I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 28-12-2012 n. 151
Conguaglio di fine anno 2012 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 28 dicembre 2012, n. 151 (1).
Conguaglio di fine anno 2012 dei contributi previdenziali e assistenziali.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:
- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2013.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3 del TUIR);
6) auto aziendali;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie.
Termine per l'effettuazione del conguaglio.
In attuazione di quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2012" (scadenza 16 gennaio 2013), anche con quella di competenza del mese di "gennaio 2013" (scadenza 18 febbraio 2013 [1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - dal 2007 - i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2013" (scadenza 18 marzo 2013 [2]), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2013.
Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2013".
[1] Il 16 febbraio 2013 cade di sabato.
[2] Il 16 marzo 2013 cade di sabato.
1. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993)
La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso [3] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2012, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2013, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento < VarRetributive > di < DenunciaIndividuale >, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2012), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2013, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2013 e della dichiarazione 770/2013, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2012.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
[3] Cfr., Circ. 7 dicembre 2005, n. 117.
1.1 Compilazione flusso Uniemens
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento < VarRetributive > di < DenunciaIndividuale >, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.
2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335
Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'art. 2 del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417.
Tale massimale - pari, l'anno 2012, a € 96.149,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/1995.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento < Imponibile > di < Denuncia Individuale >, < Dati Retributivi >, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento < EccedenzaMassimale > di < DatiParticolari > con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento < EccedenzaMassimale >.
Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche < CausaleVarRetr > di < VarRetributive >.
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438)
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2012, tale limite è risultato pari a € 44.204,00 annui, corrispondenti a € 3.684,00 mensili.
Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2012 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2013, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2012 di € 44.204,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2013.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento < ContribuzioneAggiuntiva > di < DatiRetributivi >, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.
4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Nel rimandare a quanto già reso noto in materia [4], si ricorda che l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi [5].
L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
[4] Cfr., da ultimo, la Circ. 27 dicembre 2010, n. 162.
[5] Cfr., Msg. 13 giugno 2001, n. 101.
4.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005.
Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all'uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del TUIR)
L'art. 51, comma 3 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR
Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, comma 4, lett. a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 0,75% [6].
[6] Cfr., provvedimento della BCE del 11 luglio 2012.
8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Con Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2007 - attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
8.1. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello
Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull'imponibile previdenziale.
Le aziende di cui trattasi - che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni - all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in "TipoImpPregCMT" di < ImportoPregresso > di < Contribuzione > di < MeseTesoreria > di < MeseTFR > di < GestioneTFR >.
8.2 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.
È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l'anno 2012 - è pari al 3,88% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2012, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2013 (31 marzo 2013).
8.3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Come noto, l'articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell'imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
Entro il mese di "dicembre 2012" - salvo conguaglio da eseguirsi entro "febbraio 2013" - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di novembre 2012 è 2,961538.
8.3.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2012 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120, c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell'11%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9).
9. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.
10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112, c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici < TipoAssunzione > e < TipoCessazione > "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di < VarRetributive >, < InquadramentoLav >, valorizzando l'elemento < Matricola Azienda > con il codice dell'azienda di provenienza.
11. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
Come noto [7], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.
Si ricorda - con l'occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia - ex art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale:
Codice
Significato
L938
Rec."contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939
Rec. di "contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.
istituiti nell'Elemento < Denuncia Aziendale >, < AltrePartiteACredito >, < CausaleACredito >, del flusso UniEmens.
[7] Cfr., Circ. 2 luglio 2007, n. 98.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
D.M. 7 ottobre 1993
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
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