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giovedì 29 agosto 2019

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1 agosto 2019 Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (19A05450) (GU n.202 del 29-8-2019)



MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 agosto 2019
Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e  urgente  21  luglio
2011 e successive  modificazioni,  in  materia  di  disciplina  delle
manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati. (19A05450)
(GU n.202 del 29-8-2019)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni;
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
settembre 2011, n. 210;
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e  modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
settembre 2015, n. 208;
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2016, n. 209;
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
agosto 2017, n. 200;
  Vista l'ordinanza ministeriale 26  luglio  2018,  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente  autorizzati»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2018, n. 198;
  Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale  di
tali manifestazioni al fine di completare lo studio della valutazione
dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica  degli  animali
impiegati;
  Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione
alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di
incidenti durante le manifestazioni;
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico;
  Vista la necessita' di garantire che, a tutela del benessere  degli
animali impiegati nelle manifestazioni, i pareri tecnici espressi dal
medico veterinario dell'ASL territorialmente competente e dal tecnico
del fondo,  in  qualita'  di  membri  della  commissione  comunale  e
provinciale per la vigilanza che deve autorizzare  le  manifestazioni
nelle quali vengono utilizzati equidi, rivestano il  carattere  della
vincolativita';
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa  organica  in  materia,  regolamentare  il  settore   delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati equidi;

                               Ordina:

                               Art. 1

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio  2011,  e
                      successive modificazioni

  1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011 citata in premessa dopo le parole «dell'allegato A»  sono
inserite le seguenti: «, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione».
                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 26  luglio  2018,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data  del  30
agosto 2019.
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 1° agosto 2019

                                                  Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2921

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