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Polizia: i termini che scandiscono il procedimento disciplinare sono ordinatori |
A condizione, però, che non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza. E per garantire la difesa del lavoratore basta il limite perentorio fissato per l'intero provvedimento |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.80/08Reg.Dec.
N. 3516 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso n. 3516/2002, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore, e il Capo della Polizia di Stato – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
...omissismsmvld....
...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’avv. Marco
Baldassarri, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria delle
Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di
Ferro n. 13; appellante incidentale;
per l’ annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria 14 febbraio 2002, n. 58;
Visto il ricorso con relativi allegati.
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato e l’appello incidentale dallo stesso proposto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa.
Udita
alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007 la relazione del consigliere
...omissismsmvld.... Caringella e sentiti altresì gli avv.ti Baldasarri e
l’avv. dello Stato Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... avverso il decreto del Capo della Polizia del 22.12.1000, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno. Il Tribunale, in particolare, ha reputato fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente ha contestato la violazione dei termini dettati, per lo svolgimento del procedimento disciplinare, dall'articolo 20, 1° comma D.P.R. 737/ 81, dall'articolo 113, 2° comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall'art. 19 D.P.R. 737/81 cit. e dall'articolo 21, ultimo comma D.P.R. 737 / 81. Segnatamente il Giudice di prime cure, pur mostrandosi consapevole della non univocità della giurisprudenza sulla questione, ha reputato che tutti i termini del procedimento disciplinare hanno natura perentoria, ivi compresi quelli endoprocedimentali. E ciò in quanto la loro funzione non è solo quella di consentire tempestive controdeduzioni all'incolpato (c.d. termini a difesa), ma anche quella di far si che il procedimento disciplinare nel suo complesso si concluda in tempi rapidi e definiti, così da evitare il crearsi di situazioni di incertezza perniciose tanto per l'incolpato, quanto per l'Amministrazione.
L’amministrazione appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resiste
la parte originariamente ricorrente, che affida ad apposito gravame
incidentale la contestazione della statuizione di prime cure nella parte
in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza del 30 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato.
La
Sezione non ravvisa ragione per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dalle
disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare - come quello
per la convocazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 20,
d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 - non hanno carattere perentorio, bensì
ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro
inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la
loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato quella del
termine perentorio fissato per l'intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459).
Ne deriva, in ossequio a detto indirizzo interpretativo, che,
diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, i termini
previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 che
cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di
Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti
invalidanti sulla sanzione assunta.
In
ordine poi al termine di cui all’art. 113 del d.P.R. n. 3/1957 per la
conclusione del supplemento di istruttoria, si deve soggiungere che, ai
sensi della clausola di completamento di cui all’art. 31 del d.P.R. n.
737/1981, detta disposizione non è applicabile al procedimento
disciplinare in esame disciplinato in modo dettagliato e con normativa
speciale, sul punto non necessitante di integrazione, dal disposto
dell’art. 20 del citato d.P.R n 737/1981.
3.
L’appello principale deve pertanto essere accolto, con conseguente
riforma della sentenza di prime cure e reiezione del ricorso
originario. Consegue la reiezione dell’appello incidentale sulle spese
di primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in
appello, riforma la sentenza di prime cure e respinge il ricorso
originario di primo grado.
Respinge l’appello indentale.
Spese compensate.
Così
deciso in Roma il 30 ottobre 2007, in camera di consiglio, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta con
l’intervento dei sigg:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
...omissismsmvld.... Caringella Consigliere Est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
...omissismsmvld.... CARINGELLA GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 3516/2002
FF
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