Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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L 67/116
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modifica dell’allegato II della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo
esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio
al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
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A norma dell’articolo 4,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri
vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei
materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
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(2)
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L’allegato II della direttiva
2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si
applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È
necessario modificare l’esenzione 14 relativa all’uso del cromo
esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella
di esenzioni simili per l’uso del cromo esavalente previste dalla
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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(3)
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Dalla valutazione dell’esenzione
14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che
sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto
disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È
previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate
all’uso del cromo esavalente. L’esenzione vigente dovrebbe pertanto
essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di
scadenza per due delle sottovoci dell’esenzione.
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(4)
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È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati
membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(2) Direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
(3) Regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, la voce 14 è sostituita dalla seguente:
«14. Cromo esavalente come
anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante,
nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad
assorbimento:
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli
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