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mercoledì 23 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 12-9-2013 n. 147706 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di programmazione comunale pubblici esercizi.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 12-9-2013 n. 147706
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di programmazione comunale pubblici esercizi.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 12 settembre 2013, n. 147706 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di programmazione comunale pubblici esercizi.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota n. 41519 del 29 luglio 2013, con la quale codesta Regione ha risposto al Comune che legge per conoscenza, il quale, con precedente nota n. 16524 del 28 giugno 2013, chiedeva alla medesima delucidazioni in materia di programmazione comunale per i pubblici esercizi.
Nello specifico, l'Amministrazione comunale in discorso chiedeva di conoscere se per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante sia trascorso il termine del 30 settembre 2012, il Consiglio Comunale potesse ancora deliberare il regolamento per sottoporre alcune zone del territorio alle disposizioni di cui all'art. 64, comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Al riguardo codesta Regione ritiene che, anche ai sensi della Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C, punto 3.1.2, il Comune in questione possa ancora assoggettare zone del territorio comunale a programmazione, ferma restando ovviamente la sussistenza dei presupposti di tutela di cui al citato articolo 64, comma 3. Altresì, gli esercizi di somministrazione attivati con la procedura della SCIA in quanto presenti in zone non sottoposte a tutela, possono continuare ad operare anche nel caso in cui dette zone siano successivamente inserite nell'atto di programmazione comunale e quindi sottoposte a tutela.
Ciò premesso, poiché la materia investe competenze statali, richiede comunque un parere alla scrivente Direzione.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


L'art. 31, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali".
Stante quanto sopra, l'art. 64, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. dispone che: "L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono, pertanto, soggetti ad autorizzazione solo nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del comma 3 del citato art. 64.
Il predetto comma 3, nelle zone del territorio da sottoporre a tutela, prevede, infatti, il ricorso a provvedimenti di programmazione che pongano divieti o limiti all'apertura di nuove strutture "(...) limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità".
Appare chiaro, pertanto, che il ricorso a provvedimenti di programmazione che pongono divieti o limiti all'apertura di nuove strutture debba essere previsto solo in caso di criticità legate a "ragioni non altrimenti risolvibili" elencate al predetto comma 3.
Ne consegue, pertanto, che solo qualora l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela l'avvio delle attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. In tutti gli altri casi l'apertura e il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in questione, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
Ad avviso della scrivente, pertanto, il Comune in discorso, qualora reputi che siano necessari criteri di programmazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per sopraggiunte "ragioni non altrimenti risolvibili" elencate al citato comma 3, può procedere alla deliberazione del regolamento comunale al fine di sottoporre alcune zone del territorio comunale alle disposizioni di cui al predetto art. 64.
Ovviamente, resta fermo il fatto che gli esercizi di somministrazione che hanno avviato l'attività tramite la procedure della SCIA perché precedentemente collocati in zone non soggette a tutela, possono continuare ad operare anche qualora dette zone siano successivamente inserite nell'atto di programmazione comunale.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31

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