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sabato 28 ottobre 2023
Tar 2023-"La valutazione dei titoli del ricorrente sarebbe stata erronea, in quanto non gli sarebbero stati attribuiti correttamente i punteggi individuati nelle griglie di valutazione. In particolare non gli sarebbero stati riconosciuti correttamente i punteggi per la partecipazione a due Commissioni e per due incarichi e non gli sarebbe stato valutato il diploma di scuola secondaria non specifico per il concorso de quo, in aggiunta al titolo di studio specifico. Contesta, infine, il fatto che non gli sarebbe stato riconosciuto l’incarico di videoterminalista la cui attribuzione, seppure non presente nel foglio notizie, tuttavia poteva essere desunta da altri elementi contenuti nella documentazione allegata alla domanda di concorso."
Tar 2023-"per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. M_D E24476 – 3213 del 26/01/15, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza della ricorrente per l’applicazione del canone agevolato previsto dall’art. 4 d.m. 07/05/14, e della nota prot. n. M_D E24776 – 27805 del 25/06/15, con cui il Ministero ha comunicato il provvedimento in esame;"
Tar 2023-"per l’annullamento della nota del Comando militare della Capitale prot. n. 44510 del 12 settembre 2013, recante definitiva rideterminazione, a decorrere dalla data di ricezione della stessa, del canone/indennità di occupazione relativo all’alloggio di servizio n. ERM0552D utilizzato dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 286, comma 2-bis, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66."
Cassazione 2023-"con sentenza del 1 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, accoglieva la domanda proposta da OMISSIS nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall'importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti UNEP dell'ufficio giudiziario) nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio subito durante il servizio, protrattosi dal (Omissis) al (Omissis); "
Tar 2023-"Il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno con la qualifica di assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e presso l' OMISSISdi OMISSIS, ha impugnato il verbale prot. -OMISSIS-, emesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma in data 28/10/2019 e notificato in data 30/10/2019, con cui lo stesso veniva giudicato "permanentemente in modo assoluto non idoneo ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 28/10/2019", chiedendo di conseguenza l'accertamento del proprio diritto ad essere reintegrato e ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. "
Tar 2023-"L'art. 11 del medesimo r.d. prevede inoltre che " … Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. "
Tar 2023-" per l'annullamento - del Provv. del 18 dicembre 2021 prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- - U.P.G.S.P, nella persona del V.Q. della Polizia di Stato, Dr.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto la comunicazione ex art. 4 ter, comma 3, D.L. n. 44 del 2021, convertito dalla L. n. 76 del 2021 e ss.mm. - invito a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti COVID 19 oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa o la richiesta di vaccinazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del medesimo D.L. n. 44 del 2021; "
Tar 2023-Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha posto a suo carico il divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi. Il provvedimento, preceduto dal ritiro cautelativo delle armi detenute dal ricorrente nella stessa abitazione del padre, destinatario di un divieto di detenzione delle armi, si fonda sul rapporto di parentela e convivenza con tale soggetto. La Prefettura ha ritenuto che la suddetta stretta relazione parentale, peraltro accompagnata dalla convivenza accertata dal predetto Organo di polizia al momento dell'eseguito ritiro cautelare del materiale in questione, è da ritenersi idonea ad integrare il presupposto di pericolo per la pubblica sicurezza in un contesto sociale in cui non è improbabile che chi abbia necessità di rifornirsi di ami possa vantare diritti morali sui propri familiari
Tar 2023-“ Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978, spetta, a domanda, la pensione privilegiata senza necessità di ulteriore parere sulla dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS). In tal caso, chiesta la pensione di privilegio, l'istante verrà soltanto sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione diagnostica dell'invalidità e la conseguente attribuzione della classifica pensionistica" - Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 221 del 17/02/2021.”
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