Ordine del Giorno n. G/747/7/1 e 10 al DDL n. 747
G/747/7/1 e 10
Mazzella, Maiorino, Cataldi, Guidolin, Pirro
Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premesso che:
il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;
ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto") ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n. 44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del fuoco;
permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui all'art. 3 D.lgs. 165/97,
impegna il Governo
in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/1997.
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