ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00523
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 77 del 19/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: LISEI MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 19/06/2023
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/06/2023
Stato iter:
IN CORSOInterrogazione a risposta scritta 4-00523
lunedì 19 giugno 2023, seduta n.077
LISEI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, attribuisce al personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia il diritto all'incremento, al momento della cessazione del rapporto, di sei scatti stipendiali da includere nel calcolo del trattamento di fine servizio;
precisamente, l'articolo 6-bis dispone che, al personale delle categorie individuate al comma 1, il quale cessa dal servizio per età, per sopravvenuta inabilità permanente o per decesso, siano attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti, ciascuno di 2.50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto;
i benefici si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;
l'articolo 1911 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continui ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio;
rilevato che in base a numerose segnalazioni pervenute all'interrogante, risulterebbe che l'INPS non includa i sei scatti nel calcolo del trattamento di fine servizio per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire ai soggetti individuati dall'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, di ottenere dall'INPS i sei scatti inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio.
(4-00523)
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