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mercoledì 23 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 11-9-2013 n. 146930 Attività su area pubblica in chiosco.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-9-2013 n. 146930
Attività su area pubblica in chiosco.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 11 settembre 2013, n. 146930 (1).
Attività su area pubblica in chiosco.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota del 16 luglio u.s. con la quale codesto Comune sottopone alla scrivente Direzione un quesito attinente al commercio su aree pubbliche.
In particolare specifica che nell'ambito del Comune di (...) sussistono diverse tipologie di chioschi su area pubblica che svolgono attività di vendita di prodotti di gastronomia, frutta e frullati, fiori, peraltro non disgiunte da altre attività in chioschi, collocati sempre su area pubblica, che svolgono produzione e vendita di piadina romagnola, individuata come attività artigianale, nonché rivendite di quotidiani e periodici (cfr. D.Lgs. n. 170 del 2001).
Evidenzia, al riguardo, che per l'esercizio delle attività di produzione e vendita di piadina romagnola e di rivendita di quotidiani e periodici viene rilasciata apposita concessione, che può essere rinnovata, per l'utilizzo del suolo pubblico per un periodo predeterminato con assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.
Premesso quanto sopra, sottolinea che la sentenza n. 6132/2011 del Consiglio di Stato esplicita in modo chiaro che le procedure relative al rilascio di concessioni devono venire espletate nel rispetto del principio della libera concorrenza, con svolgimento di gara funzionale alla scelta del concessionario, oltre al fatto che l'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. dispone che il titolo rilasciato non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone.
Pertanto, codesto Comune, essendo in procinto di definire i nuovi regolamenti disciplinanti le attività d'impresa in argomento, chiede se le disposizioni comunitarie recepite con il citato D.Lgs. n. 59/2010 siano applicabili anche alle attività artigianali di produzione e vendita di piadina romagnola e alle rivendite di quotidiani e periodici, entrambe esercitate in chiosco e su area pubblica al fine di non procedere, alla scadenza del titolo concessorio, al rinnovo automatico del medesimo, effettuando quindi le riassegnazioni mediante procedure di selezione, definendo regole e criteri di priorità. Al contrario, ovviamente, codesto Comune procederebbe al rinnovo automatico delle stesse.


Al riguardo si precisa quanto segue.


Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. recepisce la Dir. 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale si è inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.
L'art. 1 regola l'ambito di applicazione del citato decreto, precisandone oggetto e finalità e chiarendo in generale che le disposizioni in questione "si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale".
Con riferimento ai regimi autorizzatori, considerati compatibili con la Direttiva Servizi qualora siano motivati e giustificati da motivi di interesse generale, l'articolo 16 regola l'ipotesi in cui il numero di detti titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, prevedendo che in tal caso le autorità competenti applichino una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurino la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Prevede, inoltre, che il titolo autorizzatorio è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con lo stesso.
Premesso quanto sopra e con particolare riferimento al commercio sulle aree pubbliche, l'art. 70, comma 5 del medesimo decreto legislativo dispone che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".
Questo in quanto la concessione di posteggio su area pubblica per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998 aveva durata decennale e nella quasi totalità dei casi, per effetto delle relative disposizioni regionali, era tacitamente rinnovato o assegnato con procedure di selezione che, in ogni caso, prevedevano meccanismi di priorità nei confronti dei soggetti che già avevano utilizzato la relativa porzione di area pubblica. Modalità di assegnazione, pertanto, che risultano incompatibili con l'art. 12 della Direttiva Servizi pedissequamente riprodotto all'interno del citato testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
È intervenuta, quindi, l'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, con cui è stato declinato il quadro normativo in materia di recepimento ed attuazione della Direttiva Servizi con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, in attuazione della specifica previsione di cui al citato art. 70, comma 5.
Fermo quanto sopra, ad avviso della scrivente, le attività artigianali di produzione e vendita di piadina romagnola nonché di rivendita di quotidiani e periodici, in quanto attività economiche esercitate in chioschi su area pubblica, soggiacciono alle medesime disposizioni comunitarie in materia di procedure di selezione richiamate con il D.Lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della citata Direttiva, le quali escludono rinnovi automatici in caso di numero limitato di autorizzazioni concedibili (cfr. art. 16, D.Lgs. n. 59 del 2010).
Comunque il fatto che tali attività siano esercitate su area pubblica non comporta, nel caso di pluralità di domande concorrenti, l'automatica applicabilità alle stesse dei criteri di priorità sanciti dall'Intesa del 5 luglio 2012 anche se, ad avviso della scrivente, codesta Amministrazione locale può tenerne comunque conto.


Ciò significa che in sede di definizione dei nuovi regolamenti disciplinanti le attività d'impresa in questione, per l'individuazione di criteri per le procedure di selezione per il rilascio e il rinnovo di concessioni di suolo pubblico, codesto Comune può optare per criteri analoghi a quelli stabiliti dall'Intesa o individuarne di nuovi.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 16
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 70
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28

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