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Ministero dei trasporti
Circ. 20-12-2007 n. 115651/8.3 Parco veicolare delle autoscuole per le esercitazioni del corso di formazione iniziale per i conducenti professionali. Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione. |
Parco veicolare delle autoscuole per le esercitazioni del corso di formazione iniziale per i conducenti professionali.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione.
Ai
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Direttori dei SIIT - Trasporti
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Loro sedi
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Uffici Motorizzazione Civile
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Loro sedi
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Alla
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Regione Siciliana
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Assessorato turismo comunicazione e trasporti
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Dipartimento trasporti e comunicazioni
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Palermo
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Alla
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Provincia autonoma di Bolzano
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Ripartizione traffico e trasporti
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Via Crispi, 8
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Bolzano
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Alla
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Provincia autonoma di Trento
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Servizio comunicazioni e trasporti
| ||
Motorizzazione civile
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Lungadige S. Nicolò, 14
| ||
Trento
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e, p.c.
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All'
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UNASCA
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Piazza Marconi, 25
| ||
Roma
| ||
Alla
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CONFEDERTAAI
| |
Via Laurentina, 569
| ||
Roma
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La
Direttiva 2003/59/CE stabilisce al paragrafo 2.1 dell’allegato 1, che
«L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno
i criteri dei veicoli d’esame definiti dalla direttiva 91/439/CEE».
Al
riguardo si osserva che l’allegato II alla direttiva 91/439/CEE, così
come sostituito dall’allegato II alla direttiva 2000/56/CE individua, al
punto 5, le caratteristiche minime dei veicoli che devono essere
utilizzati per la prova pratica d’esame per il conseguimento delle
patenti di guida. La stessa norma ha previsto, al punto 5.2, la
possibilità, per le autoscuole che alla data dell’entrata in vigore
della direttiva 2000/56/CE (30 settembre 2003) utilizzavano veicoli
aventi caratteristiche conformi a norme previgenti, di utilizzare detti
veicoli fino al termine ultimo dell’11 ottobre 2010.
La
deroga alle caratteristiche del parco veicolare delle autoscuole si
applica per relationem, in virtù dell’esplicito riferimento del citato
punto 2.1 dell’allegato 1 alla direttiva 2003/59/CE, anche ai veicoli
che le autoscuole utilizzano per le esercitazioni pratiche dei corsi di
formazione iniziale per i conducenti professionali.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Dir. 29 luglio 1991, n. 91/439/CEEDir. 2003/59/CE del 15 luglio 2003
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