CORTE EUROPEA: RIMBORSABILI VOLI CANCELLATI SENZA AVVISO CONGRUO
9CO768935 4 ECO ITA R01
CORTE EUROPEA: RIMBORSABILI VOLI CANCELLATI SENZA AVVISO CONGRUO
(9Colonne) Lussemburgo, 11 mag - Un vettore aereo che non sia in grado di dimostrare che un passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell'orario di partenza previsto è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria. Lo ha stabilito la Corte europea, sottolineando che ciò vale non solo ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora esso sia stato stipulato per il tramite di un'agenzia di viaggi online. Tale regolamento prevede che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, conformemente al regolamento, l'onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell'orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento. (Gnk)
111247 MAG 17
CORTE EUROPEA: RIMBORSABILI VOLI CANCELLATI SENZA AVVISO CONGRUO
(9Colonne) Lussemburgo, 11 mag - Un vettore aereo che non sia in grado di dimostrare che un passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell'orario di partenza previsto è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria. Lo ha stabilito la Corte europea, sottolineando che ciò vale non solo ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora esso sia stato stipulato per il tramite di un'agenzia di viaggi online. Tale regolamento prevede che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, conformemente al regolamento, l'onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell'orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento. (Gnk)
111247 MAG 17
Nessun commento:
Posta un commento