DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20
Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana. (14G00032)
(GU n.57 del 10-3-2014)
Vigente al: 11-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151;
Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana;
Vista la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE
del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana;
Vista la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione del 7
agosto 2013 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del
Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla
denominazione botanica del pomodoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le
seguenti: «parte I».
2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto
legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme
comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed
in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le
definizioni di cui all'allegato II.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui
all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti
autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze
in essi utilizzati» del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 151
1. Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto
3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita
ed altre indicazioni» del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 151
1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui
all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale,
contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo
di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti
dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.
Tale menzione e' riportata:
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.»;
c) al comma 6, le parole: «se il prodotto e' fabbricato con due o
piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita e'
completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia
nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione
della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura "piu'
specie di frutta" o "piu' frutti", da un'indicazione simile o dal
numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle
seguenti: «se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di
frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta,
alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la
denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta
utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree
di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia,
nel caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di frutta,
l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla
dicitura 'piu' specie di frutta', da un'indicazione simile o da
quella relativa al numero delle specie utilizzate.»;
d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi
di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto
disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. Al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o
chiunque viola l'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,».
2. Al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,».
3. Dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, e' assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro tremila a euro novemila.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi
imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino
al 28 aprile 2015.
2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono
contenere zuccheri aggiunti" puo' apparire sull'etichetta nello
stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui
all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».
Art. 7
Disposizioni in materia di modifiche agli allegati
al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. L'allegato I e' sostituito dall'allegato I al presente decreto
legislativo.
2. L'allegato II e' sostituito dall'allegato II al presente decreto
legislativo.
3. L'allegato III e' sostituito dall'allegato III al presente
decreto legislativo.
4. L'allegato IV e' sostituito dall'allegato IV al presente decreto
legislativo.
5. L'allegato V e' sostituito dall'allegato V al presente decreto
legislativo.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
151, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Aggiornamento degli allegati). - 1. All'aggiornamento
e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto
legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2001/112/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.».
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri e ad interim Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Bonino, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 151/2004)
Allegato I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI
E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. Definizioni.
1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non
fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e
matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento,
appartenente ad una o piu' specie e avente il colore, l'aroma e il
gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al
succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire
dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta puo' essere ottenuto
dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le
parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel
succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i
componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati
facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta e' autorizzata la
miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;
b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto
mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al
punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde
al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato
nell'allegato V.
Se un succo da concentrato e' ottenuto da un frutto non
menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo
ricostituito e' quello del succo estratto dal frutto utilizzato per
ottenere il succo concentrato.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai
succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato e' preparato con processi
adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche,
organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del
frutto da cui e' ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato e' autorizzata
la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato
con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal
succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante eliminazione
fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto e' destinato
al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50%
della parte d'acqua.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai
succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per
estrazione ad acqua (diffusione) di:
- frutti polposi interi il cui succo non puo' essere estratto con
altri processi fisici, o
- frutti interi disidratati.
4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto
ottenuto dal succo di frutta di una o piu' specie di frutta, mediante
eliminazione fisica della quasi totalita' dell'acqua.
5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non
fermentato che:
e' ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di
zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla
purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un
miscuglio di questi prodotti, e
che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga
senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli
zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da
edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n.
1333/2008.
L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici
adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al
nettare di frutta.
II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.
1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di
frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie
corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la
denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome
comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse
nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix e' quello del succo quale
estratto dal frutto e non puo' essere modificato, salvo nel caso di
miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di
frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto
dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I
possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
- vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze
agli alimenti,
- additivi alimentari autorizzati in conformita' del regolamento
(CE) n. 1333/2008,
e in aggiunta:
- per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i
succhi di frutta concentrati: l'aroma, la polpa e le cellule
restituiti;
- per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;
- per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule
restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso
totale dei prodotti finali e/o edulcoranti;
- l'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti
zuccheri e ogni altra indicazione che puo' avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto
non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprieta' dolcificanti, inclusi gli
edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se il
nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, sull'etichetta
dovrebbe figurare l'indicazione seguente: «contiene naturalmente
zuccheri»;
- per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b),
primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera
h): zuccheri e/o miele;
- per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di
correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo
concentrato di limone e/o di limetta in quantita' non superiore ai 3
g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
- per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato:
sale, spezie ed erbe aromatiche.
3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla
parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e
possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
- processi meccanici di estrazione;
- gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione
con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti
diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta,
purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto
disposto alla parte I, punto 1;
- per i succhi di uva, se e' stata utilizzata la solfitazione
dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite
processi fisici e' autorizzata purche' la quantita' totale di SO2
presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
- preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della
pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per
la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE)
n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativo agli enzimi alimentari;
- gelatina alimentare;
- tannini;
- silice colloidale;
- carbone vegetale;
- azoto;
- bentonite come argilla assorbente;
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente
inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide
insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al
regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al
regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di
limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo
rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di
zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.
Allegato II (previsto dall'articolo 1, comma 1-ter,
del decreto legislativo n. 151/2004)
Allegato II
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti
definizioni:
1. Frutta: tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva,
anche i pomodori sono considerati un frutto.
La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o
conservata con mezzi fisici o mediante uno o piu' trattamenti,
compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla
normativa dell'Unione;
2. Purea di frutta: il prodotto fermentescibile ma non
fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la
setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei
frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo;
3. Purea concentrata di frutta: il prodotto ottenuto dalla purea
di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata parte
dell'acqua di costituzione.
Alla purea di frutta concentrata puo' essere restituito l'aroma,
ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell'allegato
I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della
stessa specie;
4. Aroma: fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprieta'
aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti,
gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la
trasformazione del frutto mediante l'applicazione di processi fisici
adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per
trattenere, conservare o stabilizzare la qualita' dell'aroma e
includono in particolare la spremitura, l'estrazione, la
distillazione, il filtraggio, l'assorbimento, l'evaporazione, il
frazionamento e la concentrazione.
L'aroma e' ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia,
esso puo' anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di
agrumi e da composti di noccioli;
5. Zuccheri:
- gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di
zucchero destinati all'alimentazione umana;
- lo sciroppo di fruttosio;
- gli zuccheri derivati dalla frutta;
6. Miele: il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;
7. Polpa o cellule: i prodotti ottenuti a partire dalle parti
commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di
succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono
gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.
Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 151/2004)
Allegato III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI
PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
b) «Süßmost».
La designazione «süßmost» puo' essere utilizzata solo in
concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:
- per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di
frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi
prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa
del loro elevato grado di acidita' naturale;
- per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di
mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta
ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
e)
- «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese
della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri,
ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes
bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco;
- «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione
in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa
stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro;
f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di
zuccheri;
g) «mosto», sinonimo di succo di uva;
h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o
«słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto
dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di zuccheri
per litro.
Allegato IV (previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 151/)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V (previsto dall'allegato I, punto 2, del decreto
legislativo n. 151/2004)
Parte di provvedimento in formato grafico
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