 
            Presupposti per il riconoscimento dell'ordine 
         di protezione europeo e contenuto del provvedimento 
 
  1.  La  Corte  di  appello,  riconosciuto  l'ordine  di  protezione
europeo,  dispone  l'applicazione  di  una  delle  misure   cautelari
previste dagli articoli 282-bis e 282-ter  del  codice  di  procedura
penale, in modo da assicurare  la  corrispondenza  con  gli  obblighi
dettati nella misura di protezione. 
  2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione  europeo
quando: 
    a) le informazioni fornite dallo  Stato  di  emissione  risultano
incomplete, anche  a  seguito  della  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 3; 
    b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili  a
quelli delle misure  cautelari  regolate  dagli  articoli  282-bis  e
282-ter del codice di procedura penale; 
    c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a  un
fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale; 
    d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi
fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in  caso
di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in  corso  di
esecuzione, ovvero non possa piu'  essere  eseguita  in  forza  delle
leggi dello Stato che ha emesso la condanna; 
    e) i fatti per i quali e' stato  emesso  l'ordine  di  protezione
potevano essere giudicati in Italia e  si  sia  gia'  verificata  una
causa di estinzione del reato o della pena; 
    f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione
e' stata pronunciata sentenza di non luogo  a  procedere,  salvo  che
sussistano i presupposti  di  cui  all'articolo  434  del  codice  di
procedura penale per la revoca della sentenza; 
    g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta  dall'ordinamento
italiano; 
    h) la misura di protezione e'  stata  applicata  dallo  Stato  di
emissione nei confronti di una persona che, alla data di  commissione
del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana; 
    i) la misura di protezione  e'  stata  adottata  nello  Stato  di
emissione in riferimento a reati che, in base  alla  legge  italiana,
sono considerati commessi per  intero  o  in  parte  all'interno  del
territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 
  3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo,
l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia  che  ne
da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello  Stato
di emissione. 
                               Art. 10 
 
 
              Esecuzione conseguente al riconoscimento 
 
  1. Quando e' emessa  decisione  di  riconoscimento  dell'ordine  di
protezione europeo, la Corte d'appello  informa  il  Ministero  della
giustizia che ne da' comunicazione  alla  persona  protetta  ed  alla
persona  che  determina  il  pericolo   anche   tramite   l'autorita'
competente dello Stato di emissione.  Del  provvedimento  viene  data
comunicazione    alla    polizia    giudiziaria    e    ai    servizi
socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in
sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere  o  soggiornare  ovvero
l'intenzione di richiedere o soggiornare. 
  2.  Quando  la  persona  che  determina  il   pericolo   viola   le
prescrizioni dell'ordine di protezione,  la  polizia  giudiziaria  ne
informa  il  Procuratore  generale  e  il  Presidente   della   Corte
d'appello; se sussistono  le  condizioni  di  applicabilita'  di  una
misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta  del  Procuratore
generale, provvede tenendo conto dell'entita',  dei  motivi  e  delle
circostanze della violazione e determinandone  la  data  di  scadenza
entro un termine non superiore ai trenta giorni. 
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del  titolo
primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio
previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede  il
Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte  da  lui
delegato. 
  4. La misura perde  efficacia  qualora  sia  trascorso  il  termine
indicato nel comma 2 o anche prima,  quando  lo  Stato  di  emissione
provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11. 
  5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e  di  adozione
dei provvedimenti di cui ai precedenti commi,  la  Corte  di  appello
informa  l'autorita'  competente  dello  Stato   di   emissione.   La
comunicazione  e'  effettuata   utilizzando   il   modello   di   cui
all'allegato  B,  previa  traduzione  nella  lingua  dello  Stato  di
emissione. 
Capo IV

Decisioni sulla validita' ed efficacia del titolo e cessazione degli
effetti

                               Art. 11 
 
 
             Decisioni sulla validita' e sull'efficacia 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello  Stato  di  emissione  la
decisione  in  ordine  alla  proroga,  al  riesame,  alla   modifica,
all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di  protezione
posta alla base dell'ordine di protezione  europeo;  spetta  altresi'
alla  medesima  autorita'  l'applicazione  di   piu'   gravi   misure
cautelari. 
  2. Quando  l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  emette  uno  dei
provvedimenti  indicati  al  comma   1,   anche   a   seguito   della
comunicazione della  violazione  dell'ordine  di  protezione  di  cui
all'articolo 10, comma 5, ne  informa  senza  indugio  le  competenti
autorita' dello Stato di esecuzione, secondo  le  modalita'  indicate
nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione  della  sentenza
emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione. 
                               Art. 12 
 
 
             Cessazione degli effetti del riconoscimento 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. A seguito della comunicazione  dell'intervenuta  modifica  delle
misure di  protezione  poste  alla  base  dell'ordine  di  protezione
europeo riconosciuto ai sensi  dell'articolo  8  e  dell'articolo  9,
comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui  all'articolo
8, puo' revocare o sostituire le misure adottate  ovvero  modificarne
le modalita' di applicazione. 
  2. La Corte d'appello, con le medesime modalita' stabilite al comma
1,  dichiara  la   cessazione   dell'efficacia   del   riconoscimento
dell'ordine di protezione quando: 
    a) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta  alla
base dell'ordine di protezione europeo; 
    b) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non
vi e' corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti
all'applicazione delle  misure  regolate  dagli  articoli  282-bis  e
282-ter del codice di procedura penale; 
    c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona  protetta
non si trova all'interno del territorio nazionale; 
    d) in riferimento  al  fatto  in  relazione  al  quale  e'  stata
disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso
sulla base  della  normativa  nazionale,  sono  trascorsi  i  termini
previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale; 
    e)  lo  Stato  di  emissione  ha  comunicato  l'esecuzione,   nei
confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di
condanna a pena detentiva ovvero di una  misura  cautelare  detentiva
anche per fatti diversi da quelli  posti  alla  base  dell'ordine  di
protezione europeo; 
    f) risulta che la persona che  determina  il  pericolo  si  trova
sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero  alla  misura  cautelare
della  custodia  in  carcere  in  forza   di   provvedimento   emesso
dall'autorita' giudiziaria nazionale e in relazione a  fatti  diversi
da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo; 
    g) nei confronti della persona che determina il pericolo e' stato
pronunciato il  riconoscimento,  ai  fini  della  sua  esecuzione  in
Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in  altro
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2010,  n.
161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI. 
  3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e
2, secondo le forme previste nell'articolo  8,  previa,  se  occorre,
richiesta di informazioni allo Stato di emissione. 
  4. Qualora la Corte  emetta  un  provvedimento  di  modifica  delle
misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine  di  protezione
europeo   ovvero   dichiari   la   cessazione   dell'efficacia    del
riconoscimento,  provvede  a  darne  comunicazione  allo   Stato   di
emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. 
  5. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
Capo V

Disposizioni finali

                               Art. 13 
 
 
                Informazioni alla Commissione europea 
 
  1. Per consentire  la  valutazione  in  ordine  alle  modalita'  di
attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento  della  direttiva,
il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il  numero
di  ordini  di  protezione  emessi  e  riconosciuti  dalle  autorita'
competenti. 
                               Art. 14 
 
 
                 Rapporti con altri accordi e intese 
 
  1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione  di  ulteriori
accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e  vigenti  alla
data  della  sua  entrata  in  vigore,  qualora  gli   stessi   siano
rispondenti  agli  obiettivi  della  direttiva  e  contribuiscano   a
semplificare le  modalita'  di  riconoscimento  degli  effetti  delle
misure di protezione. 
                               Art. 15 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Al trattamento  dei  dati  personali  effettuato  ai  sensi  del
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla
parte II, titolo I dello stesso codice. 
  2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati  ricevuti
dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata
comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione. 
  3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o  inesatti,
il Ministero della giustizia procede ad  analoga  comunicazione  alla
competente autorita' dello Stato di esecuzione. 
  4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere: 
    a)  che  i  dati  non  vengano  cancellati  ma  solo   conservati
temporaneamente  se  vi  sono  fondati  motivi  di  ritenere  che  la
cancellazione possa compromettere un proprio legittimo  interesse:  i
dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per  lo  scopo
che ha impedito la loro cancellazione; 
    b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di
esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti. 
  5. I dati personali trattati a  norma  del  presente  decreto  sono
utilizzati   esclusivamente   per   le   finalita'    di    reciproco
riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.  L'ulteriore
trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con  le
suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate  a
trattare tali dati per le ulteriori  finalita'  e  nel  rispetto  del
principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita': 
    a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il  perseguimento
dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per
cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili; 
    b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza
pubblica. 
                               Art. 16 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2015 
 
                                MATTARELLA 
 
 
                                >Renzi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Gentiloni   Silveri, Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato A 
                                     (di cui all'articolo 5, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
                                    (di cui all'articolo 10, comma 5) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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