MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03912)
(GU n.178 del 16-7-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato,
sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonche' le disposizioni
contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute
30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la nota del 15 luglio 2020, con la quale la Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha
rappresentato la necessita' di rafforzare i controlli tesi a
diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio
nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione della
mobilita' dal Kosovo, dal Montenegro e dalla Serbia;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre
il 31 luglio 2020, di disporre misure urgenti per la limitazione
della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno;
E M A N A
la seguente ordinanza:
Art. 1
Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno
2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere la
diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni
antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Bosnia Erzegovina;
e) Brasile;
f) Cile;
g) Kosovo;
h) Kuwait;
i) Macedonia del Nord;
l) Moldova;
m) Montenegro;
n) Oman;
o) Panama;
p) Peru';
q) Repubblica Dominicana.
r) Serbia.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione
sanitaria, sono altresi' sospesi i voli diretti e indiretti da e per
i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, e' comunque consentito l'ingresso in
Italia delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del
presente decreto, nonche' delle persone di cui all'articolo 4, comma
9, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2020. Alle persone di cui al primo periodo che nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei
Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'articolo 4, comma 9, e
l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 luglio 2020.
4. In deroga al comma 1, unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo,
Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, e' altresi' consentito
all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei
mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e
il transito nel territorio nazionale alle condizioni di cui
all'articolo 5, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
5. L'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, come
prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
luglio 2020, e' sostituita dalla presente.
Art. 2
Modifiche all'ordinanza 30 giugno 2020
1. All'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della
salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: "c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini
di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria,
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay".
Art. 3
Ingresso nel territorio nazionale
1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o
territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, e di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 luglio 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al
comma 1 dell'articolo 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 luglio 2020.
Art. 4
Efficacia
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
della stessa e fino al 31 luglio 2020.
La presenta ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2020
Il Ministro: Speranza
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Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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