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giovedì 29 agosto 2019
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1 agosto 2019 Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (19A05450) (GU n.202 del 29-8-2019)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 agosto 2019
Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio
2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati. (19A05450)
(GU n.202 del 29-8-2019)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
settembre 2011, n. 210;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;
Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica
dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e
urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009,
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga
dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo
dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2015, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2016, n. 209;
Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
agosto 2017, n. 200;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2018, recante «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2018, n. 198;
Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale di
tali manifestazioni al fine di completare lo studio della valutazione
dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali
impiegati;
Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita' di prevenzione
alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di
incidenti durante le manifestazioni;
Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena
attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6
febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico;
Vista la necessita' di garantire che, a tutela del benessere degli
animali impiegati nelle manifestazioni, i pareri tecnici espressi dal
medico veterinario dell'ASL territorialmente competente e dal tecnico
del fondo, in qualita' di membri della commissione comunale e
provinciale per la vigilanza che deve autorizzare le manifestazioni
nelle quali vengono utilizzati equidi, rivestano il carattere della
vincolativita';
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, regolamentare il settore delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi;
Ordina:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e
successive modificazioni
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011 citata in premessa dopo le parole «dell'allegato A» sono
inserite le seguenti: «, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 26 luglio 2018,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 30
agosto 2019.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2019
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2921
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