I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 28-12-2012 n. 149
Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2013.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale previdenza gestione ex Inpdap, Direzione prestazioni previdenziali gestione ex Enpals, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale sistemi informatici gestione ex-Inpdap.
Circ. 28 dicembre 2012, n. 149 (1).
Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2013.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale previdenza gestione ex Inpdap, Direzione prestazioni previdenziali gestione ex Enpals, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale sistemi informatici gestione ex-Inpdap.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2013
L'art. 24, comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (allegato 1), ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Il D.M. 16 novembre 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 novembre 2012, n. 277 fissa nella misura del 3,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2013. Il predetto decreto fissa nella misura del 2,7 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2012.
Si è pertanto provveduto a quantificare, con le modalità in uso per la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2012 e illustrate con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, la differenza fra il 2,6%, attribuito in via previsionale, e il 2,7% che rappresenta l'indice di rivalutazione definitivo.
Il conguaglio a credito eventualmente spettante viene posto in pagamento con la rata di gennaio 2013.
La perequazione per l'anno 2013 è stata attribuita come da prospetto allegato:
Dal 1° gennaio 2013:
aumento del 3,00 %
Per le pensioni di importo [*] fino a € 1.443,00
aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia
Per le pensioni di importo [*] compreso tra € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 Viene garantito l'importo di € 1.486,29
Nessun aumento
Per le pensioni di importo [*] superiore a € 1.486,29
[*] l'importo della pensione da rivalutare è quella spettante a dicembre 2012.
Conseguentemente, per le prestazioni di importo complessivo superiore al triplo del trattamento minimo rivalutato si è provveduto ad impostare, anche per l'anno 2013, il medesimo importo spettante a dicembre 2012.
Anche per il rinnovo dell'anno 2013 sono state applicate le disposizioni dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Si ricorda che, per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione:
- le pensioni erogate dall'INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL;
- le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l'Ente erogatore ha comunicato l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.
Si rammenta che l'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2, (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE). L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella Circ. 6 luglio 2004, n. 102.
Per le pensioni della gestione ex Enpals tale informazione è presente nello storico di fine anno, maschera PNCTH0, dove è valorizzato l'indicatore "T" (tipo pensione).
Per l'anno 2013 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio in base ai dati contabili già acquisiti. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati i dati definitivi da parte del Casellario Centrale delle Pensioni.
In presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del beneficiario delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento delle posizioni, attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.
La perequazione nella misura del 3,0% è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:
- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
La gestione ex Enpals applica la suddetta perequazione automatica agli assegni alimentari riconosciuti all'ex coniuge e/o ai figli di pensionato in applicazione dell'ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice, nel caso di separazione legale, ovvero di pagamento diretto ex art. 8 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sempreché l'applicazione della rivalutazione Istat sia stata specificatamente inclusa tra le condizioni di Separazione o di Divorzio.
La titolarità dell'assegno alimentare, la decorrenza e l'ammontare dello stesso oltre alla condizione espressa della rivalutazione Istat sono indicati nella maschera PNCTM1 e la trattenuta mensile effettuata sulla pensione del coniuge obbligato è rilevabile nel cedolino di pensione di quest'ultimo all'interno del punto 16 della maschera PNCTD0.
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 3,0% l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il Msg. 14 novembre 2003, n. 382.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2012 e 2013, le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 2, tabelle da A ad E.
1.2 Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni delle gestioni ex Inpdap per l'anno 2013
Per le pensioni erogate dalle gestioni ex Inpdap, nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d'importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell'indennità integrativa speciale.
In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2012, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale.
Qualora dal raffronto il trattamento pensionistico risulti compreso tra € 1.443,00 e € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2012. Tale situazione sarà individuata mediante l'apposizione del codice "U" nel campo "PQ" della maschera 020.
Il medesimo codice sarà attribuito anche a tutti i trattamenti pensionistici superiori a € 1.486,29.
Per effetto dell'applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2012 è pari a € 736,63 e sarà elevata a € 758,73 dal 1° gennaio 2013; l'importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 716,63 per l'anno 2012 e in € 738,73 per l'anno 2013.
Si fa presente, inoltre, che per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa 18 ottobre 2000, n. 52 dell’Inpdap i suindicati criteri di corresponsione degli aumenti perequativi trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Con l'occasione, si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi della Gestione ex Inpdap.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota 23 dicembre 2008, n. 49 dell’Inpdap.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2012 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell'art. 24, comma 25 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 tali blocchi restano confermati.
Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici"D2","B7", "C7" e "D1".
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Inpdap,la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.
1.3 Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995
Per l'anno 2013 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di € 16.127,30.
Tanto si comunica, atteso che per l'accertamento del requisito del "carico", ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2012.
In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2013, all'importo di € 16.127,30 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 510,83. Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.
Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.
1.4 Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni ex Inpdap
Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2013, in misura pari al 2,31% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2012 delle pensioni di guerra, come indicato dall'Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche.
Ad ogni buon fine, le relative tabelle verranno rese note non appena il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà emanato la relativa circolare.
Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.
Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
1.5 Cumulo delle pensioni ai superstiti delle gestioni ex Inpdap con i redditi del beneficiario - art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 - tabella F
Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come riportati nell'allegato delle tabelle rinnovo 2013 riferiti per gli anni 2012 e 2013, sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ai fini del cumulo di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione ex Inpdap, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2013 considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
2. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l'anno 2012 e previsionale per l'anno 2013, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,2 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2011 - luglio 2012 e il periodo precedente agosto 2010 - luglio 2011.
Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2012 e 2013, e i limiti di reddito, sono riportati nell'allegato 2, tabella M.
2.1 Rivalutazione delle indennità
La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 2,31 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2011 -luglio 2012 e il periodo precedente agosto 2010 - luglio 2011.
Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
2.2 Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011. Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo pari a zero.
3. Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall'art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'art. 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2013 adeguandone l'importo al trattamento minimo.
4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale
L'art. 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. L'adeguamento in questione, illustrato con il Msg. 12 ottobre 2012, n. 16587 stabilisce che sulla scorta del Decr. 6 dicembre 2011, il requisito anagrafico in argomento è così modificato:
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
65 anni e 3 mesi [*]
[*] Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Decr. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e tre mesi di età entro il 30 novembre 2013 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e tre mesi è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all'art. 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2013 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria.
Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni a favore di invalidi civili che, alla data della scadenza della revisione abbiano già compiuto i 65 anni e tre mesi di età e che quindi siano divenuti titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, dopo la registrazione dell'avvenuta revisione nella procedura REVSAN come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
6. Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nell'anno 2013.
Requisiti per l'anno 2013
Età anagrafica donne
Età anagrafica uomini
AGO e forme sostitutive ed esonerative
Autonome e gestione separata
AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata
Categoria
'002', '005', '008', '033', '045', '048', '051', '054', '060', '063', '083' e '094'
'016', '019', '022', '074', '086', '089' e '092'
Tutte le categorie AOI
62 anni e 3 mesi
63 anni e 9 mesi
66 anni e 3 mesi
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2013 gli importi degli assegni di invalidità sono stati sospesi dal mese corrispondente a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N. Sono stati azzerati soltanto gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio e dicembre 2013.
7. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore sono stati rinnovati per l'anno 2013 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria. Per gli assegni in scadenza del corso dell'anno è stato come di consueto determinato l'importo della rate di tredicesima, se spettante, che viene corrisposto unitamente all'ultima mensilità.
8. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare con diritto in scadenza nell'anno 2013
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell'anno 2013, sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell'anno, sono state invece rinnovate localizzandole all'ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.
Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile. Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
9. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38,commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)
Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge n. 127/2007 il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Pertanto, per l'anno 2013 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 8.214,31.
Si ricorda che il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisca reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell'attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2013 per alcune situazioni particolari.
10.1 Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2013 sono state poste in pagamento per l'anno 2013 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Le pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio" in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2013 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell'elaborazione effettuata.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2012 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2012 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia reddituale.
Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, l'informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
10.2 Pensioni interessate dalla sospensione di cui all'art. 13 della legge n. 122/2010 per mancata comunicazione del reddito 2009
Le pensioni interessate alla sospensione ex art. 13, L. n. 122/2010 per mancata comunicazione del reddito 2009 sono state rinnovate nello stesso importo in pagamento a dicembre 2012. Tali posizioni sono state contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 001 in GP1CIDEMIN.
Nel caso di trasferimento ad altra sede l'aggiornamento è stato effettuato sulla nuova pensione.
In attesa dell'aggiornamento dei programmi, le pensioni interessate dalla sospensione di cui all'art. 13 della legge n. 122/2010 vengono scartate al calcolo di eventuali ricostituzioni. Per la gestione di tali posizioni si fa riserva di successive istruzioni.
10.3 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2013 con importo pari a "zero" è ricavabile dalla INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB.
Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
10.4 Familiari e contitolari secondari deceduti
Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a memorizzare, se mancante, la data di scadenza del diritto alla prestazione per i familiari e i contitolari secondari deceduti impostando la data di cessazione, in funzione della data di decesso, nel campo GP3CK02Z. Le posizioni interessate possono essere individuate nella procedura DIARIO con il codice azione 0154 e le date dal 13 novembre al 3 dicembre 2012.
11. Tassazione delle pensioni per l'anno 2013
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la Circ. 16 marzo 2007, n. 15/E dell'Agenzia delle entrate.
Nel caso di pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals si fa rinvio alle disposizioni impartite con la Circ. 31 gennaio 2007, n. 1 dell'Ente.
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla Circ. 22 dicembre 2003, n. 57/E dell'Agenzia delle entrate.
12. Detrazioni d' imposta
Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull'ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
12.1 Detrazioni personali
Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Sulle pensioni complementari viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull'ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.
12.2 Detrazioni di imposta per familiari a carico
Come indicato nel messaggio n. 17506 del 9 settembre 2011, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto all'art. 7, lett. b), l'abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, sancendo l'obbligo solo in caso di variazione dei dati.
Pertanto, per l'anno 2013 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2012.
12.3 Detrazioni per le famiglie numerose
In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a "consuntivo" 2012 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:
- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM; nel caso di pensioni della gestione ex Enpals il suddetto importo è evidenziato nella maschera PNCTD0 (cedolino) al dettaglio del punto 7.
- se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR). Per le pensioni della gestione ex Enpals l'importo è evidenziato nella maschera PNCTA1 con il codice CE69 (ulteriore detrazione L. n. 244/2007) e riportato sulla maschera PNCTD0 (cedolino) al punto 19.
L'ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2013 come conguaglio fiscale a credito. L'importo del bonus, che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).
Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2013) saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.
13. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell'anno 2013, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
- i conguagli IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge n. 29/1979, per legge n. 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis della legge 15 luglio 2011, n. 111);
- i conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- i conguagli sindacali a debito del pensionato;
- i conguagli sindacali a credito del pensionato.
- i conguagli IRPEF a debito del pensionato;
I conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2012 determinati con le operazioni di rinnovo, sono suscettibili di modifica a seguito delle eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni.
Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (trattenuta addizionale regionale), con il codice DE41 (trattenuta addizionale comunale), con il codice DE45 (trattenuta acconto addizionale comunale) e l'indicazione dell'importo complessivo del debito e della rata.
Il conguaglio IRPEF a debito o a credito del pensionato sarà effettuato in sede di emissione del Mod. CUD 2013.
13.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2012. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2012 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
Con il messaggio n. 2710 del 15 febbraio 2012 la Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali ha comunicato istituzione di nuovi conti per la contabilizzazione dei conguagli fiscali afferenti gli anni precedenti.
Pertanto, a partire dal 2013, l'importo del conguaglio a debito o a credito viene riportato anche nel campo, finora inutilizzato, GP8MD05E - Trattenute erariali competenza Anno Precedente.
13.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2012, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2012.
Il recupero sui rimborsi IRPEF:
- può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge n. 29/1979, per legge n. 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
13.3 Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato
Con l'estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l'aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni. Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);
- l'importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell'estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E - Trattenute erariali competenza Anno Precedente.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.
13.4 Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato
Con l'estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:
- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).
13.5 Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2013.
Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
13.6 Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2013.
Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).
13.7 Conguaglio contributo perequazione (legge n. 111/2011)
A seguito del ricalcolo dell'imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l'anno 2012, è stato ricalcolato anche l'importo annuo dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:
- se a debito del pensionato, con codice 836 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- se a credito del pensionato, con codice 837 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1:
- se a debito del pensionato, con il codice DE67 e l'indicazione dell'importo;
- se a credito del pensionato, con il codice CE60 e l'indicazione dell'importo.
13.8 Conguaglio contributo di solidarietà (legge n. 214/2011)
A seguito del ricalcolo dell'imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l'anno 2012, è stato ricalcolato anche l'importo annuo dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:
- se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
14 Adempimenti fiscali per le pensioni a carico delle gestioni ex Inpdap
L'ulteriore detrazione per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il conguaglio IRPEF a debito o a credito del pensionato, le ritenute per addizionale regionale e comunale nonché il conguaglio per le ritenute comunali 2012, il conguaglio a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 111/2011 saranno effettuati, per le pensioni a carico delle gestioni ex Inpdap, in sede di emissione del CUD 2013.
15 Periodicità di pagamento delle pensioni
La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con D.M. 25 marzo 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all'euro.
La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.
L'importo del trattamento minimo a gennaio 2013 (con la perequazione provvisoria del 3,0%) è pari a euro 495,43. Il corrispondente due per cento è pari a euro 9,9086 da arrotondare a euro 5,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 74,3145 da arrotondare a euro 70,00.
Viene quindi disposto il pagamento annuale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 5,00 euro.
Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 70,00 euro.
Deve essere disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.
Non deve essere disposto il pagamento se l'importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00 euro.
16. Comunicazioni
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità di comunicazione e dell'importo di pensione in pagamento per l'anno 2013 e della certificazione fiscale, e della richiesta di dichiarazioni e della certificazione fiscale.
17. Convenzione italo-venezuelana
Come di consueto, in fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2013.
Gli importi mensili con le variazioni intervenute dall'11/1991 in poi e gli importi al 1 gennaio di ogni anno sono indicati con il file allegato 3.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011.
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
Allegato 2 (2)
(2) Allegato di prossimo inserimento.
Allegato 3
Tabella 1
Importi mensili delle pensioni venezuelane in bolivares
(Variazioni intervenute dall'11/1991 in poi)
Decorrenza
Vecchiaia
Invalidità
Superstiti
01.11.1991
9.000
9.000
1.064
01.12.1992
9.000
9.000
2.250
01.07.1993
9.000
9.000
3.150
01.10.1993
9.000
9.000
4.750
01.07.1994
12.700
12.700
6.631,7
01.11.1994
14.400
14.400
7.520
01.01.1996
14.400
14.400
7.520
01.06.1997
50.000
50.000
25.000
01.05.1998
50.000
50.000
30.000
01.06.1999
90.000
90.000
36.000
01.01.2000
100.000
100.000
40.000
01.05.2000
144.000
144.000
57.600
01.10.2001
158.400
144.000
57.600
01.05.2002
190.080
190.080
76.032
01.07.2003
209.088
209.088
83.635,20
01.10.2003
247.120
247.120
98.841,60
01.05.2004
296.524,80
296.524,80
118.609,90
01.08.2004
321.235,20
321.235,20
128.494,10
01.05.2005
405.000
405.000
162.000
01.02.2006
465.750
465.750
186.300
01.09.2006
512.325
512.325
204.930
01.05.2007
614.785
614.785
245.916
01.01.2008
614,78
614,78
245,91
01.05.2008
799,23
799,23
319,69
01.05.2009
879,30
879,30
351,72
01.09.2009
967,50
967,50
387,00
01.03.2010
1064,25
1064,25
425,7
01.05.2010
1223,89
1223,89
425,7
01.06.2010
1223,89
1223,89
1223,89
01.05.2011
1407,27
1407,27
1407,27
01.09.2011
1548,22
1548,22
1548,22
01.05.2012
1780,45
1780,45
1780,45
01.09.2012
2047,52
2047,52
2047,52
Tabella 2
Importi mensili delle pensioni venezuelane in bolivares
(Importi al 1° gennaio di ogni anno)
Decorrenza
Vecchiaia
Invalidità
Superstiti
01.11.1991
9.000
9.000
1.064
01.01.1992
9.000
9.000
1.064
01.01.1993
9.000
9.000
2.250
01.01.1994
9.000
9.000
4.750
01.01.1995
14.400
14.400
7.520
01.01.1996
14.400
14.400
7.520
01.01.1997
14.400
14.400
7.250
01.01.1998
50.000
50.000
25.000
01.01.1999
50.000
50.000
30.000
01.01.2000
100.000
100.000
40.000
01.01.2001
144.000
144.000
57.600
01.01.2002
158.400
144.000
57.600
01.01.2003
190.080
190.080
76.032
01.01.2004
247.120
247.120
98.841,60
01.01.2005
321.235,20
321.235,20
128.494,10
01.01.2006
405.000
405.000
162.000
01.01.2007
512.325
512.325
204.930
01.01.2008
614,78
614,78
245,91
01.01.2009
799,23
799,23
319,69
01.01.2010
967,50
967,50
387,00
01.01.2011
1223,89
1223,89
1223,89
01.01.2012
1548,22
1548,22
1548,22
01.01.2013
2047,52
2047,52
2047,52
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 28
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 6
D.M. 16 novembre 2012
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 13
Decr. 6 dicembre 2011
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