MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2020
Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19.
(20A03944)
(GU n.179 del 17-7-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
secondo cui, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, le procedure concorsuali per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si svolgono nel
rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto del
Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le disposizioni contenute
nel Libro I, Titolo IV, Capo I, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro";
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 201, concernente
il «Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, concernente
il Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni
centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del
Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Ritenuta la necessita' di approvare le prescrizioni tecniche
previste dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020,
per garantire lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della
difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della giustizia;
Visto il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
cui alla nota prot. 1131 del 3 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le prescrizioni tecniche da osservare allo scopo di garantire la
tutela della salute dei candidati nell'ambito delle procedure
concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la
durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di
misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, di cui all'art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono definite dall'allegato A al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Norme finali e clausola
di invarianza finanziaria
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 luglio 2020
IL Ministro della salute
Speranza
Il Ministro della pubblica amministrazione
Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1611
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Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, l'allegato A e' pubblicato sul sito della Polizia di Stato,
all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129
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