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martedì 23 luglio 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decr. 9-7-2013 Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decr. 9-7-2013
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2013, n. 168.
Decr. 9 luglio 2013   (1).
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2013, n. 168.
(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato su G.U. 28 novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;
Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella G.U. n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella G.U. Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella G.U. Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;
Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati;
Considerato che è possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti, riducendo così il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro;
Considerata quindi l'opportunità di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni;
Considerata la necessità di precisare i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale;
Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonché di favorire l'utilizzo di veicoli più nuovi e a minor impatto ambientale;
Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e successive modifiche ed integrazioni;
Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
Decreta:
 
Art. 1  Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1.  Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN), i cui gestori che assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.

2.  I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3.  Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.

4.  Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.

5.  Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà.

 
Art. 2  Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili
1.  Le autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2.  La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese che siano già in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.

3.  È onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno.

 
Art. 3  Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT
1.  La graduatoria di cui al precedente art. 2è formata attribuendo i seguenti punti:

a)  0,2 punti per ogni veicolo «euro 4», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
b)  0,4 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
c)  0,6 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
d)  10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;
e)  15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;
f)  10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;
g)  15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
h)  5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
i)  0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE;
l)  1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.

2.  I punteggi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo.

3.  Per i punteggi di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 viene presa in considerazione l'attività svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui al precedente comma 1, lettera h).

4.  Un percorso è considerato di «tipo multilaterale»:

a)  quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito più di una autorizzazione bilaterale;
b)  quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo;
c)  quando è effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».

5.  Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attività effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo.

6.  Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o più autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

 
Art. 4  Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili
1.  Le autorizzazioni CEMT saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni delle categorie meno ecologiche scelte per il contingente italiano per l'anno di riferimento.

2.  Le autorizzazioni che dovessero risultare ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1, verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dall'impresa collocata al primo posto in graduatoria e seguendo lo stesso criterio, con ulteriori giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni.

3.  A parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

4.  La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 
Art. 5  Esclusione dalla graduatoria
Sarà esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a)  alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilità veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare. I veicoli dovranno essere almeno della categoria minima prevista per il contingente italiano per l'anno della graduatoria stessa;
b)  nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6;
c)  sia stata oggetto di un provvedimento di ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o di ritiro dell'autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area nei due anni precedenti l'anno di graduatoria;
d)  facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

 
Art. 6  Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
1.  Ai fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT per l'anno successivo, verrà considerato buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarità dell'autorizzazione per un periodo più breve, il calcolo sarà rapportato a detto periodo.

2.  L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT è rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. A tale scopo le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del periodo di validità nel caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validità a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attività svolta, relativa al mese di novembre, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attività svolta nel mese di novembre.

3.  A partire dal contingente valido per l'anno 2014 le autorizzazioni saranno rinnovate alle imprese a condizione che abbiano in disponibilità corrispondenti veicoli di categoria minimo «euro 4» o superiori, salvo ulteriori limitazioni in ambito CEMT.

 
Art. 7  Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano
1.  Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si terrà conto del maggior numero di percorsi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di percorso. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni verranno attribuiti 3 punti per ogni percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale.

2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parità di punteggio sarà rinnovata l'autorizzazione che presenti il maggior numero di percorsi multilaterali e, in caso di ulteriore parità, sarà preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si valuterà la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

3.  Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse saranno attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese già titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 2.

 
Art. 8  Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»
1.  La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2.

2.  Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3.  Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2.

4.  Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo le autorizzazioni regolarmente utilizzate purché restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio; le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio.

5.  Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato almeno il 40% della prima quota rilasciata.

 
Art. 9  Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario
1.  Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2.  Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70% nella relazione di traffico richiesta, con assegnazione, in quest'ultimo caso, di ogni quota successiva pari alla stessa prima quota di assegnazione fissa e fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 3.

3.  Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.

4.  L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 40% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non potrà ottenerne di ulteriori.

5.  Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.

 
Art. 10  Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni
1.  Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema Informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni.

2.  Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare.

3.  La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce la quantità delle autorizzazioni rilasciabili che sarà condizionata dall'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico e dall'entità del parco veicolare in disponibilità dell'impresa, con particolare riferimento al veicolo motore.

4.  Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio.

 
Art. 11  Presentazione delle domande
1.  Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2.  Le domande di rinnovo nonché quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3.  Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci) - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite servizio postale, farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4.  Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, all'indirizzo di cui al comma 3.

5.  Nel caso di domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa è possibile ottenere più di 100 autorizzazioni con le singole domande, corrispondendo per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione, l'importo dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.

6.  Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.

 
Art. 12  Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1.  Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, è consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della normativa sulla idoneità professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni è disposto limitatamente al residuo periodo di validità delle stesse.

2.  Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata già utilizzata una parte nel corso dell'anno, verrà trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3.  Il trasferimento delle autorizzazioni può essere disposto nei casi:

a)  di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN;
b)  di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;
c)  di società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;
d)  di cessionario di un'azienda di trasporto, già titolare di autorizzazioni internazionali;
e)  di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali;
f)  di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo;
g)  di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti.

4.  Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso.

5.  Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario.

 
Art. 13  Abrogazioni
È abrogato il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, come modificato dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009.

 
Art. 14  Entrata in vigore
Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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