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venerdì 17 luglio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 16 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03912) (GU n.178 del 16-7-2020)



MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 luglio 2020
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03912)
(GU n.178 del 16-7-2020)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  "Istituzione  del
servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19"  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  "Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come "pandemia" in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
"Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176,  che  ha  prorogato,
sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  nonche'  le  disposizioni
contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della  salute
30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
  Vista la nota del  15  luglio  2020,  con  la  quale  la  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute  ha
rappresentato  la  necessita'  di  rafforzare  i  controlli  tesi   a
diminuire il rischio  di  reimportazione  del  virus  nel  territorio
nazionale  e  ha  contestualmente  proposto  la   restrizione   della
mobilita' dal Kosovo, dal Montenegro e dalla Serbia;
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque  non  oltre
il 31 luglio 2020, di disporre  misure  urgenti  per  la  limitazione
della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno;

                              E M A N A
                       la seguente ordinanza:

                               Art. 1

       Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale

  1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della  salute  30  giugno
2020, come prorogata dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 luglio 2020, allo scopo di  contrastare  e  contenere  la
diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e  il  transito  nel
territorio  nazionale  alle  persone  che  nei   quattordici   giorni
antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
    a) Armenia;
    b) Bahrein;
    c) Bangladesh;
    d) Bosnia Erzegovina;
    e) Brasile;
    f) Cile;
    g) Kosovo;
    h) Kuwait;
    i) Macedonia del Nord;
    l) Moldova;
    m) Montenegro;
    n) Oman;
    o) Panama;
    p) Peru';
    q) Repubblica Dominicana.
    r) Serbia.
  2.  Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di   protezione
sanitaria, sono altresi' sospesi i voli diretti e indiretti da e  per
i Paesi di cui al comma 1.
  3. In deroga al comma  1,  e'  comunque  consentito  l'ingresso  in
Italia delle persone di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  giugno  2020,   con
residenza anagrafica  in  Italia  da  data  anteriore  a  quella  del
presente decreto, nonche' delle persone di cui all'articolo 4,  comma
9, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 giugno 2020.  Alle  persone  di  cui  al  primo  periodo  che  nei
quattordici giorni antecedenti hanno  soggiornato  o  transitato  nei
Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'articolo  4,  comma  9,  e
l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 14 luglio 2020.
  4. In deroga al comma 1, unicamente per Bosnia Erzegovina,  Kosovo,
Macedonia del Nord,  Montenegro  e  Serbia,  e'  altresi'  consentito
all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale  viaggiante  dei
mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e
il  transito  nel  territorio  nazionale  alle  condizioni   di   cui
all'articolo 5, commi da 5  a  7,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
  5. L'ordinanza del  Ministro  della  salute  9  luglio  2020,  come
prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
luglio 2020, e' sostituita dalla presente.
                               Art. 2

               Modifiche all'ordinanza 30 giugno 2020

  1. All'articolo 1,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente: "c) l'ingresso nel territorio nazionale di  cittadini
di Stati terzi residenti nei seguenti  Stati  e  territori:  Algeria,
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay".
                               Art. 3

                  Ingresso nel territorio nazionale

  1. Ogni ingresso nel territorio  nazionale  da  qualsiasi  Stato  o
territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
14 luglio 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti nei  Paesi  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 1.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e  5,  comma  10,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
14 luglio 2020.
                               Art. 4

                              Efficacia

  1. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione
della stessa e fino al 31 luglio 2020.
  La presenta ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2020

                                                Il Ministro: Speranza


                             ----------

Avvertenza:
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

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