ATTO SENATO
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00685/009
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 79 del 21/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MAGNI CELESTINO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE CRISTOFARO GIUSEPPE ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21/06/2023 CUCCHI ILARIA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21/06/2023 FLORIDIA AURORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21/06/2023
Stato iter:
21/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO RELATORE 21/06/2023 MANCINI PAOLA FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 21/06/2023 DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 21/06/2023
NON ACCOLTO IL 21/06/2023
PARERE GOVERNO IL 21/06/2023
RESPINTO IL 21/06/2023
CONCLUSO IL 21/06/2023
Ordine del Giorno 9/685/9
mercoledì 21 giugno 2023, seduta n. 079
Il Senato,
in sede di discussione della conversione in legge del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,
premesso che:
la legge di conversione in esame interviene in materia di
contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale
tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di
durata;
inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica
della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle
pubbliche amministrazioni;
in particolare, nulla è stato disposto in materia di
lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è
demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema
giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per
le lungaggini che lo contraddistinguono;
in particolare più volte l'Italia è stata condannata per
violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto
di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost.
secondo cui la «La legge [.] assicura la ragionevole durata [del
processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha
diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;
fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia
particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600
dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno
dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti
anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato
o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato,
all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di
ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle
forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una
pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma
di laurea;
la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni
del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le
quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva,
l'appartenenza ad organi collegiali, l rappresentanza e la cura degli
interessi dell'Amministrazione".
fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area
più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale
era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;
nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni
Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del
personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta
una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in
attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le
famiglie professionali di elevata professionalità;
i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono
rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i
cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono
stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;
di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti
lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la
violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore
ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;
inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i
singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura
organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di
posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli
affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a
termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece
applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi,
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure
professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura
organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa
erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.
(numerazione resoconto Senato G19.104)
(9/685/9)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):responsabilita' civile
contratto collettivo
integrazione sociale
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