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lunedì 10 marzo 2014

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. (14G00032) (GU n.57 del 10-3-2014) Vigente al: 11-3-2014


DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20 

Attuazione della direttiva  2012/12/UE,  che  modifica  la  direttiva
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana. (14G00032)
(GU n.57 del 10-3-2014)  
 Vigente al: 11-3-2014    


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151;
  Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001  del  Consiglio
concernente i succhi di frutta e altri  prodotti  analoghi  destinati
all'alimentazione umana;
  Vista  la  direttiva  2012/12/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica  la  direttiva  2001/112/CE
del Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri  prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana;
  Vista la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione del 7
agosto 2013 che modifica le direttive  2002/55/CE  e  2008/72/CE  del
Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo  alla
denominazione botanica del pomodoro;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 19 dicembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


          Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione»
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

  1. Al comma 1, dopo  le  parole:  «allegato  I»  sono  inserite  le
seguenti: «parte I».
  2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto
legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono  soggetti  alle  norme
comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed
in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
  1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo,  si  applicano  le
definizioni di cui all'allegato II.».
                               Art. 2


                 Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte»
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

  1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di  cui
all'articolo 1, comma 1,  possono  essere  aggiunti  gli  ingredienti
autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».
                               Art. 3


          Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze
             in essi utilizzati» del decreto legislativo
                       21 maggio 2004, n. 151

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «1. I prodotti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  possono  essere
sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte  II,  punto
3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
                               Art. 4


         Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita
            ed altre indicazioni» del decreto legislativo
                       21 maggio 2004, n. 151

  1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  L'etichettatura  del  succo  di  frutta  concentrato  di   cui
all'allegato  I,  punto  2,  non  destinato  al  consumatore  finale,
contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo
di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti
dal regolamento (CE)  n.  1333/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli  additivi  alimentari.
Tale menzione e' riportata:
    a) sull'imballaggio, oppure;
    b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
    c) su un documento di accompagnamento.»;
    c) al comma 6, le parole: «se il prodotto e' fabbricato con due o
piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo  di  limone  alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita  e'
completata  dall'indicazione  della  frutta  utilizzata,  in   ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree  di  frutta;  tuttavia
nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti,  l'indicazione
della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla  dicitura  "piu'
specie di frutta" o "piu' frutti", da  un'indicazione  simile  o  dal
numero delle specie di  frutta  utilizzate.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «se il prodotto e' fabbricato con  due  o  piu'  specie  di
frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta,
alle condizioni stabilite nell'allegato I,  parte  II,  punto  2,  la
denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della  frutta
utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle  puree
di frutta, come riportata nell'elenco  degli  ingredienti.  Tuttavia,
nel caso di prodotti fabbricati con tre  o  piu'  specie  di  frutta,
l'indicazione della frutta utilizzata puo'  essere  sostituita  dalla
dicitura 'piu' specie di  frutta',  da  un'indicazione  simile  o  da
quella relativa al numero delle specie utilizzate.»;
    d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di  succhi
di frutta, purea di frutta e nettari di  frutta,  si  applica  quanto
disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».
                               Art. 5


                 Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni»
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

  1. Al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  o
chiunque  viola  l'articolo  2,  comma  2,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,».
  2. Al  comma  3,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  3,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,».
  3. Dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, e'  assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro tremila a euro novemila.».
                               Art. 6


            Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie»
           del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. I prodotti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  i  relativi
imballaggi, immessi sul  mercato  o  etichettati  conformemente  alle
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati  fino
al 28 aprile 2015.
  2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono
contenere  zuccheri  aggiunti"  puo'  apparire  sull'etichetta  nello
stesso  campo  visivo  della  denominazione  dei  prodotti   di   cui
all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».
                               Art. 7


         Disposizioni in materia di modifiche agli allegati
            al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

  1. L'allegato I e' sostituito dall'allegato I al  presente  decreto
legislativo.
  2. L'allegato II e' sostituito dall'allegato II al presente decreto
legislativo.
  3. L'allegato III  e'  sostituito  dall'allegato  III  al  presente
decreto legislativo.
  4. L'allegato IV e' sostituito dall'allegato IV al presente decreto
legislativo.
  5. L'allegato V e' sostituito dall'allegato V al  presente  decreto
legislativo.
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.
151, e' inserito il seguente:
  «Art. 7-bis (Aggiornamento degli allegati). - 1.  All'aggiornamento
e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto
legislativo derivanti da aggiornamenti e  modifiche  della  direttiva
2001/112/CE si provvede  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.».
                               Art. 8


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 9


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

                             NAPOLITANO


                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri e ad interim Ministro  delle
                                politiche   agricole   alimentari   e
                                forestali

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei

                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico

                                Bonino, Ministro degli affari esteri

                                Cancellieri, Ministro della giustizia

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                       Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1,
                                 del decreto legislativo n. 151/2004)

                                                           Allegato I

                     DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI
                   E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I. Definizioni.
    1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non
fermentato, ottenuto  dalla  parte  commestibile  di  frutta  sana  e
matura, fresca o conservata mediante refrigerazione  o  congelamento,
appartenente ad una o piu' specie e avente il colore,  l'aroma  e  il
gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  al
succo.
    Nel  caso  degli  agrumi  il  succo  di  frutta  deve   provenire
dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta  puo'  essere  ottenuto
dal frutto intero.
    Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e  bucce,  le
parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati  nel
succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti  o  i
componenti di acini,  semi  e  bucce  non  possono  essere  eliminati
facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
    Nella  produzione  di  succhi  di  frutta   e'   autorizzata   la
miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
    b) succo di frutta da concentrato: designa il  prodotto  ottenuto
mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato  definito  al
punto 2, con acqua potabile che soddisfa i  criteri  stabiliti  dalla
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano.
    Il contenuto di solidi solubili del prodotto  finito  corrisponde
al  valore  Brix  minimo   per   il   succo   ricostituito   indicato
nell'allegato V.
    Se  un  succo  da  concentrato  e'  ottenuto  da  un  frutto  non
menzionato  nell'allegato  V,  il  valore  Brix  minimo   del   succo
ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto  utilizzato  per
ottenere il succo concentrato.
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  ai
succhi di frutta da concentrati.
    Il succo di frutta  da  concentrato  e'  preparato  con  processi
adeguati  che  mantengono  le  caratteristiche   fisiche,   chimiche,
organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo  medio  del
frutto da cui e' ottenuto.
    Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata
la miscelazione di succo di frutta e/o succo  di  frutta  concentrato
con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
    2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto  dal
succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione
fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e'  destinato
al consumo diretto, l'eliminazione deve essere  almeno  pari  al  50%
della parte d'acqua.
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  ai
succhi di frutta concentrati.
    3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto  ottenuto  per
estrazione ad acqua (diffusione) di:
    - frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con
altri processi fisici, o
    - frutti interi disidratati.
    4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il  prodotto
ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante
eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua.
    5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma  non
fermentato che:
    e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o  senza  l'aggiunta  di
zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei  punti  da  1a  4,  alla
purea di frutta e/o alla  purea  di  frutta  concentrata  e/o  ad  un
miscuglio di questi prodotti, e
    che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
    Fatto salvo il  regolamento  (CE)  n.  1924/2006  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,  relativo  alle
indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute  fornite   sui   prodotti
alimentari, qualora la fabbricazione di  nettari  di  frutta  avvenga
senza  zuccheri  aggiunti  o  con  apporto  energetico  ridotto,  gli
zuccheri possono  essere  sostituiti  totalmente  o  parzialmente  da
edulcoranti,  conformemente  al  disposto  del  regolamento  (CE)  n.
1333/2008.
    L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi  fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere  restituiti  al
nettare di frutta.
II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
    1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di
frutta  e  nettari  di  frutta  in  cui  sono  utilizzate  le  specie
corrispondenti ai nomi botanici  che  figurano  nell'allegato  V,  la
denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il  nome
comune  del  prodotto.  Per  le  specie   di   frutta   non   incluse
nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
    Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del  succo  quale
estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel  caso  di
miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
    Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i  succhi  di
frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto
dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
    2. Ingredienti autorizzati: ai  prodotti  di  cui  alla  parte  I
possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
    -  vitamine  e  minerali  autorizzati  dal  regolamento  (CE)  n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  dicembre
2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze
agli alimenti,
    - additivi alimentari autorizzati in conformita' del  regolamento
(CE) n. 1333/2008,
e in aggiunta:
    - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati  e  i
succhi  di  frutta  concentrati:  l'aroma,  la  polpa  e  le  cellule
restituiti;
    - per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
    - per i nettari  di  frutta:  l'aroma,  la  polpa  e  le  cellule
restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo  del  20%  del  peso
totale dei prodotti finali e/o edulcoranti;
    - l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati  aggiunti
zuccheri  e  ogni  altra  indicazione  che  puo'  avere   lo   stesso
significato per il consumatore sono consentite solo  se  il  prodotto
non contiene mono- o  disaccaridi  aggiunti  o  ogni  altro  prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli
edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008.  Se  il
nettare di  frutta  contiene  naturalmente  zuccheri,  sull'etichetta
dovrebbe  figurare  l'indicazione  seguente:  «contiene  naturalmente
zuccheri»;
    - per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b),
primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino,  e  lettera
h): zuccheri e/o miele;
    - per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine  di
correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o  succo
concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai  3
g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
    - per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato:
sale, spezie ed erbe aromatiche.
  3. Trattamenti e sostanze autorizzati:  ai  prodotti  di  cui  alla
parte I possono  essere  applicati  solo  i  seguenti  trattamenti  e
possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
    - processi meccanici di estrazione;
    - gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione
con acqua (processo «in line») della parte  commestibile  dei  frutti
diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di  succhi  di  frutta,
purche' i succhi di frutta  concentrati  ottenuti  soddisfino  quanto
disposto alla parte I, punto 1;
    - per i succhi di uva, se e'  stata  utilizzata  la  solfitazione
dell'uva  mediante  biossido  di  zolfo,  la  desolfitazione  tramite
processi fisici e' autorizzata purche' la  quantita'  totale  di  SO2
presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
    -  preparati  enzimatici:  pectinasi  (per  la  scissione   della
pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per
la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento  (CE)
n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre
2008, relativo agli enzimi alimentari;
    - gelatina alimentare;
    - tannini;
    - silice colloidale;
    - carbone vegetale;
    - azoto;
    - bentonite come argilla assorbente;
    - coadiuvanti di filtrazione e agenti  precipitanti  chimicamente
inerti (compresi perlite,  diatomite  lavata,  cellulosa,  poliammide
insolubile,  polivinilpolipirolidone,   polistirene),   conformi   al
regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti  destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari;
    - coadiuvanti di assorbimento  chimicamente  inerti  conformi  al
regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre  il  tenore  di
limonoidi e naringina del succo di  agrumi  senza  incidere  in  modo
rilevante sul  tenore  di  glucosidi  dei  limonoidi,  di  acido,  di
zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.


                  Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter,
                                 del decreto legislativo n. 151/2004)

                                                          Allegato II

                   DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME

  Ai fini del presente decreto legislativo si applicano  le  seguenti
definizioni:
    1. Frutta: tutti i frutti.  Ai  fini  della  presente  direttiva,
anche i pomodori sono considerati un frutto.
  La frutta deve essere sana, matura  al  punto  giusto  e  fresca  o
conservata con mezzi  fisici  o  mediante  uno  o  piu'  trattamenti,
compresi i trattamenti  post-raccolta  applicati  conformemente  alla
normativa dell'Unione;
    2.  Purea  di  frutta:  il  prodotto   fermentescibile   ma   non
fermentato, ottenuto  mediante  processi  fisici  adeguati  quali  la
setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei
frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo;
    3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla  purea
di frutta mediante l'eliminazione fisica  di  una  determinata  parte
dell'acqua di costituzione.
  Alla purea di frutta concentrata puo'  essere  restituito  l'aroma,
ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali  definiti  nell'allegato
I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente  da  frutti  della
stessa specie;
    4. Aroma: fatto  salvo  il  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2008,  relativo
agli  aromi  e  ad  alcuni  ingredienti  alimentari  con   proprieta'
aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e  sugli  alimenti,
gli  aromi  da  restituire  ai  succhi  si   ottengono   durante   la
trasformazione del frutto mediante l'applicazione di processi  fisici
adeguati.  Tali  processi  fisici  possono   essere   applicati   per
trattenere,  conservare  o  stabilizzare  la  qualita'  dell'aroma  e
includono   in   particolare   la   spremitura,   l'estrazione,    la
distillazione,  il  filtraggio,  l'assorbimento,  l'evaporazione,  il
frazionamento e la concentrazione.
  L'aroma e' ottenuto dalle parti commestibili del frutto;  tuttavia,
esso puo' anche provenire da olio spremuto a freddo dalla  scorza  di
agrumi e da composti di noccioli;
    5. Zuccheri:
    -  gli  zuccheri  definiti  dalla   direttiva   2001/111/CE   del
Consiglio, del 20 dicembre  2001,  relativa  a  determinati  tipi  di
zucchero destinati all'alimentazione umana;
    - lo sciroppo di fruttosio;
    - gli zuccheri derivati dalla frutta;
    6. Miele: il prodotto definito dalla  direttiva  2001/110/CE  del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;
    7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti  a  partire  dalle  parti
commestibili del frutto della stessa specie,  senza  eliminazione  di
succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si  intendono
gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.


                     Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2,
                                 del decreto legislativo n. 151/2004)

                                                         Allegato III

                 DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI
                  PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

  a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
  b) «Süßmost».
  La  designazione  «süßmost»  puo'   essere   utilizzata   solo   in
concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:
    - per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente  da  succhi  di
frutta, da succhi concentrati di frutta o da una  miscela  di  questi
prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a  causa
del loro elevato grado di acidita' naturale;
    - per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di
mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
  c) «succo e polpa» o «sumo  e  polpa»,  per  i  nettari  di  frutta
ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
  d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
  e)
    - «sur ... saft», completata dall'indicazione  in  lingua  danese
della frutta utilizzata, per i succhi  senza  aggiunta  di  zuccheri,
ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi,  dai  ribes
bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco;
    - «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata  dall'indicazione
in lingua danese della frutta utilizzata,  per  i  succhi  di  questa
stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro;
  f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela  senza  aggiunta  di
zuccheri;
  g) «mosto», sinonimo di succo di uva;
  h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru»  o  «astelpaju  mahl  suhkruga»  o
«słodzony  sok  z  rokitnika»  per  i  succhi  ottenuti  dal   frutto
dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di  zuccheri
per litro.

Allegato IV (previsto dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 151/)

              Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato  V  (previsto  dall'allegato  I,  punto   2,   del   decreto
legislativo n. 151/2004)

              Parte di provvedimento in formato grafico

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