Translate

giovedì 21 marzo 2013

Agenzia delle Entrate Provv. 5-3-2013 Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Agenzia delle Entrate
Provv. 5-3-2013
Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Provv. 5 marzo 2013   (1).

Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’ art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (2)

(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2013, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:



[Articolo unico]

È modificata la relata di notifica della cartella di pagamento di cui all’ allegato 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 100148 del 3 luglio 2012.



Motivazioni

La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente) dell’ art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dispone che “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’ art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’ art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

Con la suddetta pronuncia, la Corte ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26, D.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.

A tal fine, con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ovvero al caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione - nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa - della disciplina ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c. in base al disposto dell’ultimo comma dell’ art. 26 del citato D.P.R. n. 602/1973.

Per quanto sopra, si provvede ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.



Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1).

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettere a), b), c)).

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2010;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2011;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2012;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 luglio 2012.


pagina X di Y di cui N pagine di bollettini CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00/000
Oggi Io sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in
personalmente
al destinatario
consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al___ signor___
che si è qualificat___
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.
depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità
il rifiuto
l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.
Del deposito e dell'affissione ho informato
il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario
Firma della persona che ha ricevuto la cartella Firma del notificatore Num. richiesta:XXXXX
notifica
Dai registri anagrafici del
Comune risulta
p.Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
p. Il Sindaco
Destinatario
Cognome Nome/Denominazione
Indirizzo
Cap Comune

Nessun commento: