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giovedì 21 marzo 2013

TAR: riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestualmente la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L5-S1".






IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Calabria (Lpd), Sent., 13-03-2013, n. 154
IMPIEGO PUBBLICO
Equo indennizzo


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di (Lpd)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2010, proposto da:
..
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in (Lpd), via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del D.M. n. 2416/10-N del 04.05.2010, pos. 333-H/32606/58609 e della delibera emessa nell'adunanza n. 157/2007 del 28.08.2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze aventi ad oggetto:riconoscimento da causa di servizio ed equo indennizzo,
nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I) Il sig. (Lpd), Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di (Lpd) - Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di (Lpd) con istanza del 30 gennaio 2002 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestualmente la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L5-S1".
La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, sulla base della visita collegiale del 4.10.2002, (cfr. verbale ML/AB n. 158 del 10.01.2003), riscontrava la seguente patologia: lievi segni di spondilosi vertebrale con riduzione degli spazi intersomatici C5-C6 e L5-S1 in soggetto con lieve scoliosi dorsale e note di radicolopatia C5-C6 a dx", ascrivendola alla relativa categoria tabellare.
Successivamente il Comitato di verifica per le cause di servizio, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato al ricorrente, nell'adunanza n. 157 del 28 agosto 2007, esprimeva parere negativo, non ritenendo dipendente da causa di servizio la patologia.
Quindi il Ministero dell'Interno, con il decreto n. 2416/10N del 4 maggio 2010, respingeva l'istanza presentata dal ricorrente.
Avverso il decreto ministeriale e il verbale del Comitato di verifica per le cause di servizio è stato proposto il ricorso in epigrafe indicato.
Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 355 del 10 maggio 2012 il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata, all'uopo incaricando il Policlinico Militare Celio di Roma.
La commissione medica, incaricata della verificazione, sottoposto il ricorrente a visita medica collegiale in data 22 ottobre 2012, all'esito della quale la commissione verificatrice ha concluso come di seguito riportato: "L'infermità 'segni di artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L-5- S1' si può riconoscere dipendente da fatti di servizio...sull'insorgenza e decorso della quale ha nocivamente influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato....Tale patologia può essere ascrivibile alla tabella B dell'elenco delle menomazioni dell'integrità psico-fisica, di cui al D.P.R. n. 834 del 1981.".
In vista della trattazione nel merito del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale condivide le conclusioni della relazione medico-legale.
Indi, all'udienza pubblica del 27 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
II) Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente deduce l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, muovendo censure nei confronti del giudizio tecnico espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, a suo dire non adeguato per valutare il rapporto causale tra la patologia riscontrata e il servizio prestato. A supporto della propria domanda parte ricorrente ha allegato uno specifico parere medico-legale che, richiamando conclusioni della letteratura scientifica, afferma l'ascrivibilità della patologia riscontrata a causa/concausa di servizio (all. 9 della produzione di parte ricorrente) e ha dedotto che il parere del Comitato di verifica è affidato a formule stereotipate, e dunque privo di effettivo supporto motivazionale.
Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici.
Dopo un travagliato percorso, la giurisprudenza è giunta a ritenere che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì anche alla stregua della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Tale approdo è stato ulteriormente rafforzato dall'introduzione, nel processo amministrativo, di strumenti processuali, quali la consulenza tecnica, a disposizione del giudice per valutare la correttezza, sotto un profilo tecnico, del giudizio espresso dall'Amministrazione.
Nel caso di specie il giudizio del Comitato per la verifica delle cause di servizio è censurato per difetto sostanziale di motivazione e la censura è suffragata da sufficienti elementi di prova, quale, nello specifico, un parere medico legale di segno opposto alle conclusioni esposte nei provvedimenti impugnati. In un'ipotesi come quella in esame il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi di fronte ad una precostituita presunzione di preferibilità del giudizio tecnico rispetto a quello di parte, perché ciò produrrebbe evidenti ed incontrollabili vuoti di tutela (si veda TAR (Lpd), ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, sent. nr. 353 del 10 marzo 2011 e nr. 457 del 25 maggio 2011, nonché, da ultimo ord. nr. 205 del 7 marzo 2012; TAR (Lpd) sentenza n. 23 del 14 gennaio 2013).
Pertanto questo Tribunale, nella vicenda di cui è causa, ha ritenuto di esercitare un sindacato intrinseco sul giudizio espresso dal Comitato, utilizzando lo strumento della verificazione.
L'esito degli accertamenti medici condotti in sede di verificazione (conforme al parere medico legale prodotto a cura di parte ricorrente) risulta essere differente rispetto a quello espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.
La Commissione medica all'uopo incaricata ha infatti ritenuto che l'artrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e L-5- S1 si può riconoscere dipendente da fatti di servizio e che sull'insorgenza e sul decorso della patologia ha nocivamente influito, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato.
Le conclusioni della verificazione appaiono al Collegio adeguatamente motivate, alla luce di criteri tecnico scientifici, ed immuni da profili di irragionevolezza manifesta, e possono quindi essere condivise, costituendo argomento a conferma della fondatezza delle lagnanze di parte ricorrente in ordine all'erroneità del giudizio impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve conseguentemente disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio, in relazione all'andamento processuale della controversia, possono essere compensate fra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, liquidate dal Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.p.a., che si pongono a carico della Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di (Lpd)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo gli oneri della verificazione a carico dei Ministeri intimati, da liquidarsi ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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