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lunedì 23 settembre 2013

Fax pubblicitari non richiesti? Si può chiedere il risarcimento del danno Oltre il tempo perduto "valgono" anche la carta, il toner e l'occupazione indesiderata della linea telefonica. Il Garante ricorda che senza autorizzazione preventiva è illecito ogni invio a carattere di "spamming"





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Fax pubblicitari non richiesti? Si può chiedere il risarcimento del danno
Oltre il tempo perduto "valgono" anche la carta, il toner e l'occupazione indesiderata della linea telefonica. Il Garante ricorda che senza autorizzazione preventiva è illecito ogni invio a carattere di "spamming"
 (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 299 - notiziario settimanale)
 
 
Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia
Il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello spam in tutte le sue forme, ed ha  ribadito – con una recente decisione - che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.La notizia è stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali  e, anche sulla scorta   decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe dare  il via una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni  indesiderate.
In  questo senso è possibile sviluppare qualche breve riflessione che  vogliono assumere un carattere  meramente divulgativo.
Il provvedimento  del Garante (il cui relatore è stato  il Dott. Giuseppe Fortunato) è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società che inviava fax aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati né richiesti né autorizzati.
A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio  secondo cui l’invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.
In tal senso sono state disattese anche le argomentazioni difensive addotte dalla Società oggetto dell’indagine del Garante: la stessa infatti aveva sostenuto che i numeri di fax erano stati inviati solo a soggetti i cui numeri erano stati estratti da “elenchi categorici” (quali, ad esempio, le Pagine bianche), e quindi ci si sarebbe trovati dinanzi ad una sorta di “consenso presunto”.
Il Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all’invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l’invio di  fax,  sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto – tornando al caso in esame-  la società oggetto del provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.
In questo modo è stato sancito – si spera definitivamente - anche un principio generale di estrema importanza.
Senza consenso preventivo non si potrà inviare qualsivoglia tipo di pubblicità attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.
Stabilito il principio generale, occorre adesso soffermarsi, seppur brevemente, sulle potenziali implicazioni legate ai profili risarcitori, e soprattutto, focalizzare l’attenzione sui potenziali danni arrecati dallo spam.
E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta  dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.
E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam  (o sms ed mms).
Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata  e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.
Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria,  accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata  o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.
Il dato certo ed inequivocabile,  alla luce della decisione  del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri.
Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.
Il provvedimento riprodotto dalla newsletter del Garante
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO l'art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell'interessato;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 con il quale questa Autorità ha individuato le modalità e le garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo comunque alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, all'acquisizione e all'inserimento dei dati personali, nonché all'informativa da fornire agli interessati;
RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori che emerge da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell'ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell'art. 130 del Codice;
VISTE le segnalazioni di Verdepiù del 4 aprile 2007, di Roberto Varrà del 15 maggio 2007 e di Romeo Mordenti per Autoricambi far s.n.c. del 9 luglio 2007, con le quali è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Microcall s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre società;
VISTE le note inviate da Microcall s.r.l., a seguito di alcune richieste di informazioni dell'Autorità, con le quali la società ha affermato, riguardo alle modalità di raccolta delle informazioni, che i dati personali "provengono dagli elenchi categorici riferiti a soggetti esercenti attività economica" e "sono raccolti manualmente attraverso una consultazione autonoma da parte degli operatori che provvedono a digitare il numero da contattare"; la società, quindi, "utilizza solo dati relativi allo svolgimento di attività economiche (…), versando in un caso nel quale non ritiene necessario il consenso per il trattamento dei dati";
RILEVATO che, nelle medesime note, la società ha dichiarato di operare esclusivamente nei confronti di soggetti economici (i cui numeri di fax sarebbero reperibili sugli elenchi categorici) ritenendo di versare "in un caso nel quale non ritiene sia necessario il consenso per il trattamento dei dati"; rilevato che tale valutazione è, però, erronea rispetto all'uso pubblicitario e commerciale del telefax per il quale è richiesto il preventivo consenso ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;
RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente agli interessati uno specifico consenso per l'inoltro delle comunicazioni mediante telefax;
CONSIDERATO che l'invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Microcall s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 del Codice);
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidonea informativa (art. 13, comma 4 e 161 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;
RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Microcall s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all'invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata, ai sensi dell'art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2050 c.c.;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Microcall s.r.l., con sede legale in Frosinone, Viale Mazzini n. 274, l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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