DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
(20G00096)
(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)
Vigente al: 17-7-2020
Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e
diffusione dell'amministrazione digitale, nonche' interventi di
semplificazione in materia di responsabilita' del personale delle
amministrazioni, nonche' di adottare misure di semplificazione in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli
affari europei;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro
scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita' della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo
di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla
data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,
della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61
e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,
e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni
caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c).
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali puo' essere utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle
infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di
programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali alla realizzazione
della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati
ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita'
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico
del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti
del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi'
pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica
motivazione.
Art. 3
Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze
degli interventi di sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici
economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli
articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli
accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la
consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'
organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale
nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e
possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto
anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del
contratto.".
Art. 4
Conclusione dei contratti pubblici
e ricorsi giurisdizionali
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle
seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente
concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",
purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto";
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del
contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare
contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o
sospensione della sua esecuzione.".
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente
decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,
approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'
della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di
norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo
dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";
b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro
trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,
indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.".
Art. 5
Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata
incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei
lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita',
tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei
successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il
soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o
preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del
contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
seguenti alternative modalita':
a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di
altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico
dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore
economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dell'opera;
d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario
straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se
privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo
previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o
di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase
cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che
possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o
locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico
dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
Art. 6
Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio
consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata
complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'
richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica
conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il
quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino
un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al
comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo
interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al
momento della designazione del terzo o del quinto componente.
All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio
consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali
delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per
danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la
natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del
codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del
procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico
formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole
e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e
di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti
designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le
funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'
obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il
collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un
gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione
delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione
di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i
componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le
determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Art. 7
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,
per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'
alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al
Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma
finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un
fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle
risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei
lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni
appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni
finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei
limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni
di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
anche nel conto dei residui.
Art. 8
Altre disposizioni urgenti
in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni
effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del
certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi
d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del 2020nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove
impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture
costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca
di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine
contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di
attivita'," sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la
Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 3-bis";
3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali
di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le
attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte
le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella
gestione di procedure di gara;";
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai
seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.";
c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),
l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali
posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In
relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte
dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
d) all'articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche se presenti";
2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle
seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla
base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e'
inserito in tali strumenti di programmazione".
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2021";
c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le
modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione
individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio
dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19,
possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o
forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei
predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,
relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e
integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicabili al presente decreto.".
Art. 9
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un
elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari. In relazione agli interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della
loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono
identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese
di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'
speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con
motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari
straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari
straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i
progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando
altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la
depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota
percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al
compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,
ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari
straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore
a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.".
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono
inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e
regionali,".
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per
l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.
Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Art. 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal
seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti:
"e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42."
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;";
d) all'articolo 9-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa
anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di cui al comma
1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in
deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle
seguenti: "o in deroga";
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli
immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I
comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
stesso.";
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti
strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i
prospetti";
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis,
comma 1-bis.";
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.";
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'
dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.".
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti
igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice
civile.";
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli
edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o
dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156.".
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo
relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le
seguenti:
"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)
puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno
il 20 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40
per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e
seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi
organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni
della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
c) il comma 2-quater e' abrogato.
Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo..
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando
il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'
Capo I
Semplificazioni procedimentali
Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono
pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,
comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri di misurazione dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo
periodo.";
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,
comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,
di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.";
b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della
telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante
strumenti informatici e telematici";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio
digitale";
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo
periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi
ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato.";
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima
amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si
applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo
10-bis.";
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine
prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti".
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Art. 13
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere
indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le
seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario
riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli
ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta.
Art. 14
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima
del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre
2005, n. 246.".
Art. 15
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole
"triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo
2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni
imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non
indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'
adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica
amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.";
c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto" sono soppresse;
d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di
attivita' produttive" sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente.
Art. 16
Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli
italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
1. Per il referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12
ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di
cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
aumentato del 50 per cento.
Capo II
Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza
Art. 17
Stabilita' finanziaria degli enti locali
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30
settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente
all'accertamento da parte della competente sezione regionale della
Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o
rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 e' abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 18
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e' abrogato.
Capo III
Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema
universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco
Art. 19
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema
universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la
stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di
elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non
diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base
mensile.";
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti
periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei
limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che
sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.
I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota
del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";
d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato
servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo,
ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso,
non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di
progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire
assegni di durata annuale.";
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella
propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali
disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),
l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della
valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore
scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del
contratto.".
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione
dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la
data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.".
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa
autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso
gli atenei, accreditati in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni
universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il
collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque
anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero
sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.
Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla
fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono
individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
254, e' abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti
medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica per medico di medicina generale di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione
designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal
presidente dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori e
dell'universita' (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".
Art. 20
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente
decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di
specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e le
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale
appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di
effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di
soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione
di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la
retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale
dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di
rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita
nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate
nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6
milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi
provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Responsabilita'
Art. 21
Responsabilita' erariale
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai
casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 22
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli
interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di
sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le
vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente
trasmesso all'amministrazione competente ai fini della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,
provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le
misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del
personale amministrativo e della magistratura contabile.
Art. 23
Modifiche all'articolo 323 del codice penale
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di
norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalita'".
Titolo III
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale
Capo I
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione
Art. 24
Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete
della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e
dopo le parole "identita' digitale" sono aggiunte le seguenti: "e
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis";
2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui
all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee
guida.";
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio";
4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il
divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai
soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo
3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
istituiti con legge dello Stato.";
2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni";
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone fisiche", sono
inserite le seguenti: ", dei professionisti" e dopo le parole "in
albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle persone
fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e le
parole "in albi professionali o nel registro delle imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui all'articolo 6-bis";
al secondo periodo, le parole "dell'Indice" sono sostituite dalle
seguenti "del presente Indice"; in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,
di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";
3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite
le seguenti: "delle persone fisiche";
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole "per finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";
e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono
inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene
tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la carta
di identita' elettronica";
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole
"L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica";
4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identita'
elettronica e" sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
"2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'
digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni
o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo
2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi
on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi on-line.";
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter";
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente
articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e,
al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti
di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle
disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";
g) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole "nonche' attraverso uno degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti
ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;";
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) ovvero
formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;";
3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2021";
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 5 e' abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "7.
La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche
rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8
novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,
ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno
precedente la scadenza.".
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Art. 25
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
e gestione dell'identita' digitale
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di
conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole
"conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite
dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,
lettera b)";
b) all'articolo 29:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei
fornitori di servizi";
2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il
secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti
di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi
compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma
1 intendono svolgere.";
4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a
"comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i
gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti
informatici";
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori
accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse
dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono
fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro
40.000,00.";
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole
"accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle
seguenti: "che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e
organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea,
nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati
agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di
conservazione.";
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono
sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il
sistema".
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al
comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole
"decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti:
"e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del
medesimo decreto";
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito e' assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al
sistema SPID.".
Art. 26
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione
1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono
disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la societa' di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
nell'esercizio di attivita' ad essi affidati ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato,
residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi
inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari
conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in
ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice
univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione
richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre
disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le
amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla
piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo
decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di
«tecnologie basate su registri distribuiti», come definite
dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee
guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita'
agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformita' agli
originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione
al destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o
comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile
dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta
ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso
alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e'
inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un
indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a
tali atti o affari e' riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il
servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in
apposita area riservata, per ciascun destinatario della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza
ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le
modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile
accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi
destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non
certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale
di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'
elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma
15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante
dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
certificata o del servizio elettronico di recapito certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione
correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o
comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni
opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso
di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di
ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta
elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del
comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del
comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma
ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli
atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore
con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei
documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al
destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione
e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,
comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti
dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della
piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o
facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
funzionalita' della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle
spese e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82:
a) e' definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e
il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La
piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di
usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e
interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali
le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di
notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della
piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai
terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)
alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua
funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari
eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di
accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari
dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di
corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a
decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla
piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1
non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui
agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo
decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali,
autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni
altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica
sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi
centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un
anno".
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del
suddetto fornitore."
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione
e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al
nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Art. 27
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari
1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto
della disciplina europea, si puo' procedere alla verifica
dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:
a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti
dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della
Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite, dal soggetto che
eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231;
b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
informatica, a due fattori, basati su credenziali gia' rilasciate
all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione
informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo",
nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato,
oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi
dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno
"significativo".
2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata
conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del
processo di autenticazione in base al quale e' stata attribuita la
firma elettronica avanzata.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole "gli estremi
del documento di identificazione" sono soppresse;
b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua
identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano
nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza
del quale opera in nome e per conto del cliente;";
c) all'articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, con livello
di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui
all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e
della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo,
rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica
compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma
dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato
per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale;";
2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
"4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata
su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4
del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27
novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale
modalita' di identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di
pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici,
con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti
sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare
direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;";
3) alla lettera b) prima della parola "laddove" e' inserita la
seguente: "solo".
Art. 28
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli
atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro
il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Con le medesime modalita', le amministrazioni
pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta
elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche
territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni
per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio
tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono
altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del
giudizio.";
b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13.
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma
1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia
civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale
indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per detti organi o articolazioni.".
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter,
comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
Art. 29
Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'
agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei
titolari di contrassegni
1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "della pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni di
euro.";
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
previsione di cui al secondo periodo si applica anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";
2) al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis";
e) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle
seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
l'Agenzia";
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e
sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".
2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari
dei predetti contrassegni.",
b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: "491. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
sentite le associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui
al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento
dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2,
lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli
2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo
2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della
piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Art. 30
Misure di semplificazione in materia anagrafica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La
certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e'
assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per
garantire la circolarita' anagrafica e l'interoperabilita' con le
altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
dell'ANPR.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi
disponibili dall'ANPR.";
b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalita'
telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82.";
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR".
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
Capo II
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione
amministrativa
Art. 31
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione
della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica
1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle
tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano
ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle
informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la
diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro
l'uso di webcam e microfoni.";
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e
sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad
applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22
maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro
degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di
attivita' che possono essere svolte.";
b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole "L'AgID"
sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, infine, dopo le parole
"migliorino i servizi erogati" sono aggiunte le seguenti:
"assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.";
c) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole "nonche' al Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri" sono soppresse;
d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole "a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della
complessita' tecnologica delle attivita' richieste", nonche', dopo
l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il mancato avvio delle
attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.".
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali di committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere
all'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento".
3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione
Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione
generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale dell'area
delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la
funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica e di
digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta
di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale della medesima area, equivalente sul piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo
periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo
di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle
amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi
funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 32
Codice di condotta tecnologica
1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il
seguente:
"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al
fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili,
progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e
servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale
italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di
progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza
cibernetica.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che
avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a
rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi,
singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso
di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello
sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali
attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti
svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione
digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite
massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e
qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da
riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e'
sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita'
di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie
allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile,
assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere
svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica
da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di
un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.".
Capo III
Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini
istituzionali
Art. 33
Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio
informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle
medesime strutture.";
b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: "Art.
50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di
servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca
e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le
pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in
concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e
generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati
di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.".
Art. 34
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la
semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e
la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in
conformita' alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti
dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad
operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura
prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard
tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del
catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i
dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale
dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le
modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e
accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte le
seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter";
b) il comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, la lettera c) e' abrogata.
Art. 35
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del
Paese
1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la
sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al
comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti
fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei
requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di
Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2
e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle
infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica
amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la
parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture
digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle
amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) al comma 2, le parole "un impianto informatico atto" sono
sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti"; le
parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse
di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di massa" sono
sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta
dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i
livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio
energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la
pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita',
di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.";
e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.";
f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti "al comma 1-ter";
g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: "4-quater. Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
407 e' abrogato.
3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni
pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo IV
Misure per l'innovazione
Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca e le societa' con
caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale
domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da
quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella
domanda e' indicato il titolare della richiesta e il responsabile
della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili
di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della
sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le
modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il
monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli
eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si
propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o
integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata
trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano
concrete probabilita' di successo, la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando
comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative
all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta
in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,
dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi
internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e
verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,
assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i
risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i
benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il
contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se
l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di
modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di
cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per
materia, promuove le iniziative normative e regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di
disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che
danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione
alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia
anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio
nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad
essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 37
Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel
CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica
certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono
sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";
3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta
elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del
domicilio digitale";
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le
parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole
"l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle
seguenti: "il domicilio digitale";
2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i
soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio
domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese
ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio
digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip
S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi
sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui
ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino
alla loro concorrenza.";
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva,
anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,
chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del
Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui
all'articolo 2189 del codice civile.";
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta
elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il
relativo domicilio digitale.";
3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";
e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello
stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del
Ministero vigilante sui medesimi.";
f) il comma 8 e' abrogato;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) il comma 10 e' abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio
digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa
che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non
hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui
domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo
2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il
provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,
acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in
conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia
digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti
per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati
delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro
concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".
Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN
ECONOMY
Capo I
Semplificazioni in materia di attivita' di impresa e investimenti
pubblici
Art. 38
Misure di semplificazione per reti
e servizi di comunicazioni elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si applica
la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ", fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica";
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole "nel caso di
modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le
modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento
dell'autocertificazione.";
c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
"Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,
sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette
necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro
collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile
qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa
richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui
permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad
autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi
competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono soppresse ed e'
aggiunto infine il seguente periodo: "L'istanza cosi' presentata
avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.";
2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle singole
amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati";
3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi aerei
su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",
e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "I predetti
termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri
enti pubblici.";
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145." e'
soppresso;
f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le
caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003;
g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2
dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,
alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio
attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui
ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle
infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento
dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le
procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto
legislativo n. 259 del 2003.".
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata
attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del
decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'
subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore
di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita'
locale competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello
dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di
documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.
La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti
accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di
rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio
dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera
dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e'
altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi
oggetto degli interventi.".
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure
autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale,
la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli
operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro
trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede.
1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme
restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le
concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della
sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e
riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.".
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6
e' sostituito dal seguente: "6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti
sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della
possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo
4.".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 39
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole "In caso di finanziamento di importo non superiore a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione",
sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di importo
non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in
un'unica soluzione.".
2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica
soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento
di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con
risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
al secondo periodo.".
Art. 40
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle
imprese e dall'albo degli enti cooperativi
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente
alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel
registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il
conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle
societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia
delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio
della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove
siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli
atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno
una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del
capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di
accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel
registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta
iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle
imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e
motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le
domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi
di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore
iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del
provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso
il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita
IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici
registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione
della societa' dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del
registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice
civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della
trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente:
"16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile
ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15."
10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, e' sostituito dal seguente:
"7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".
11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo
comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni
semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in
liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di
esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica
l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita
indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.".
12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente:
"L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di
cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata
della conservatoria competente per territorio che provvede, senza
indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle
domande in quello indicate.".
Art. 41
Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo
del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il
Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica, il
Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento
per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi
progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione
finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica
delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,
il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto
del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa
sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria
dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione
applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui
alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove
presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,
n. 144.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.".
2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo pari a
900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.".
3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di
regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti
dalla legislazione vigente.".
Art. 42
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la
programmazione economica
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal
2019 al 2022";
b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono aggiunte le
seguenti: ", anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente,
previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di
servizi,";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.".
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e'
inserito il seguente:
"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica senza contestuale
approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto
attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali
autorizzazioni.".
3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente:
"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e
del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza
nell'anno successivo.".
4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4
e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in
materia di sviluppo sostenibile.".
Art. 43
Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni
individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle
attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e
successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in
agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive
introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono
adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle
parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento
delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli
adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa
dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle
attivita' di gestione e di controllo di competenza delle
amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica,
conseguentemente per le finalita' di cui al presente articolo, il
fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente
in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei
procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi
contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di
strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e' verificata sulla base del sistema di identificazione della
parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali
individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione
geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite
le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e
"entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto
di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche
presentando, a tal fine, specifici impegni";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche tramite comunicazione al consumatore";
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a
condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
cui al presente comma.".
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno
antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La
detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad
apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite
medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-
bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza
maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano
temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della
pertinente zona geografica delimitata.".
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in
cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.".
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462, le parole "di uno" sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono
sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai
lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea
a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.
Art. 44
Misure a favore degli aumenti di capitale
1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia
rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la
maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del
capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368,
secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo
2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni
aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai
sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente
di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441,
quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo;
c) l'attribuzione agli amministratori della facolta' di aumentare
il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e' pertanto
validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate.
3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,
anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del
20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di
mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento
del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla
norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per
discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'.
4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del
codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti
dai seguenti:
"L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa',
con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della
societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita' sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle
imprese.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella
sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in
azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in
mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione
sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente
all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di
azioni sottoscritte.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione il diritto di opzione puo' essere escluso dallo
statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni
preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione
legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono
risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa'
entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto
previsto dalle leggi speciali.".
Art. 45
Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner
S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole "entro sei mesi dall'erogazione" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".
Art. 46
Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'
di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 6";
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,
anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione
territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle
iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena
operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme
restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico,
anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo
dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e
istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per
l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno
del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni
tra le amministrazioni locali e statali coinvolte
nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la
coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite
dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6";
2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: "a-sexies)
nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni
proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di
indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed e' approvata con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".
Art. 47
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per
gli investimenti nella coesione e nelle riforme
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accelerazione
nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli
investimenti nella coesione e nelle riforme";
b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le
seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole
"alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi"
sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi
nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio
dell'Unione europea";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le
Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".
Art. 48
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di
sistema portuale e delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del
settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della
nautica
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 14-ter";
b) al comma 1-sexies, dopo le parole "la destinazione funzionale
delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i beni
sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e'
prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 14-ter";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che non
alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle
aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E'
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende
espresso positivamente.";
e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per le
opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani
urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai
sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in
sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.".
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi
infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione
alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonche' a quelle avviate a decorrere
dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo
previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'
elevato a quarantacinque mesi.
3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono aggiunte
le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del
perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema
Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito
mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno
2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti,
di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente
connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con
particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e
all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,
nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare
riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del
Mezzogiorno.";
b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della
ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.".
5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla
diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di
cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo
accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-quater, comma 1,
lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),";
b) al comma 726, la parola "aprile" e' sostituita dalla parola
"novembre".
Art. 49
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali
1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e
gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e
autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di
assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti
lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da
concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di
realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di
protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da
applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da
Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti
per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio
dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il
controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni
di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e
opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche'
le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al
comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo
gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per
l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di
monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei
dati di interesse.".
5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di
traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e
B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle strade
di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente
proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a
enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'
indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato
o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a
enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'
indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di
interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la
titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente
titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti
proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".
Capo II
Semplificazioni in materia ambientale
Art. 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva
2011/92/UE;";
2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono
sostituite dalle seguenti: "i progetti";
3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono
inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli
impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'";
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del
Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di
sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano
di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole
"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ",
il Piano di sviluppo aeroportuale";
2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito
della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.";
3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono
inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della
destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti:
"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le
opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2. ";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA"
sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano
origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
autorita'.";
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente
agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.
234.";
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'
istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in
carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai
commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'
di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo
provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi
1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del
presente decreto.";
2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le
seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della
Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della
Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica
PNIEC";
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto e' proposto."
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante
il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".
f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e
l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'
richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i
chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove
ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio
preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la
pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente, trascorso il
termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche di accesso
al sito internet istituzionale dell'autorita' competente
tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,
l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e
dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie
osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto
delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,
verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,
relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per
una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,
l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la
quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente
comunicazione e', altresi', pubblicata sul sito internet
istituzionale.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla
base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e,
ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla parte seconda del presente decreto la verifica di
assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora
la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i
risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";
g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'
di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente
al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio
di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in
formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere.";
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati
progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)";
2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1",
sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola
"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";
3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantacinque giorni";
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali"
sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente,
secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente
alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria
attivita' istruttoria.";
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici giorni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni
successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e le parole "centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le
modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla
pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
istituzionale e";
3.2. dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.";
3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Tutta la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle
consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le
osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui
agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al
pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.";
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti
di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al
periodo precedente senza che la Commissione competente di cui
all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di
trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e
al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di VIA";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento
entro i successivi trenta giorni.";
3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo
progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;";
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni
dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di
richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura
del proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito
internet istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della
suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri
titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi
quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso
di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine
di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in
modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza
partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro dieci giorni";
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole "sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non
rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un
limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";
q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole "di
petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3" sono
sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva
superiore a 200.000 tonnellate";
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono
inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla
informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole
"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte
le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che
puo' essere adottata";
2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In caso
di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti
significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che
entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle
osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori
ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano
alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con
l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto
della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali.
Art. 51
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone
contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del
sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in
ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a
verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,
autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a
dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'
pari a dieci anni.
Art. 52
Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-bis e' inserito il seguente:
"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse
nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere
per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un
combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora
l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino
ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1
e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche'
per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le
restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le
procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,
anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi
dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con
l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima
dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi
e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere
di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 53
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni
dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo
precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con
l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle
attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano
con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine
preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si
applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro
novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le
attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia
competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le
attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta
giorni.
4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il
responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto
interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito
eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito
specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle
tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione
dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto
operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al
comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi
della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del
progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo
248 puo' essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a
condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la
matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination
e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo e'
applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorita' competente
del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai
valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai
valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica approvata dall'autorita' competente. La
certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo
costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie
finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.".
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e'
inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.".
Art. 54
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento
sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e
delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei
commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo
67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione
delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la
Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67,
comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono
effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorita' di
bacino distrettuale puo' adottare, sulla base del parere della
Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".
Art. 55
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato. Non puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale
carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione
amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del
parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del
2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti
anche a rilevanza esterna.";
4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la
realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la
possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un
commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre
mesi.";
2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro
dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente
parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita";
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono
aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per
quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per
sessanta giorni";
2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla
seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento
d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo";
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da
parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e
sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco
approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,
salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla
gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
vigente".
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata
allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del
soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi
dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di
beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti
all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,
decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla
direzione generale competente in materia del Ministero".
Capo III
Semplificazioni in materia di green economy
Art. 56
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle
variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma
5.";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,
ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono
nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo ,
nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono
installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di
edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche
su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione
energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie
di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non
incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in
attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di
svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali
impianti, separate graduatorie.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione
delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono
aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui,
nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono
aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a
quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
di condanna, anche non definitiva.
Art. 57
Semplificazione delle norme per la realizzazione
di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma
l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle
leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di
ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli
punti di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente al
veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore
7".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una
eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli
stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le
condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per
l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo
pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per
cento dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui
risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura
dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 58
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri
paesi
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti
statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi
agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi
seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio
di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato
dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe
dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla
stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota
di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base
di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle
fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad
altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030
eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'
comprendere operatori privati.".
Art. 59
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le
seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".
2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore
a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio
fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica".
Art. 60
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito
pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
successivo e una programmazione temporale dei progetti di
investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo
le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il
caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso
civico";
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis
L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo'
delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di
societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle
attivita' preparatorie.";
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba
svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a
integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con
l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con
l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente
competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla
data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle
attivita' svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA
puo' essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso
essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti,
necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul
medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,
sono altresi' realizzabili tramite regime di denuncia di inizio
attivita' anche i rifacimenti di metanodotti che, restando
all'interno della relativa fascia di servitu', si discostino dal
tracciato esistente.".
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
appartate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La
Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e
la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:
"4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e
della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite
regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.".
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia
all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato
parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Art. 61
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto
dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione
delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,
individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di
qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo
dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul
territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee
guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del
1990.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato
dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un
celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".
Art. 62
Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente
articolo quelli che producono effetti negativi e significativi
sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica
superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'
subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili
o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno
dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'.
Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree
sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione
necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo
economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base
alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri
in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano
variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati
mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW
termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in
aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti
ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la
produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o
dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti
di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera
e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da
specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di
sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla
connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione
nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al
Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.".
Art. 63
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta
delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio
forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal
europeo. Il programma straordinario e' composto da due sezioni, la
Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su
iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del
programma e' destinato al sostegno della realizzazione di piani
forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici
regionali almeno decennali, che consentano di individuare le
vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi
migliorativi e manutentivi nel tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di
interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento
funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
attuatori.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui al comma 2, e' adottato previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli
interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province
autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori
di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in
violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si
provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta
a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i
medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.
53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di
competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte
delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole
forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 64
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a
favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto
conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni
anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in
materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata
e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle
emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel
limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni
successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti
nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da adottare entro
il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e
alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli
obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in
relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non
previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo,
incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere
sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione
e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi
di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al
comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria
centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni
trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli
esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della
citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai
sensi del comma 2.
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato
l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con
le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili
interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio
delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere
assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Art. 65
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Speranza, Ministro della salute
Pisano, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato A
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato B
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