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Cass. pen. Sez. I, (ud. 05-12-2007) 18-12-2007, n. 47031
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. CHIEFFI
Severo - Presidente
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere
Dott.
CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere
Dott.
PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.E., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA
del 24/11/2005 TRIB. MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed
il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MARNONARO
Marco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Considerato che, con sentenza del 24 novembre 2005, il
tribunale per i minorenni di Roma dichiarava di non doversi procedere
per irrilevanza del fatto nei confronti di P.E., imputato di essersi
coperto parzialmente il volto con fazzoletti in modo da rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in occasione della partita Roma -
Lazio del 21 marzo 2004 (L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5);
Che,
nella motivazione del provvedimento, si faceva rilevare che la
giustificazione fornita dall'imputato che si era riconosciuto peraltro
nei fotogrammi in atti (di essersi coperto il viso per proteggersi dai
lacrimogeni) non era idonea ad escludere il reato contestatogli che
vieta l'uso senza giustificato motivo di caschi protettivi o di
qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico e aggiunge che in
ogni caso il loro uso è vietato in occasione di manifestazioni sportive
ad eccezione di quelle manifestazioni di carattere sportivo che tale
uso comportino, per cui nessun dubbio sussisteva sulla configurabilità
del reato contestatogli essendo stato il P. sorpreso all'interno dello
Stadio Olimpico in occasione dell'incontro di calcio Roma - Lazio con
il viso coperto da fazzoletti, essendo del tutto irrilevante la
circostanza, peraltro non dimostrata, della presenza di gas
lacrimogeni;
Che avverso la sentenza il P. ha proposto appello, ma la
corte di appello di Roma ha dichiarato con ordinanza del 14 marzo 2007
l'impugnazione proposta inammissibile, dichiarando altresì
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal suo difensore;
Che avverso la sentenza il P. ha proposto
ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo, sotto
il profilo dell'erronea applicazione della L. n. 152 del 1975, art. 5,
che detta norma non deroga alle scriminanti previste dal codice penale
o da altre normative speciali e che, in ogni caso, il comportamento da
lui tenuto consentiva di sostenere che la copertura parziale del volto
era stata resa necessaria esclusivamente per facilitare la respirazione
e salvaguardare la sua salute a fronte del lancio di lacrimogeni;
Che
il ricorso è inammissibile perchè, deducendo surrettiziamente vizi di
violazione di legge, propone in buona sostanza censure su accertamenti
ed apprezzamenti di fatto, che sono insindacabili in sede di
legittimità, essendo stato ipotizzato un discutibile e curioso
"giustificato motivo" di travisamento del viso per proteggersi dai gas
lacrimogeni lanciati dalle forze dell'ordine, circostanza peraltro
ritenuta insussistente nel caso in esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606,
616 c.p.p..
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma,
il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. CHIEFFI
Severo - Presidente
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere
Dott.
CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere
Dott.
PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.E., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA
del 24/11/2005 TRIB. MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed
il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MARNONARO
Marco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Considerato che, con sentenza del 24 novembre 2005, il
tribunale per i minorenni di Roma dichiarava di non doversi procedere
per irrilevanza del fatto nei confronti di P.E., imputato di essersi
coperto parzialmente il volto con fazzoletti in modo da rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in occasione della partita Roma -
Lazio del 21 marzo 2004 (L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5);
Che,
nella motivazione del provvedimento, si faceva rilevare che la
giustificazione fornita dall'imputato che si era riconosciuto peraltro
nei fotogrammi in atti (di essersi coperto il viso per proteggersi dai
lacrimogeni) non era idonea ad escludere il reato contestatogli che
vieta l'uso senza giustificato motivo di caschi protettivi o di
qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico e aggiunge che in
ogni caso il loro uso è vietato in occasione di manifestazioni sportive
ad eccezione di quelle manifestazioni di carattere sportivo che tale
uso comportino, per cui nessun dubbio sussisteva sulla configurabilità
del reato contestatogli essendo stato il P. sorpreso all'interno dello
Stadio Olimpico in occasione dell'incontro di calcio Roma - Lazio con
il viso coperto da fazzoletti, essendo del tutto irrilevante la
circostanza, peraltro non dimostrata, della presenza di gas
lacrimogeni;
Che avverso la sentenza il P. ha proposto appello, ma la
corte di appello di Roma ha dichiarato con ordinanza del 14 marzo 2007
l'impugnazione proposta inammissibile, dichiarando altresì
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal suo difensore;
Che avverso la sentenza il P. ha proposto
ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo, sotto
il profilo dell'erronea applicazione della L. n. 152 del 1975, art. 5,
che detta norma non deroga alle scriminanti previste dal codice penale
o da altre normative speciali e che, in ogni caso, il comportamento da
lui tenuto consentiva di sostenere che la copertura parziale del volto
era stata resa necessaria esclusivamente per facilitare la respirazione
e salvaguardare la sua salute a fronte del lancio di lacrimogeni;
Che
il ricorso è inammissibile perchè, deducendo surrettiziamente vizi di
violazione di legge, propone in buona sostanza censure su accertamenti
ed apprezzamenti di fatto, che sono insindacabili in sede di
legittimità, essendo stato ipotizzato un discutibile e curioso
"giustificato motivo" di travisamento del viso per proteggersi dai gas
lacrimogeni lanciati dalle forze dell'ordine, circostanza peraltro
ritenuta insussistente nel caso in esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606,
616 c.p.p..
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma,
il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007
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