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lunedì 23 settembre 2013

TAR: Legge 65/1986 POLIZIA MUNICIPALE - Solo il Comandante può decidere come organizzare il lavoro dei vigili, e gli assessori non hanno in questo alcuna competenza.





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Legge  65/1986 POLIZIA MUNICIPALE -
Solo il Comandante può decidere come organizzare il lavoro dei vigili, e gli assessori non hanno in questo alcuna competenza.

TAR Toscana - Sezione seconda.
Sentenza 3225 del 25/07/2006.
FATTO
 

Con atto notificato il 5 gennaio 1994 e ritualmente depositato,
il ricorrente dipendente di ruolo del Comune di ...omissismsmvld...., con la qualifica di istruttore di vigilanza ed in quanto tale responsabile, secondo la vigente pianta organica, dell’Ufficio di Polizia Municipale di tale comune, impugnava la delibera di giunta con cui l’Amministrazione aveva deciso di ripartire, con apposita direttiva, fra i singoli componenti dell’Ufficio di Polizia Municipale talune materie “ritenute rilevanti per la vigilanza dell’assetto del territorio”disponendo che “l’attività a costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti”.
L’impugnativa veniva estesa alla nota del 6 novembre 1993, con cui il Segretario comunale, aveva comunicato il contenuto della suddetta direttiva.
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
- Incompetenza, violazione degli articoli 35 e 36 della legge 142/90 nel testo modificato con gli articoli 12, 13 e 17 della legge 81/1993; violazione degli articoli 32 e 38 della legge 142/90; violazione degli articoli 2, 4 e 9 della legge 65/1986; violazione degli articoli 5,12, e 13 della legge regionale 17/1989; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento.
Le determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo che la normativa di settore accorda una particolare posizione di autonomia organizzativa al corpo di polizia municipale ed in particolare al Comandante, del resto anche gli articoli 2 e 9 della legge 65/1986, che disciplinano il rapporto tra Sindaco e Comandante della polizia municipale distingue la posizione dell’organo pubblico elettivo e quella dell’organo tecnico.
- Violazione degli articoli 5, 7 e 9 della legge 65/1986; violazione degli articoli 2, 5 e 13 della legge regionale 17/1989.
Le determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita dall’articolo 5 della legge 65/1986 al ricorrente, qualifica che gli impone l’esercizio di una serie di attività non sindacabili dall’Amministrazione comunale.
- Violazione dell’articolo 1 della legge 241/90; violazione dell’articolo 9 della legge 65/1986; violazione della legge regionale 17/1989; violazione degli articoli 10, 11, 100, 115-132 del regolamento organico del personale approvato dal Comune con delibera consiliare n. 126/1985; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento.
I provvedimenti impugnati inciderebbero sulla posizione di autonomia del ricorrente garantita dalle suindicate norme.
Non si costituiva il comune intimato, così come non si costituiva il ministero degli Interni.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2006.

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

La pretesa azionata è fondata.
La determinazione in base alla quale la Giunta del Comune intimato ha deciso di ripartire, fra i singoli componenti dell’Ufficio di Polizia Municipale, talune materie “ritenute rilevanti per la vigilanza del territorio” disponendo che “l’attività a costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti” contrasta in maniera palese con le lettere di cui agli articoli 2 e 9 della legge 65/1986 (da non ritenere abrogata dalla sopravvenuta legge 142/90) relativamente al rapporto tra gli organi elettivi del Comune ed il Comandante della Polizia Municipale.
Tali norme, difatti, hanno inteso
tenere distinte le posizioni degli organi pubblici elettivi e quella dell’organo tecnico dotato della necessaria professionalità (particolarmente nell’ambito tecnico-operativo, pur essendo limitato alla sfera di competenza individuata dall’articolo 9 cit.) ed hanno escluso ogni rapporto di pure subordinazione gerarchica e dotato il secondo della necessaria autonomia sul piano organizzatorio, in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della polizia municipalerispetto alle altre ripartizioni organizzative svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni comunali (cfr. CdS, Sezione quinta, 1360/01 e 4663/00).
Sulla base di tali meri rilievi, concludendo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.

 
PQM
 

Il Tar per la Toscana, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati;
Condanna il Comune intimato al pagamento, a titolo di spese ed onorari di causa, della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del ministero degli Interni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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